Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653
(in GU 25 maggio 1925, n. 120)

  

Art. 13

I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell'archivio dell'istituto finché l'alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni successivi; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione degli interessati.

Art. 101

I documenti relativi all'inscrizione ad esami che non siano di maturità e di abilitazione sono conservati nell'archivio dell'istituto per il periodo indicato nell'art. 13. I documenti relativi alla inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda, il quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato. Gli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame sono conservati per tutto l'anno scolastico successivo nell'istituto presso il quale l'esame si è svolto.

 

   
   


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