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Legge n. 388
DEL 23 dicembre 2000
"Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)"
Pubblicata
nel Supplemento Ordinario n. 302 alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
2000, n. 302
Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430
miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della
disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire
l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di
inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si
applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati
approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai
quali hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da
individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n.
237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
è aggiunto il seguente:
"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in
situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire
dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta
legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a
fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro
sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il
richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente
all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa
spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato
annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva,
detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti
dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non
è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità
di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo
fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i
genitori, anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due
anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono
fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo". (2)
3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui
all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi
per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e
successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni
anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private
ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e
dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al
limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è sostituito dal seguente:
"3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto
integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici
mensilità, per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali
alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto
importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma
1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di
cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lire".
5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal
presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è
concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo
65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni,
nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o
comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni
18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente
medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli
assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, può
essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un
apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di
specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei
suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la
conclusione del procedimento, le modalità dell'istruttoria delle
domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al
nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonché le
eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere
destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il più efficiente
svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei
trattamenti di invalidità civile di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, può
essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi
tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono
essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale
estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti
dalle regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all'INPS, per
il periodo dell'esercizio della potestà concessiva da parte
dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi
dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno
spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia
fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di
attuazione.
10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternità
corrispondono anche i trattamenti economici di maternità erogati ai
sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni, nonché gli altri trattamenti
economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti al
versamento dei contributi di maternità.
11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato
o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º gennaio
2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite
massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della
rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che
l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli
assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di
lire 430 miliardi per l'anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di
lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di
volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata
esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un
servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone
anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici
presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite
massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo
siano comprese una o più persone anziane titolari di assegno di
accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di
assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore
quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è
destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse
dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di
specifici servizi di informazione sulle attività e sulla rete dei
servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro
per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le
modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei
contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle
attività svolte.
15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di
lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il
finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e
recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il
Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell'interno,
della giustizia e della sanità, provvede con propri decreti, sulla base
delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al
citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle
condizioni e modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la
verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della
legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle
quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate,
sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40
per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con
terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17,
lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica
soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del
Ministro per la solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono
diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di
servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla
legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione
con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che
siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi
attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla
locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive
di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o
handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di
redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al
medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio
patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione
del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono
graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di
cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono
predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si
trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3
aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per
l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello
stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto
della prima casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati
dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini
dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere
maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato
ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa
della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di
ciascun alloggio non può superare l'importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei
lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27
marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente
all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le
spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti all'estinzione
sono compensati. Non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei
relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei
titolari di pensione interessati.
(2) Relativamente ai due anni di congedo
retribuito si veda anche la circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64
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