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Regio
Decreto 4 maggio 1925, n. 653
(in GU 25
maggio 1925, n. 120)
Art. 13
I documenti relativi alle inscrizioni sono conservati nell'archivio
dell'istituto finché l'alunno vi rimanga inscritto e per cinque anni
successivi; dopo di che sono tenuti per un altro anno a disposizione
degli interessati.
Art. 101
I documenti relativi all'inscrizione ad esami che non siano di
maturità e di abilitazione sono conservati nell'archivio dell'istituto
per il periodo indicato nell'art. 13. I documenti relativi alla
inscrizione ad esami di maturità ed abilitazione sono restituiti dal
presidente della Commissione al preside cui fu presentata la domanda, il
quale ne curerà la conservazione per il periodo sopra indicato. Gli
elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di qualsiasi esame
sono conservati per tutto l'anno scolastico successivo nell'istituto
presso il quale l'esame si è svolto.
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