DIREZIONE GENERALE -
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare INAIL 23
aprile 2003, n. 28
Oggetto: Insegnanti
e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei
casi di infortunio. Aspetti contributivi
Quadro Normativo
Articoli 1 e 4 del Testo Unico approvato con d.P.R. del
30 giugno 1965, n. 1124.
Premessa
In riscontro ai numerosi quesiti pervenuti, relativi
alle problematiche connesse alla trattazione degli eventi lesivi occorsi
agli insegnanti e agli alunni di scuole pubbliche e private, si forniscono
le seguenti istruzioni.
Insegnanti
a) Requisiti per l'assicurabilità
Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono
assicurati all’INAIL se rientrano nel campo di applicazione della tutela
così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.
Ed, in particolare:
- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine
elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori,
mangianastri, proiettori ecc.), ovvero se frequentano un ambiente
organizzato ove sono presenti le suddette macchine;
- se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dagli articoli 1
punto 28 e 4 punto 5 del T.U., sono direttamente adibiti alle seguenti
attività:
- esperienze tecnico-scientifiche
- esercitazioni pratiche
- esercitazioni di lavoro.
Si precisa che con l'espressione esercitazione
pratica, nella quale è insito il concetto ripetitivo di esercizio, si
intende l'applicazione sistematica, costante e cioè non occasionale
diretta all'apprendimento. All'esercitazione pratica sono state
assimilate l'attività di educazione fisica, svolta nelle scuole
medie superiori ed inferiori e quella ludico-motoria praticata
nelle scuole elementari e materne.
L'esercitazione di lavoro deve considerarsi come
il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento
teorico previamente impartito. Al riguardo si ritiene che i viaggi di
istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo debbano
essere assimilati alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientrare nel
novero delle attività protette.
Tra le attività protette rientra anche l'attività di
sostegno, che si configura come teorico-pratica, di assistenza,
comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti
della giornata. Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come
delineata dall'art. 13, commi 5 e 6 della legge n. 104/1992, comporta un
rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma
anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure
dell'insegnante di sostegno.
Si fa presente che le considerazioni sin qui svolte
valgono per l'intera attività formativa offerta dai piani scolastici,
senza distinzioni fra attività curricolari ed extra-curricolari, comunque
svolte nel quadro delle iniziative complementari ed integrative del
percorso formativo offerto agli studenti.
Si precisa inoltre che requisito imprescindibile, in
ogni caso, ai fini dell'operatività della tutela, è che tutte le
sopraelencate attività protette siano svolte dal lavoratore in via non
occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via
continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass.
S.U. n. 3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994). In particolare,
dunque, l'insegnante per essere assicurato e tutelato deve, in via non
occasionale, far uso di macchine elettriche, ovvero frequentare un
ambiente organizzato, ovvero ancora svolgere esperienze
tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, o infine
svolgere attività di sostegno.
b) Occasione di lavoro
E' noto che, secondo l'orientamento giurisprudenziale
maggioritario, cui l'Istituto ha aderito sin dal 1999 (cfr. lettera dell'8
luglio 1999 recante "criteri per la trattazione dei casi di infortuni
sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico
aggravato"), l'art. 1 del T.U, individuando le attività protette,
definisce i confini della sfera di applicabilità dell'assicurazione
obbligatoria ma non delimita la tutela degli eventi professionali.
Infatti, secondo il suddetto orientamento, i
lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione, sono tutelati per
tutti rischi collegati alle finalità e condizioni lavorative, col solo
limite del rischio elettivo, sulla base del principio che qualunque
rischio - pur se in astratto generico - deve ritenersi aggravato dal
lavoro, e quindi assicurativamente coperto, se ed in quanto è affrontato
necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori
elementi specificanti.
Tale criterio si applica indipendentemente dal tipo di
attività per la quale il lavoratore è assicurato in quanto, diversamente
operando, si verrebbe a determinare una disparità di trattamento tra
lavoratori assicurati difficilmente giustificabile.
In relazione a quanto sopra, gli insegnanti, come tutti
gli altri lavoratori, una volta entrati nel campo di applicazione della
tutela, sono tutelati per tutti gli infortuni occorsi per finalità
lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico
dell'attività per cui sono stati assicurati (ad esempio infortunio in
itinere), col solo limite del rischio elettivo.
c) Docente accompagnatore
Per quanto riguarda infine il caso dell'insegnante
chiamato ad accompagnare gli alunni durante un viaggio di istruzione o di
integrazione della preparazione di indirizzo, si puntualizza che per tale
insegnante, la tutela assicurativa opera a condizione che il viaggio
rientri fra quelli programmati nel piano di offerta formativa.
d) Aspetti contributivi
Nel ribadire che la copertura antinfortunistica degli
insegnanti delle scuole statali è assicurata mediante la speciale
forma di "gestione per conto" dello Stato, prevista dal combinato
disposto degli articoli 127 e 190 del T.U. e regolamentata dal D.M. 10
ottobre 1985, è da rilevare come il premio speciale unitario per gli
insegnanti delle scuole o istituti di istruzione non statali è dovuto
sia per le attività di cui all'articolo 1, comma 1 del T.U. che per quelle
di cui al successivo comma 3, punto 28, del medesimo articolo 1.
Alunni e allievi dei corsi professionali
a) Requisiti per l'assicurabilità
Gli studenti sono assicurati soltanto se svolgono le
attività indicate al punto 28 dell'art. 1 del Testo Unico.
Inoltre, poiché l'attività ludica svolta dai ragazzi
non è stata, diversamente che per gli insegnanti, finora considerata
assimilabile alle esercitazioni pratiche, gli alunni delle scuole
materne ed elementari non rientrano in nessun modo nell'ambito di
applicazione del Testo Unico.
b) Occasione di lavoro
A differenza degli insegnanti, gli studenti sono una
particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e
che sono assicurati in via eccezionale, solo per gli infortuni che
accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle
esercitazioni pratiche e di lavoro di cui alla specifica disposizione del
Testo Unico, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non
connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.
Gli studenti, peraltro, sono tutelati anche durante
i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo che sono
quelli "essenzialmente finalizzati all'acquisizione di esperienze
tecnico-scientifiche, come i viaggi programmati dagli istituti di
istruzione tecnica e professionale e dagli istituti d'arte ... . che si
prefiggono le visite ... .. in aziende, unità di produzione o mostre,
nonchè la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possano
entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai
rispettivi indirizzi di studio" (cfr. circolare del Ministero della
Pubblica Istruzione n. 36 del 27 gennaio 1995 - che richiama la precedente
n. 291/1991).
Gli infortuni occorsi durante i viaggi di integrazione
della preparazione di indirizzo devono essere ammessi a tutela in quanto
tali viaggi costituiscono un vero e proprio prolungamento
dell'esercitazione pratica.
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Decorrenza
Le presenti disposizioni sono immediatamente operative
e si applicano, oltre che ai casi futuri e a quelli in istruttoria, anche
ai casi definiti negativamente, purché dietro richiesta degli interessati
e sempre che non si tratti di fattispecie esaurite in quanto prescritte o
definite con sentenza passata in giudicato.
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Conclusioni
Si informa che, dati i mutamenti intervenuti (legge n.
53 del 28 marzo 2003) nel mondo della scuola, le Direzioni Centrali
competenti hanno già coinvolto i Ministeri interessati per un esame
complessivo della materia allo scopo di addivenire ad una ridefinizione in
senso ulteriormente evolutivo della tutela assicurativa operante nella
scuola, con particolare riguardo agli alunni delle scuole elementari che
fanno uso di computers e svolgono lezioni di educazione fisica.
Sull'argomento si fa perciò riserva di istruzioni dopo
aver affrontato la questione con i suddetti Ministeri.
Il Direttore Generale f.f.
dott. Pasquale Acconcia