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Presidenza
del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica
Circolare 16 novembre 2000, n. 14/00
(Gazzetta
Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2000)
Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di
handicap, legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: "Disposizioni per il
sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e
alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
Con la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei
tempi delle città", sono stati modificati ed aggiornati alcuni
degli istituti relativi al sostegno della maternità e della paternità
e per l'assistenza a portatori di handicap. Le disposizioni legislative
si pongono come obiettivi prioritari la promozione di un maggiore
equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione,
mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione delle
agevolazioni ai genitori dei soggetti portatori di handicap. In
considerazione della delicatezza della materia trattata e delle
possibili difficoltà applicative della normativa in questione, nonché
delle problematiche di cui lo scrivente Dipartimento é stato investito,
si é avvertita l'esigenza di predisporre un documento che abbia
funzione esplicativa del vigente quadro normativo per i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni. Le disposizioni della normativa in esame
debbono applicarsi tenendo conto di quanto affermato dall'art. 17, comma
3, del medesimo testo di legge, e dai principi generali del decreto
legislativo n. 29/1993 sul rapporto sussistente fra legge e contratto, i
quali salvaguardano le condizioni di maggior favore già disciplinate
dai contratti collettivi nazionali di comparto e rinviano a quelle che
saranno successivamente adottate in sede di contrattazione collettiva.
Per le fattispecie non contemplate dalla presente circolare e non
incompatibili con la disciplina del pubblico impiego, si rinvia a quanto
espresso, con riferimento al settore privato, dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con proprie circolari n. 109 del 6 giugno 2000
(congedi parentali), n. 133 del 17 luglio 2000 (portatori di handicap),
n. 152 del 4 settembre 2000 (opzione flessibilità dell'astensione
obbligatoria) nonché dal Ministero del lavoro con circolare n. 43 del 7
luglio 2000 (opzione flessibilità dell'astensione obbligatoria), in
quanto frutto di un indirizzo concordato con le amministrazioni
competenti. Relativamente alle disposizioni di cui all'art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, si rinvia al decreto del 21 luglio 2000, n.
278 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2000, n. 238)
con il quale é stato approvato il regolamento recante disposizioni di
attuazione concernenti congedi per eventi e cause particolari. Al
riguardo si segnala che in merito all'interpretazione della legge 8
marzo 2000, n. 53, effettuata dalla presente circolare, sono stati
acquisiti i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Ministero
del tesoro - Igop - e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento degli affari sociali.
1. Congedi parentali.
1.1 L'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di
congedi parentali, familiari e formativi, integra l'art. 1 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, attribuendo al genitore lavoratore il diritto
ad usufruire dell'astensione facoltativa dal lavoro, ed il relativo
trattamento economico, anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
1.2 L'art. 3, comma 2, del medesimo testo di legge modifica l'art. 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, riconoscendo ai genitori il
diritto di astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi
otto anni di vita del bambino. Tale assunto trae convincimento
dall'avvenuta abrogazione, effettuata per il tramite dell'art. 17, comma
4, della legge 3 marzo 2000, n. 53, dell'art. 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, il quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad
usufruire dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice
madre. 1.3 Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, compete un periodo continuativo o frazionato di
astensione dal lavoro pari a sei mesi; lo stesso diritto é riconosciuto
anche al padre lavoratore a partire dalla nascita del bambino, facendo
salve le disposizioni di cui al successivo punto 1.6.
1.4 Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci o undici mesi.
1.5 Entrambi i genitori possono beneficiare individualmente di
un'astensione facoltativa, da fruirsi entro il compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, della durata massima di sei mesi, ovvero, se
il padre lavoratore usufruisca di un periodo non inferiore a tre mesi,
il proprio diritto viene elevato da sei a sette, elevando, in tal modo,
il relativo limite complessivo di astensione facoltativa da dieci ad
undici mesi.
1.6 La novità della norma risiede nella circostanza che entrambi i
genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al
compimento dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente
ed in particolar modo il padre lavoratore la può utilizzare anche
durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e
durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari di cui
all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
1.7 Il periodo complessivo di astensione facoltativa cui hanno diritto i
genitori lavoratori non può eccedere, come detto, il limite complessivo
di dieci mesi, salvo quanto previsto nel successivo capoverso.
1.8 Se il padre si é astenuto per un periodo non inferiore a tre mesi,
ed intenda fruire di un ulteriore periodo, il limite complessivo delle
mensilità spettanti alla coppia é di undici mesi.
1.9 Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore, il periodo di
astensione facoltativa da usufruire continuativamente o in modo
frazionato, non può essere superiore a dieci mesi. Detta ipotesi può
verificarsi in caso di morte di un genitore, di abbandono del bambino da
parte di un dei due genitori, ovvero di affidamento del figlio ad uno
solo dei genitori, quando ciò risulti da un provvedimento formale. Per
l'elevazione del congedo sino a dieci mesi, si considera anche la
situazione in cui il genitore che accudisce il bambino a titolo
esclusivo si sia verificata successivamente alla fruizione del periodo
massimo (sei mesi da parte della madre e sette mesi da parte del padre),
ma nel calcolo dei dieci mesi complessivi debbono essere computati tutti
i periodi fruiti precedentemente da parte di entrambi i genitori.
1.10 Si sottolinea in questa sede che a beneficio della lavoratrice
madre, o, in alternativa, al lavoratore padre, genitori di bambini
portatori di handicap si continua ad applicare la disposizione di cui
all'art. 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che
attribuisce agli stessi il diritto di prolungare il periodo di
astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino. Il
predetto diritto si coniuga con l'astensione facoltativa, così come
delineata dalla legge di modifica in questione, ossia con la possibilità
di usufruire dell'astensione facoltativa fino al compimento dell'ottavo
anno di vita del bambino, nel caso in cui il genitore che lo richieda,
abbia usufruito della propria parte nei primi tre anni di vita del
bambino. Il prolungamento previsto dall'art. 33, comma 1, inizia a
decorrere una volta trascorso il periodo corrispondente alla durata
massima dell'astensione facoltativa ordinaria spettante al richiedente.
Detto periodo può essere effettivamente utilizzato, ovvero, a scelta
del richiedente medesimo, fruito nel periodo compreso tra il terzo e
l'ottavo anno di vita del bambino. Utili esemplificazioni al riguardo,
possono essere rinvenute nella circolare I.N.P.S. n. 133 del 17 luglio
2000.
2. Congedo dei genitori per malattia del bambino.
2.1 Per le malattie di ciascun bambino fino al terzo anno di età, ad
entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, alternativamente, é
riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro. 2.2 Si applica in
materia la disciplina della contrattazione collettiva dei singoli
comparti, quanto alla retribuibilità di assenze per malattie del
bambino fino a tre anni.
2.3 Invece per i bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, tale
diritto é di cinque giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun
genitore, alternativamente, il cui limite massimo fruibile
complessivamente ad opera di entrambi i genitori, é di dieci giorni e
non trasferibili all'altro genitore.
2.4 Per la concessione dei congedi in questione, retribuiti e non
retribuiti, la lavoratrice madre o il lavoratore padre sono tenuti a
presentare un certificato medico rilasciato da uno specialista del
Servizio sanitario nazionale, ovvero con esso convenzionato, comprovante
la malattia del bambino, unitamente ad una dichiarazione, rilasciata ai
sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'altro genitore non usufruisca, contemporaneamente, del medesimo
beneficio concesso per lo stesso motivo.
2.5 La malattia del bambino che comporta il ricovero ospedaliero,
debitamente documentato, interrompe l'eventuale fruizione delle ferie in
godimento da parte del genitore.
2.6 Il genitore che si assenta non é tenuto ad essere reperibile nelle
fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia
del lavoratore.
3. Periodi di riposo durante il primo anno di età
del bambino.
3.1 Altra importante innovazione é stata introdotta dall'art. 3, comma
3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha modificato l'art. 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo il raddoppiamento dei
periodi di riposo nel caso di parto plurimo e la possibilità di
utilizzare le ore aggiuntive anche dal padre lavoratore.
3.2 Come é noto le lavoratrici madri hanno diritto, nel primo anno di
vita del bambino, a due periodi di riposo durante la giornata, pari ad
un'ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l'orario di lavoro
sia almeno di sei ore; nell'ipotesi di orario inferiore, tale periodo si
riduce ad un'ora di riposo.
3.3 Con la citata legge n. 53, nell'ipotesi di parto plurimo e fermo
restando il requisito dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei
ore, i periodi di riposo sono elevati a quattro ore, a prescindere dal
numero dei gemelli, e le due ore aggiuntive potranno essere utilizzate
anche dal padre, anziché solo dalla madre.
3.4 I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti
della durata del rapporto, della retribuzione e non riducono le ferie.
4. Trattamento economico.
4.1 Le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di astensione
obbligatoria dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi,
hanno diritto all'intera retribuzione fissa mensile, nonché al relativo
trattamento accessorio.
4.2 Nel periodo di astensione facoltativa, così come previsto dalle
singole disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, i
primi trenta giorni per madre e padre lavoratore, fruibili anche
frazionatamente, sono retribuiti per intero, ad eccezione dei compensi
per lavoro straordinario ed a particolari indennità legate
all'effettiva prestazione lavorativa, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
4.3 Da un'interpretazione letterale dei contratti collettivi nazionali
di comparto e delle disposizioni della normativa analizzata in questa
sede, si ritiene che il trattamento economico applicabile nei successivi
cinque mesi di astensione facoltativa, sia la retribuzione degli stessi
al 30%, solo per i primi tre anni di vita del bambino mentre per i
restanti quattro/cinque mesi si riconosce il diritto all'astensione dei
genitori lavoratori senza retribuzione.
4.4 Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui
contrattualmente siano disciplinate condizioni di maggior favore per il
lavoratore e qualora il reddito individuale dell'interessato sia 2,5
volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria; in quest'ultimo caso si
applica l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come
modificato dall'art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
4.5 Anche nell'ipotesi in cui entrambi i genitori fruiscano del medesimo
beneficio, il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può
essere superiore a trenta.
4.6 Il trattamento economico così definito si applica anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.
5. Congedo dei genitori adottivi o affidatari (preaffidamento
ovvero affidamento temporaneo).
5.1 Il comma 5 dell'art. 3 della citata legge 8 marzo 2000, n. 53, non
distingue fra le ipotesi contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Adozione nazionale), e la diversa fattispecie disciplinata dalla legge
31 dicembre 1998, n. 476 (Adozione internazionale), prevedendo
genericamente che il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro
possa essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel
nucleo familiare, ove il minore abbia un'età compresa fra i sei ed i
dodici anni. Si ritiene, stante la portata della norma, che il diritto
dei genitori adottivi od affidatari all'astensione facoltativa dal
lavoro possa applicarsi ad entrambe le fattispecie.
5.2 In particolare, per i genitori adottivi o affidatari di bambini fino
ad otto anni di età, il diritto ad astenersi dal lavoro, può essere
esercitato in qualunque momento rispetto alla data di inserimento del
bambino nella famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bambino,
detti genitori hanno, infatti, la possibilità di richiedere,
cumulativamente, l'astensione sia entro i tre anni dall'ingresso del
bambino nella famiglia sia in qualunque momento dall'ingresso stesso,
essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali
di bambini fino ad otto anni d'età.
5.3 Qualora il bambino, alla data della decorrenza giuridica del
provvedimento di adozione o di affidamento, abbia tra i sei ed i dodici
anni di età, l'astensione facoltativa può essere fruita solo entro tre
anni dall'ingresso in famiglia e la durata massima dell'astensione é di
sei mesi ciascun genitore (ovvero sette mesi per il padre) se questa é
individuale, mentre rimane inalterato il limite complessivo dei
dieci/undici mesi per la coppia, sempre che il diritto all'astensione
sia esercitato sino ai quindici anni d'età dell'adottato o
dell'affidato.
6. Astensione obbligatoria.
6.1 Continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai periodi di
astensione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettere
a), b) e c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in virtù del quale
é vietato adibire al lavoro le donne nei due mesi antecedenti la data
del parto; nell'ipotesi di parto verificatosi dopo la data presunta, nel
periodo intercorrente fra la data effettiva e quella presunta; ed,
infine, nei tre mesi successivi al parto.
6.2 Tale previsione normativa é stata resa più elastica dall'art. 12
della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto l'art. 4-bis della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in applicazione del quale le
lavoratrici hanno facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
medesimo, dietro presentazione di certificato medico, rilasciato da
specialista del Servizio sanitario nazionale ovvero con esso
convenzionato, e dal medico competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro, ove previsto, con i quali si
attestino che l'opzione espressa dalla lavoratrice madre, non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
7. Parti prematuri.
7.1 L'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha integrato il testo
dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo l'ipotesi
di parto prematuro, cioè del parto avvenuto in data anteriore rispetto
a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza.
7.2 In virtù della nuova disciplina, nel caso di parto anticipato, i
giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria post-partum, che decorre
dal giorno successivo all'evento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento
di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (decreto del
Presidente della Repubblica n. 1026/1976), restando salvo, comunque, il
limite complessivo di cinque mesi. 7.3 La lavoratrice é tenuta a
presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la data del
parto ovvero la dichiarazione sostitutiva.
7.4 Quanto detto, applicabile, in conformità a quanto previsto
dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, a decorrere
dall'entrata in vigore della legge medesima.
7.5 Per le ipotesi non direttamente contemplate dall'esaminando testo di
legge, si rinvia a quanto sarà previsto in sede di contrattazione
collettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge
medesima.
8. Astensione dal lavoro del padre lavoratore.
8.1 Dall'art. 13 del provvedimento di legge analizzato é stato
modificato l'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, mediante
l'introduzione dell'art. 6-bis, il quale attribuisce al padre lavoratore
il diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del
figlio in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero di
abbandono, nonché in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino al
padre.
8.2 In tali fattispecie spetta l'intera retribuzione e debbono essere
debitamente documentate ovvero, nel caso di abbandono, deve essere resa
una dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
8.3 É stato altresì inserito l'art. 6-ter della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, il quale estende i periodi di riposo di cui all'art. 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, anche al padre lavoratore, qualora sia
il solo genitore affidatario, ovvero se la lavoratrice madre, benché
lavoratrice dipendente, non intenda avvalersi di detto beneficio, nonché
nell'ipotesi in cui la madre non eserciti un'attività lavorativa
dipendente.
9. Permessi per l'assistenza a portatori di
handicap e per i lavoratori portatori di handicap.
9.1 Il legislatore del provvedimento in questa sede analizzato, ha
inteso ampliare le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" a
beneficio di coloro i quali prestano assistenza continuativa in via
esclusiva a portatori di handicap in situazioni di gravità.
9.2 L'assistenza continuativa in via esclusiva prestata al familiare
disabile, non convivente, deve essere interpretata nel senso che il
lavoratore che intenda avvalersi di detto beneficio, sia l'unico
soggetto in grado di assicurare, sulla base del soddisfacimento di un
criterio logistico e nell'arco temporale di riferimento, il proprio
supporto nei confronti del portatore di handicap.
9.3 Il dipendente che intenda avvalersi dei benefici in questione, oltre
a produrre la certificazione medica di cui all'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, attestante lo stato di handicap grave di cui é
affetto il familiare disabile, deve rendere una dichiarazione, anche
autocertificata, con la quale attestare il possesso delle prescritte
condizioni.
9.4 Per quanto attiene alla fruizione dei permessi mensili di cui
all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giova
sottolineare che continuano ad essere retribuiti, ai sensi e per gli
effetti della legge 27 ottobre 1993, n. 423, che ha modificato in sede
di conversione l'art. 3-ter del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324. In
riferimento al trattamento giuridico ed economico, si rinvia alla
contrattazione collettiva di comparto. 9.5 Ai fini del trasferimento del
lavoratore dipendente nella sede dove risiede il disabile cui deve
essere assicurata assistenza continuativa, non é più elemento
vincolante il requisito della convivenza con il portatore di handicap.
9.6 I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 6, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, sono concessi al dipendente esso stesso disabile,
alternativamente, sulla base delle reali necessità che lo stesso
intende soddisfare.
9.7 Lo scrivente Dipartimento, in passato, si é pronunciato con propri
pareri, dando un'interpretazione letterale dell'art. 33, comma 6, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendo così agevolare la condizione
dei lavoratori portatori di handicap, mediante la concessione cumulativa
dei benefici di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge.
9.8 Con l'intervento del legislatore, che ha modificato tale
disposizione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ponendo in essere
un'interpretazione autentica della stessa, non vi sono dubbi sulla
fruibilità alternativa, anche frazionata, dei benefici in questione.
9.9 Per quanto non modificato dalla legge n. 53/2000, continuano ad
applicarsi le istruzioni precedentemente diramate.
Roma, 16 novembre 2000
Il Ministro per la funzione pubblica: Bassanini
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