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Legge
n. 148 del 5 giugno 1990
Riforma
dell'ordinamento della scuola elementare
Art.
9 - Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito
di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue
ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da
attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi
non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'ambito delle ore di insegnamento, una quota può essere
destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni
con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad
alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere
distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi
dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di
attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti
stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un
periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino a un
massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate
su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due
ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di
insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore
settimanali, de retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. È abrogato l'art. 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n.
820.
8. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza educativa
svolta nel tempo dedicato alla mensa.
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