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Circolare INPS - 6 giugno
2000, n. 109
"Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53.
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle
città"."
SOMMARIO:
1. I
genitori naturali hanno diritto alla astensione facoltativa per 6 mesi (7
per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se entrambi chiedono
l'astensione il periodo complessivo tra i due è di 10 mesi (o 11, se il
padre fruisce di periodi tra 5 e 7 mesi); per le adozioni o affidamenti
avvenuti entro il 12° anno di età del bambino, il periodo di astensione è
il medesimo, con possibilità di richiedere l'astensione entro 3 anni
dall'ingresso in famiglia per i bambini tra i 6 e i 12 anni .
2. L'indennità, pari al 30% della retribuzione, è erogabile fino al 3°anno
di età del bambino per un periodo di 6 mesi tra i due genitori.
L'indennità per gli ulteriori periodi eventualmente spettanti è
subordinata a determinati requisiti di reddito.
3. Il padre ha diritto ai riposi orari anche se la madre non è lavoratrice
dipendente. I riposi sono raddoppiati in caso di parto plurimo.
4. Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM) hanno diritto
a 3 mesi di astensione facoltativa entro il 1° anno di vita del bambino.
5. Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in determinate
situazioni può iniziare anche un mese prima del parto e terminare di
conseguenza quattro mesi dopo il parto.
Sulla
G.U. n. 60 del 13.3.2000 è stata pubblicata la legge 8 marzo 2000, n. 53 -
entrata in vigore il 28.3.2000- contenente, tra l'altro, modifiche della
legge 1204/71 (artt. 1, 4, 7, 10, 15), della legge 903/77 (art. 6), della
legge 104/92 (art. 33); i testi coordinati della legge 1204, con le
innovazioni evidenziate in corsivo, sono riportati in allegato.
Con la
presente circolare si forniscono disposizioni applicative - su cui il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale concorda - in materia di
astensione facoltativa dal lavoro, riposi orari (c.d. per
allattamento), flessibilità dell'astensione obbligatoria e
astensione (con indennità all'80%) riconosciuta al padre
lavoratore. La relativa disciplina è introdotta rispettivamente dagli
artt. 3, 12 e 13 della legge.
1)
ASTENSIONE FACOLTATIVA
1.1
GENITORI NATURALI
Il
comma 1 dell'art. 3 della legge n. 53/2000, modificativo dell'art. 1 della
legge 1204/71, stabilisce che il diritto del genitore di astenersi dal
lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se
l'altro genitore non ne ha diritto.
Sul
piano applicativo, tale disposizione è da intendersi riferita ai padri
lavoratori dipendenti, considerato che alle madri lavoratrici dipendenti
-escluse le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici
e familiari (esclusione confermata anche dalla presente legge, al comma 5
dell'art. 3)- è già riconosciuto, in base alla normativa precedente, un
proprio diritto all'astensione facoltativa, indipendentemente
dall'esistenza o meno di un diritto del padre. In sostanza, anche i padri
lavoratori dipendenti -esclusi quelli a domicilio e quelli addetti ai
servizi domestici- hanno ora un proprio diritto alla astensione
facoltativa, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della
madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice.
La
ristrutturazione integrale dell'istituto relativo alla astensione
facoltativa ha comportato l'abrogazione (v. art. 17 della legge) dell'art.
7 della legge 903/77 riguardante, appunto, il diritto del padre lavoratore
(anche se adottivo o affidatario).
Di
conseguenza, le disposizioni di cui alla circolare n. 182 del 4.8.97 che
si riferiscono alla derivazione del diritto del padre alla astensione
facoltativa da quello della madre sono da intendere superate.
1.2
GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
Il
comma 5 dell'art. 3 stabilisce che le disposizioni dello stesso art. 3 si
applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
Ne
deriva che i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire
della astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino alle
medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori
naturali (per bambini tra i 6 e i 12 anni v. punto 1.3).
Pertanto è da considerare tacitamente abrogato il 2° comma dell'art. 6
della legge 903/77 nella parte in cui prevedeva che la lavoratrice potesse
avvalersi del diritto alla astensione facoltativa entro un anno
dall'effettivo ingresso nella famiglia del bambino di età non superiore ai
tre anni.
Resta
fermo, invece, quanto previsto al 1° comma del suddetto art. 6
relativamente al diritto della madre adottiva o affidataria alla
astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi all'ingresso nella
famiglia del bambino che, al momento dell'adozione o dell'affidamento (per
le adozioni o affidamenti internazionali, si precisa fin d'ora che valgono
regole più favorevoli, su cui si fa riserva di indicazioni) non abbia
superato i 6 anni di età; resta altresì fermo l'analogo diritto del padre
adottivo o affidatario alla astensione obbligatoria nel caso in cui la
madre abbia rinunciato a fruirne (v. sent. Corte Costituzionale n. 341/91)
o sia deceduta, oppure il bambino sia affidato in via esclusiva al padre.
Lo
stesso comma 5 stabilisce inoltre che, qualora all'atto dell'adozione o
dell'affidamento il minore abbia una età compresa tra i 6 e i 12 anni, il
diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 3 può
essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
Ne
consegue, come caso limite, che se all'atto dell'adozione o
dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di
adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia,
il diritto alla astensione facoltativa può essere esercitato o dalla madre
o dal padre o da entrambi fino all'età di 15 anni, data corrispondente
all'ultimo giorno di astensione facoltativa comunque riconoscibile.
Con
l'occasione si chiarisce sul piano generale che, nel caso in cui
l'astensione (sia quella obbligatoria che quella facoltativa) sia stata
usufruita per intero in seguito ad un provvedimento di affidamento
preadottivo, non potrà essere riconosciuta una nuova indennità per
astensione (rispettivamente obbligatoria e facoltativa) in conseguenza del
provvedimento di adozione che faccia seguito a quello di affidamento.
1.3
DURATA
Il
comma 2 del citato art. 3, nel sostituire l'art. 7 della legge 1204/71,
introduce nuovi limiti riguardanti sia l'età del bambino che la durata dei
periodi di astensione facoltativa fruibile dal padre lavoratore e fissa
limiti temporali complessivi per la fruizione dell'astensione da parte di
entrambi i genitori.
La
madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi
8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo continuativo o
frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11, come meglio precisato in
appresso, periodo non sempre integralmente indennizzabile (v. punto 1.4).
In
particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per
l'astensione obbligatoria dopo il parto, può fruire entro l'8° anno di età
del bambino (e, cioè, fino al giorno, compreso, dell'8° compleanno) di un
periodo di astensione facoltativa, continuativo o frazionato, non
superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di una astensione facoltativa,
continuativa o frazionata non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre
entro l'8° anno di età del bambino.
La
madre e il padre possono utilizzare l'astensione facoltativa anche
contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi
di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei
quali la madre beneficia dei riposi orari ex art. 10 della legge 1204/71.
Il
periodo complessivo di astensione tra i genitori non può eccedere, come
detto, i 10 mesi, salvo quanto precisato nel successivo capoverso.
Se il
padre si è astenuto per un periodo non inferiore a 3 mesi, anche
frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi, i mesi
complessivi tra i genitori possono arrivare a 11.
I
periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie
necessità fermo restando:
a) la
madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
b)
l'elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i
4 mesi;
Il
genitore solo ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a 10
mesi, entro l'8° anno di età del bambino. In proposito si precisa che la
situazione di "genitore solo" può verificarsi in caso di morte di un
genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero
di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, risultante da un
provvedimento formale. Per la elevazione del periodo fino a 10 mesi, va
presa in considerazione anche la situazione di "genitore solo" che si sia
verificata successivamente alla fruizione del proprio periodo massimo (6
mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo dei 10 mesi vanno
computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i genitori.
Per
quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari, di bambini:
1. fino
ad 8 anni di età il diritto, per il suddetto massimo previsto, può essere
esercitato in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso in
famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bambino i genitori suddetti
hanno infatti la possibilità di richiedere l'astensione sia entro tre anni
dall'ingresso in famiglia, sia in qualsiasi momento dall'ingresso stesso,
essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali
fino a 8 anni.
2. tra
i sei e i dodici anni di età all'atto dell'adozione o dell'affidamento (e
cioè alla data del relativo provvedimento), come detto, il diritto può
essere esercitato -e, cioè, l'astensione fruita- solo entro tre anni
dall'ingresso in famiglia e la durata massima dell'astensione è di 6 mesi
(7 mesi per il padre) se questa è individuale, oppure di 10 (o 11) mesi se
è cumulata tra i due genitori, sempre che la fruizione dei periodi di
astensione non vada oltre i 15 anni di età. Ad es., supponendo che il
bambino all'atto dell'adozione o affidamento abbia 11 anni e sei mesi, ma
sia entrato in famiglia dopo un mese dall'adozione, il diritto
all'astensione facoltativa può essere esercitato fino al compimento di 14
anni e 7 mesi: perciò se l'astensione è richiesta al limite massimo
previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il bambino ha 14 anni e 7
mesi, la stessa può essere goduta fino al giorno del 15° compleanno (v.
punto1.2, penultimo cpv.) e quindi per una durata massima, anche cumulata,
di 5 mesi.
In caso
di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i
criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2. La
frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra un periodo (anche di
un solo giorno per volta) e l'altro di astensione facoltativa deve essere
effettuata una ripresa effettiva del lavoro.
1.4
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il
comma 4 (dello stesso art. 3), che sostituisce l'art. 15 della legge
1204/71, introduce i seguenti nuovi criteri in tema di trattamento
economico previdenziale dovuto ai lavoratori e alle lavoratrici per i
periodi di astensione facoltativa (1)
E'
riconoscibile una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione:
A.
senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa
massimo complessivo tra i genitori di sei mesi
1. per
i genitori naturali, fino al 3° anno di vita del bambino (e cioè fino al
giorno, compreso, del 3° compleanno);
2. per
i genitori adottivi o affidatari di bambini fino al 6° anno di età (e cioè
fino al giorno, compreso, del 6° compleanno)
3. per
i genitori adottivi o affidatari di bambini adottati tra i 6 e i 12 anni,
entro i tre anni successivi all'ingresso in famiglia.
B.
subordinatamente a determinate condizioni di reddito, per un periodo di
astensione facoltativa massimo fino a 10 (o 11) mesi.
L'indennità pari al 30% può essere erogata anche al di fuori dei casi di
cui alla lett. A., sempre che il reddito individuale del genitore
interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (v. in
appresso), fermi restando i massimi fruibili individualmente e
complessivamente (v. par 1.3) e con i seguenti limiti temporali:
1. per
i genitori naturali, fino al compimento dell'8° anno di età del bambino,
dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di sei mesi complessivi di
astensione entro il 3° anno di età del bambino, oppure, dopo il compimento
del 3° anno, per i periodi eventualmente ancora non fruiti;
2. per
i genitori adottivi o affidatari quando l'astensione, fermi restando i
requisiti di diritto, viene richiesta o prosegua dopo la fruizione dei
primi sei mesi, tra i due genitori, oppure, per i periodi fino ai primi
sei mesi, eventualmente non fruiti ma teoricamente spettanti, dopo il 3°
anno dall'ingresso in famiglia (ad es. nel caso n. 1 del par. 1.3).
Quanto
ai limiti di reddito ricordati, l'importo minimo di pensione per il 2000 è
pari a £ 9.371.700, che moltiplicato per 2,5 è uguale a £ 23.429.250 ( v.
circ. n. 28 del 9.2.2000).
L'importo del trattamento minimo pensionistico moltiplicato per 2,5,
pertanto, va raffrontato con il reddito individuale dell'anno in cui
l'astensione ha inizio e vale fino a quando la stessa non sia interrotta.
Il
reddito individuale è determinato secondo i criteri previsti in materia di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
Pertanto, il reddito individuale da prendere in considerazione è quello
assoggettabile all'IRPEF, esclusa la prestazione di cui trattasi (2),
percepito dal genitore richiedente nell'anno suddetto (quello, cioè, in
cui inizia la prestazione o la frazione di essa), con esclusione:
1) del
reddito della casa d'abitazione
2) dei
trattamenti di fine rapporto comunque denominati
3) dei
redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
(3).
L'indennità è erogabile per intero al semplice verificarsi della
condizione di mancato superamento del limite anzidetto di 2,5 l'importo
minimo pensionistico.
Come
per l'integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale presunto
per l'anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione
definitiva -ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi- alla
scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi: le Agenzie INPS
chiederanno pertanto a tempo debito apposita dichiarazione.
Per la
individuazione della retribuzione da prendere a riferimento ai fini del
calcolo dell'indennità di cui al presente punto 1.4, si deve tener conto
che l'art. 17, comma 4, della legge 53/2000, ha disposto l'abrogazione
delle norme incompatibili con quelle della medesima legge.
Pertanto l'articolo 16, comma 1, della legge n. 1204/71 è da considerare
abrogato per la parte riferita al periodo retributivo da prendere a
riferimento per il calcolo dell'indennità, con la conseguenza che ai sensi
del nuovo articolo 15 , 5° comma, della stessa legge (applicabilità dei
criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni di malattia, esclusi i
ratei di mensilità aggiuntive) la retribuzione da prendere a riferimento è
quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente
precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche frazionatamente.
1.5
DOCUMENTAZIONE
In
attesa della revisione della modulistica per la indennità di astensione
facoltativa, i genitori che intendano chiedere l'astensione facoltativa
anche per i figli nati prima del 28.3.2000 (data di entrata in vigore
della legge n. 53) dovranno presentare all'INPS e al datore di lavoro
domanda di astensione facoltativa ai sensi della legge 8 marzo 2000, n.
53, allegando la seguente documentazione.
Domanda
della madre:
a)
certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o
certificazione da cui risultinogli stessi elementi ovvero dichiarazione
sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata;
b)
dichiarazione non autenticata di responsabilità del padre relativa agli
eventuali periodi di astensione facoltativa dallo stesso fruiti per il
figlio di cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro per i
lavoratori dipendenti), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di
non avente diritto all'astensione (libero professionista, autonomo, a
domicilio o addetto ai servizi domestici);
c)
analoga dichiarazione della madre dei periodi di astensione facoltativa
dalla stessa eventualmente già fruiti;
d)
impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni
successive.
Domanda
del padre:
a)
certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o
certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione
sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata;
b)
dichiarazione non autenticata di responsabilità della madre relativa agli
eventuali periodi di astensione facoltativa dalla stessa fruiti per il
figlio di cui trattasi, con indicazione del datore di lavoro se
lavoratrice dipendente ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di
non avente diritto all'astensione (libera professionista, lavoratrice a
domicilio o addetta ai servizi domestici, ecc.);
c)
analoga dichiarazione del padre dei periodi di astensione dallo stesso
eventualmente già fruiti;
d)
impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni
successive.
1.6
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, VOLONTARIA O RISCATTI.
Per i
periodi di astensione facoltativa è prevista, a seconda dei casi, la
contribuzione figurativa, la facoltà di riscatto e il versamento dei
contributi volontari.
Sulla
materia saranno impartite istruzioni a parte.
2)
RIPOSI ORARI (c.d. per allattamento).
2.1
DIRITTO DEL PADRE
L'art.
13 della legge n. 53/2000 prevede, quale articolo aggiuntivo (art. 6 ter)
all'art. 6 della legge n. 903/77, la possibilità per il padre lavoratore
dipendente di fruire dei riposi di cui all'art. 10 della legge 1204/71 (4)
e del relativo trattamento economico:
a) nel
caso in cui i figli siano affidati al solo padre (5):
b) in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel
caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Per i
casi previsti dalle lettere a) e b) il diritto del padre lavoratore era
già riconosciuto dalle precedenti disposizioni, da ultimo riepilogate con
circolare n. 182 del 4.8.1997, par. 10.3, lett. a). L'ipotesi della
lettera b) è comprensiva anche del caso di lavoratrice dipendente che non
si può avvalere dell'astensione facoltativa in quanto appartenente a
categoria non avente diritto ai riposi in questione (lavoratrice domestica
e a domicilio); non comprende, invece, il caso di madre che non se avvalga
perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa.
L'ipotesi introdotta dalla lett. c), invece, è innovativa, in quanto al
padre lavoratore dipendente è riconosciuto il diritto ai riposi anche
quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente", vale
a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc..
E' da
ritenere escluso un diritto del padre ai riposi orari quando la madre non
svolge attività lavorativa (fatta salva l'ipotesi di grave infermità di
cui alla nota 5).
In
merito al numero di ore di riposo spettanti al padre, si precisa che lo
stesso ne può fruire in base al proprio orario giornaliero di lavoro. Sono
superate anche per tale aspetto le disposizioni di cui alla citata
circolare n. 182/97, par. 10.3, lett. a).
2.2
PARTO PLURIMO
Secondo
il comma 3 (dell'art. 3), modificativo dell'art. 10 della legge 1204/71, i
periodi di risposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino
sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono
essere fruite anche dal padre.
Le ore
aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se l'orario di lavoro giornaliero è
inferiore a 6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i
periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.
Al di
fuori della ipotesi di cui al capoverso precedente e tenendo conto di
quanto previsto al punto 2.1, lett. b) -nel presupposto, cioè, che uno dei
due genitori non si avvalga dei riposi doppi- ciascun genitore ha diritto
a fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle
previste per un solo figlio , vale a dire di 4 ore o di 2 a seconda che
l'orario giornaliero di lavoro sia pari o superiore a 6 ore, ovvero sia
inferiore a 6 ore.
Le ore
fruibili sono identificate secondo l'orario di lavoro del genitore che si
avvale dei riposi.
Esempio
di ripartizione delle ore tra i genitori in caso di parto plurimo:
Madre Padre
(orario lavoro di almeno 6 ore giornaliere)
(orario lavoro di almeno 6 ore giornaliere)
(orario lavoro inferiore a 6 ore giornaliere)
4
ore 0 ore 0 ore
3
ore 1 ora 1 ora
2
ore 2 ore 1 ora
1
ora 3 ore 2 ore
0
ore 4 ore 2 ore
astensione obbligatoria o facoltativa 2 ore 1 ora
Madre Padre
(orario lavoro inferiore a 6 ore giornaliere)
(orario lavoro di almeno 6 ore giornaliere)
(orario lavoro inferiore a 6 ore giornaliere)
2
ore 0 ore 0 ore
1
ora 2 ore 1 ora
0
ore 4 ore 2 ore
astensione obbligatoria o facoltativa 2 ore 1 ora
2.3
GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
I
genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai riposi orari fino al
compimento di 1 anno di età del bambino (v. circolari n. 228 del 14.11.88
e n. 182 del 4.8.97).
Poiché,
come sopra detto, le disposizioni dell'art. 3 della legge 53/2000,
comprensive quindi di quelle relative ai riposi orari in caso di parto
plurimo, si applicano anche ai genitori adottivi o affidatari, ne consegue
che in caso di adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli,
entrati in famiglia anche in date diverse, che abbiano, ciascuno, meno di
1 anno di età, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio
delle ore di riposo, analogamente ai genitori naturali.
2.4
DOCUMENTAZIONE
Per la
domanda di riposi orari ai sensi della legge 53/2000 dovranno osservarsi
le seguenti disposizioni valevoli fino alla ristrutturazione della
relativa modulistica.
Domanda
della madre:
Deve
essere presentata al datore di lavoro, secondo le disposizioni
precedentemente impartite.
I
datori di lavoro (sia quelli tenuti che quelli non tenuti alla denuncia
contributiva mensile) continueranno ad attenersi alle disposizioni di cui
alla circ. n. 134371 del 2.4.1981.
Domanda
del padre
Deve
essere presentata all'INPS e al datore di lavoro in tutti i casi di cui al
punto 2.1, lett. a), b) e c), nonché in caso di richiesta di ore
aggiuntive per parto plurimo, di cui al punto 2.2.
Nel
caso a) (figli affidati al solo padre) la domanda deve essere corredata
dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o
certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione
sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata e dalla
certificazione (o dichiarazione sostitutiva) di morte della madre, ovvero
dalla certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre,
ovvero da un provvedimento formale da cui risulti l'affidamento esclusivo
del bambino al padre.
Nel
caso b) (in alternativa alla madre lavoratrice dipendente) e nel caso di
parto plurimo la domanda deve essere corredata oltre che dal certificato
di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da
cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre
che la documentazione non già stata presentata, da una dichiarazione della
madre relativa alla non fruizione delle di ore di riposo, confermata dal
relativo datore di lavoro.
Nel
caso c) (madre lavoratrice non dipendente) e nel caso di parto plurimo la
domanda deve essere corredata oltre che dal certificato di nascita da cui
risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli
stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la
documentazione non già stata presentata, da una dichiarazione della madre
relativa alla sua attività di lavoro non dipendente.
In
tutti i casi entrambi i genitori devono impegnarsi a comunicare eventuali
variazioni successive.
2.5
CONTRIBUZIONE
Ai
periodi di riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, riscatto, versamento di contributi volontari. Sull'argomento
saranno impartite istruzioni a parte.
3)
LAVORATRICI AUTONOME
Il
comma 1 dell'art. 3 più volte citato prevede anche il diritto, in favore
delle lavoratrici autonome artigiane, commercianti e CD-CM, di cui alla
legge n. 546/87 (la quale, si rammenta, non riguarda i padri lavoratori
autonomi) di astenersi facoltativamente dal lavoro - per i bambini nati
dal 1.1.2000 - per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabili,
entro il 1? anno di vita del bambino.
Il
trattamento economico per astensione facoltativa è pari al 30% della
retribuzione convenzionale utilizzata, a seconda della categoria di
appartenenza, per il periodo di indennità di maternità previsto dalla
legge n. 546/87 citata, e va corrisposto seguendo gli stessi criteri
vigenti per il calcolo della suddetta indennità: per le CD-CM la
retribuzione da prendere a riferimento è quella dell'anno precedente al
parto, per le artigiane e per le esercenti attività commerciali è quella
dell'anno di inizio della prestazione.
Considerato che la nuova norma è stata aggiunta all'art. 1 della legge
1204/71, dopo il 3? comma, e visti i riferimenti nella stessa contenuti,
appare chiaro che il diritto è riconoscibile solo in caso di effettiva
astensione dall'attività lavorativa autonoma, astensione da comprovarsi
mediante dichiarazione di responsabilità dell'interessata, la cui
veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica.
Ai fini
dell'esercizio del diritto alla astensione facoltativa, la lavoratrice
dovrà presentare domanda all'INPS prima dell'inizio del periodo di
astensione. Pertanto potranno essere indennizzati solo periodi successivi
alla data di presentazione della domanda.
Poiché
le disposizioni relative alla astensione facoltativa sono ora applicabili
anche alle madri adottive o affidatarie (v. art. 3, comma 5 della legge
53/2000) e poiché in precedenza per la lavoratrice autonoma, madre
adottiva o affidataria, non era previsto un diritto alla astensione
facoltativa, le nuove disposizioni riguardanti la astensione facoltativa
sono da intendere applicabili nei confronti delle lavoratrici autonome,
adottive o affidatarie di minori che al momento dell'adozione o
affidamento abbiano fino a 12 anni di età, nel senso che alle stesse il
diritto a tre mesi di astensione facoltativa è riconosciuto sempre che lo
esercitino nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare.
4)
FLESSIBILITA' DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L'art.
12 introduce un articolo aggiuntivo (art.4 bis) alla legge n. 1204/1971,
che prevede la facoltà per le lavoratrici di astenersi obbligatoriamente
dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto,
spostando il periodo non fruito prima del parto al periodo successivo al
parto, che, pertanto, potrà essere prolungato fino a quattro mesi.
L'esercizio di tale facoltà, peraltro, è subordinato alla attestazione
sanitaria del ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella
del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di
sorveglianza sanitaria.
5)
PARTI PREMATURI
L'art.
11 della legge 53/2000, modificativo dell'art. 4 della legge 1204/71,
stabilisce:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i
giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La
lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto".
Per
quanto riguarda le disposizioni applicative si fa rinvio alle istruzioni
impartite con circolari n. 231 del 28.12.99 e n. 45 del 21.2.2000, tenendo
presente che la nuova legge stabilisce un limite di 30 giorni per la
certificazione (o dichiarazione sostitutiva) relativa alla data del parto,
da presentare per poter fruire del prolungamento dell'astensione
post-partum.
6)
ASTENSIONE DAL LAVORO DEL PADRE LAVORATORE (con indennità all'80%)
L'articolo 13 della legge prevede, quale articolo aggiuntivo (6 bis)
all'articolo 6 della legge n. 903/1977, il diritto di astenersi dal lavoro
nei primi tre mesi dalla nascita del figlio (e cioè fino al giorno del
compimento del terzo mese di età del bambino) in caso di morte o di grave
infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa
ovvero di affidamento esclusivo al padre (6).
Le
condizioni di morte o di grave infermità della madre o di affidamento
esclusivo al padre erano già riconosciute ai fini della erogazione al
padre della indennità di maternità nella misura dell'80% della
retribuzione. Si confermano pertanto le istruzioni della citata circolare
182/1997, con la precisazione che l'interessato deve presentare al datore
di lavoro (e all'INPS) la certificazione relativa alle condizioni suddette
(comma 2 dell'articolo in questione).
Nell'ipotesi di abbandono da parte della madre la legge prevede che il
padre che intenda avvalersi del diritto alla indennità per i tre mesi
successivi alla nascita del figlio, deve renderne dichiarazione ai sensi
della legge n.15/1968, art. 4. Se l'abbandono è avvenuto durante i tre
mesi successivi al parto, alla madre non spetta più, dal momento
dell'abbandono, alcuna indennità, che perciò potrà essere corrisposta al
padre per il restante periodo di astensione obbligatoria.
7)
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE n. 53/2000
Le
presenti disposizioni sono applicabili, salvo quelle concernenti la
astensione facoltativa alle lavoratrici autonome , anche alle astensioni
facoltative e ai riposi orari in corso di fruizione alla data di entrata
in vigore della legge (28.3.2000).
E'
ovvio che, qualora la madre abbia già fruito dell'astensione facoltativa
di 6 mesi ai sensi della precedente normativa, il diritto al prolungamento
della stessa, fino agli otto anni di età del bambino, può essere
esercitato solo dal padre (fino al massimo di ulteriori 5 mesi) fermi
restando i criteri di cui al punto 1.4 per l'eventuale indennizzabilità
dei suddetti ulteriori mesi.
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
NOTE
(1)
L'art. 15, nella nuova versione, conferma il trattamento economico
previdenziale per astensione obbligatoria nella misura dell'80% della
retribuzione.
(2) Per
reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di
qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni
imposta) introdotta solo per alleviare la pressione di imposta ai singoli
soggetti, e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.
Nel
computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o
derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in
Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.
(3)
Devono essere esclusi, oltre ai redditi suddetti:
· i
redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti
corrisposti al possessore di obbligazioni)
· i
redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie
tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di
accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili
e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura
risarcitoria).
(4)
Trattasi, com'è noto, di ore giornaliere da fruire entro il primo anno di
età del bambino, nella misura di due se l'orario giornaliero di lavoro è
superiore a 5 ore e 59 minuti, di una se l'orario stesso è inferiore a 6
ore.
(5)
Alla situazione di affidamento al solo padre è equiparata quella di
decesso o grave infermità della madre, indipendentemente dalla sua
condizione di lavoratrice o meno (v. sent. n. 1/87 e ordinanza n. 144/87
della Corte Costituzionale).
(6) E'
ininfluente la data di parto, di decesso, di insorgenza dell'infermità, di
abbandono, ecc. della madre.
Allegato 1
ARTICOLI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204, COME RISULTANO MODIFICATI
DAGLI ARTT. 3 E 12 DELLA LEGGE 8 MARZO 2000, N. 53.
ART. 1
Le
disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese
le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati
datori di lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai
comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se
socie di queste ultime.
Alle
lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui
agli articoli 2, 4, 6, e 9.
Alle
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme
del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Il
diritto di astenersi dal lavoro di cui all'art. 7, ed il relativo
trattamento economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne
ha diritto. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2
dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio
2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad
un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.
Sono
fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da
leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
ART. 4
bis.
1.
Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al
parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali,
definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai quali non
si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare l'elenco dei
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
ART. 7
1. Nei
primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla
madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al
padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a
sei mesi;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato
non superiore a dieci mesi.
2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro
per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b)
del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle
astensione dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è
conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai
fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto,
salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro
secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di
astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a
otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso
nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista
del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. La malattia del
bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del
periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I
periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione
del congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti
a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
ART.
10
Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri durante il primo
anno di vita del bambino due periodi di riposo, anche cumulabili durante
la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
I
periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora
ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e
della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad
uscire dall'azienda.
I
periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano
il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire
della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
I
riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti
dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela
del lavoro delle donne.
Ai
periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
in materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di
versamento dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b),
dell'articolo 15.
In caso
di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono
essere utilizzate anche dal padre.
ART.
15
1. Le
lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per
cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria
dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale
indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2. Per
i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai
lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino
al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da
contribuzione figurativa;
b)
fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno
di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione,
nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore
a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale,
proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione
da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per
i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7,
comma 4, è dovuta:
a) fino
al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b)
successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata, con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4.
Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato
secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5.
Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi
criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia
presso il quale la lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa.
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