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Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Div. VI - Div. VII
Circ. n. 43/00 del 7 luglio 2000
Prot.
N: 2416/00/Circ
OGGETTO:
Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni in materia di
flessibilità dell’astensione obbligatoria nel periodo di gestazione e
puerperio della donna lavoratrice.
Alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri
-Dipartimento
per la Funzione Pubblica
Corso Vittorio Emanuele, 116 - 00186 ROMA
-Dipartimento per gli
Affari Sociali
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 ROMA
Al Ministero
della Sanita’
Gabinetto
Piazzale dell’Industria, 20 - 00144 ROMA
Agli Assessorati alla
Sanità
di tutte le Regioni delle Province autonome di
Trento e Bolzano
- LORO SEDI
Alle Direzioni
Regionali del Lavoro
Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
All’INPS
Direzione Generale
Progetto Prestazioni a sostegno del reddito
Via Ciro il Grande, 21 - 00144 ROMA
L’art. 12, comma 1, della legge 8 marzo
2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la facoltà,
per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di
utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria
dal lavoro di cui all’art. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, posticipando un mese dell’astensione priva del parto al periodo
successivo al parto.
L’articolo
dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale
dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l’esercizio
della predetta facoltà.
Ciò premesso, questo Ministero, di intesa
con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del consiglio dei ministri, ritiene che, nelle more
dell’emanazione di detto decreto, il ricorso all’opzione di cui trattasi
sia immediatamente esercitatile in presenza dei seguenti presupposti:
a)
assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di
rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della
richiesta;
b)
assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro
da parte della competente Direzione provinciale del lavoro -Servizio
ispezione del lavoro- ai sensi dell’art. 5 della legge n. 1204/71;
c)
venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un
provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
d)
assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del
nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall’ambiente di lavoro e/o
dall’articolazione dell’orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata
una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere
consentito, ai fini dell’esercizio dell’opzione, lo spostamento ad altre
mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell’orario di lavoro;
e)
assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle
modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.
Le lavoratrici interessate, ai fini del
rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni
utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia
dell’eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro
adottato dal Servizio ispezione del lavoro.
Va precisato che l’art. 12 della legge in
oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica,
ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la
legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una
sorveglianza sanitaria.
Pertanto, solo ove ricorra tale ultima
fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione
del medico competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di
gestazione in conformità al punto d).
La lavoratrice interessata all’opzione è
tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Nell’ipotesi dell’assenza dell’obbligo di
sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla
base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta,
esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e
delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute
della gestante e del nascituro.
La lavoratrice che intende avvalersi
dell’opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di
lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità, corredata della o
delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del
settimo mese di gravidanza.
Resta inteso che, ove sussista l’obbligo
di sorveglianza sanitaria, l’opzione è esercitatile solo se entrambe le
attestazioni mediche indichino l’assenza di controindicazioni per il
lavoro da svolgere.
Non appare superfluo evidenziare, infine,
che per “medico specialista” la norma intende il medico
ostetrico-ginecologico del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato. Per quanto attiene al “medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro”, questi va
identificato con quello nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell’art.
4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi
previsti dall’articolo 16 dello stesso decreto legislativo.
Quanto sopra si comunica per norma e
conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti
preposti all’applicazione della disposizione in argomento.
In particolare, si invitano le Direzioni
regionali e provinciali del lavoro in indirizzo a provvedere alla
diffusione della presente circolare sul territorio, informandone le
associazioni sindacali.
IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
(Sen. PILONI)
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