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Circolare
INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 11 luglio
2003, n. 128
“Permessi ai sensi della legge
104/92 - Disposizioni varie.”
SOMMARIO:
1) Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92
Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).
2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge 104/92.
3) Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un mese.
4) Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per un figlio
handicappato e permessi orari (c.d. per allattamento), per altro figlio.
5) Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi orari
(c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore di handicap.
6) Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92 e
fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta
assistenza.
7) Documentazione inerente alla legge 104/92.
8) Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge
53/2000).
9) Possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente,
dei permessi ai sensi della legge 104/92 nell’ambito dello stesso
mese.
A seguito di richieste di chiarimenti in materia di legge 104/92 art.
33, si forniscono le istruzioni relative ai vari argomenti di interesse.
1) Sindrome di Down - Certificazione inerente alla legge 104/92
Legge 27.12.2002, n. 289, art. 94 (comma 3).
La legge n. 289/2002, all’art. 94, comma 3, ha disposto che i
soggetti, affetti da sindrome di Down, ai fini della fruizione
dei benefici di cui alla legge 104/92, possano essere dichiarati in
situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n.
104, oltre che dall’apposita Commissione ASL (come in precedenza
previsto), anche dal proprio medico di base, previa richiesta corredata
da presentazione del “cariotipo”.
Inoltre i soggetti portatori dell’handicap suindicato (sindrome di
Down) sono esenti, secondo quanto previsto dalla legge stessa, da
ulteriori successive visite e controlli.
Premesso quanto sopra, si invitano codeste Sedi a voler prendere in
considerazione, nelle fattispecie considerate, anche la certificazione
prodotta dai medici di base, (e cioè quelli “di medicina generale”
scelti nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o
pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.) degli interessati, in
cui sia attestata la situazione di gravità, connessa alla sindrome da
cui è affetto il soggetto assistito, salvo future più precise
indicazioni relative alla compilazione della certificazione stessa,
fornite dai competenti Ministeri, che saranno comunicate a codeste Sedi.
Ovviamente restano fermi tutti i criteri relativi alla presentazione
della domanda all’INPS, a cui peraltro dovrà essere presentata, oltre
alla certificazione del curante come sopra descritto, anche la copia del
“cariotipo”, che sarà sottoposta in visione al dirigente medico di
Sede.
Nel caso in cui la certificazione riportante l’indicazione della
sindrome di Down (sindrome accertata mediante esibizione del suddetto
“cariotipo”) sia stata rilasciata dalla competente Commissione della
ASL, non dovrà essere richiesta copia del “cariotipo”.
2) Grandi invalidi di guerra. Certificazione inerente alla legge
104/92.
Ai sensi dell’art. 38, comma 5, della legge n. 488/98 “i grandi
invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del testo unico approvato
con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati
sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non
sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 4
della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla
documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al
momento della concessione dei benefici pensionistici.” Pertanto per la
fruizione dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 per i
grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno
temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1°
categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’attestato di
pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro (Mod. 69) o di copia del
decreto concessivo della stessa, può validamente sostituire la
certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle
competenti Commissioni ASL.
3) Assistenza a persone handicappate per periodi inferiori a un
mese.
In caso di assistenza a un portatore di handicap per periodi
inferiori a un mese vanno proporzionalmente ridimensionati i 3 giorni di
permesso ai sensi della legge 104 spettanti al richiedente. Tale
criterio scaturisce da orientamenti Ministeriali secondo cui, quando
l’assistenza alla persona handicappata non viene prestata
abitualmente, per ogni 10 giorni di assistenza continuativa, spetta
al richiedente un giorno di permesso ex lege 104.
L’applicazione del criterio in questione comporta pertanto che
quando l’assistenza sia inferiore a 10 giorni continuativi non dà
diritto a nessuna giornata o frazione di essa. Anche per i periodi
superiori a 10 giorni (es.: 19) ma inferiori a 20 spetterà un solo
giorno di permesso.
Nel caso di fruizione di permessi ad ore ai sensi della legge 104/92
(da parte del lavoratore handicappato o del genitore di un figlio
portatore di handicap di età inferiore a 3 anni), non si procede
al ridimensionamento suddetto, essendo il permesso ad ore legato alla
singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.
4) Compatibilità tra i permessi orari ex lege 104/92 per
un figlio handicappato inferiore a 3 anni e permessi orari (c.d. per
allattamento), per altro figlio.
E’ possibile la fruizione di entrambi i benefici indicati nel
titolo da parte di un genitore, dal momento che si tratta di due
soggetti (figli) diversi, entrambi bisognosi di cure, per i quali è
legislativamente prevista la possibilità di fruire di due diversi tipi
di permessi.
Ovviamente la fruizione dei benefici in parola di una o due ore è
legata all’orario di lavoro: se questo è pari o superiore alle 6 ore
darà diritto alla fruizione di 2 ore di permesso per “allattamento”
e 2 ore di permesso ex lege 104; se è invece inferiore a 6 ore
darà diritto alla fruizione di un’ora di permesso per allattamento e
a un’ora di permesso ex lege 104/92.
Tale criterio trova applicazione anche nel caso di lavoratore
handicappato che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104
ed è genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per
“allattamento”.
5) Incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e
permessi orari (c.d. per allattamento) per il medesimo figlio portatore
di handicap.
Non si ritengono compatibili i due tipi di permesso sopra indicati,
dal momento che gli stessi, se pure a titolo diverso, verrebbero fruiti
per il medesimo soggetto. D’altronde, l’art. 42 del D. Lgs. 151/01,
comma 4, ha previsto solo la cumulabilità dei permessi di cui
all’art. 33 della legge 104 con il congedo parentale ordinario, ma non
fa alcun cenno alla possibilità di cumulo con i permessi c.d. per
allattamento, né alla possibilità di godere da parte di un genitore
della legge 104/92 e da parte dell’altro dei c.d. permessi per
allattamento, possibilità invece contemplata espressamente per
l’astensione facoltativa.
6) Lavoratore handicappato che fruisce dei permessi ex lege 104/92
e fruizione degli stessi da parte di un soggetto che gli presta
assistenza.
Come precisato con circ. n. 37 del 18.2.99 (punto 1.A), alle
condizioni indicate nella circolare stessa, un handicappato
lavoratore che fruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, può
essere assistito da altro soggetto lavoratore, a cui a tal punto
spettano, per l’assistenza di cui trattasi, i giorni di permesso di
cui alla medesima legge. Si rammenta comunque che se il soggetto
richiedente è a sua volta fruitore di permessi per se stesso (quale
lavoratore handicappato), non può fruire di permessi per assistere
altre persone (v. circ. n. 37 del 18.2.99).
Al riguardo, occorre precisare che i giorni di permesso dei due
soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate,
considerato che l’assenza dal lavoro, con la conseguente fruizione dei
permessi da parte di chi assiste, è giustificata dal fatto che deve
assistere l’handicappato, assistenza che non necessita durante le
giornate in cui quest’ultimo lavora.
Nel caso in cui il portatore di handicap fruisca dei permessi ad ore,
all’altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate
anziché 3 giornate intere, sempreché l’orario di lavoro di chi
presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite
dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta
assistenza, neppure le mezze giornate.
7) Documentazione inerente alla legge 104/92.
Si trasmettono in allegato (all. da 1 a 4) i Modd. Hand 1 (genitori
di minori), Hand 2 (Genitori di maggiorenni/familiari), Hand 3
(Portatori di handicap che lavorano) e Hand Agr (Dichiarazione del
datore di lavoro, da allegare ai Modd. Hand 1, Hand 2 oppure Hand 3).
I Modd. Hand 1 e Hand 2 sono stati aggiornati, rispetto a quelli
trasmessi con il messaggio n. 000945 del 18.12.2002, soltanto per quanto
riguarda il riferimento alla certificazione consentita per i portatori
di sindrome di Down; premesso che il modello scaricabile dal sito
INTERNET dell’Istituto sarà prontamente aggiornato, gli esemplari
cartacei precedentemente predisposti potranno essere utilizzati fino
all’esaurimento delle scorte.
Si richiamano sul tema le istruzioni contenute nel citato messaggio
n. 000945 per quanto riguarda l’esame del modello di domanda Hand 2,
presentata dal richiedente, e il conseguente adempimento di apposizione
del timbro e firma.
8) Requisito della continuità dell’assistenza (art. 20, legge
53/2000).
Con circ. n. 133/2000 è stato precisato che il requisito della
continuità della assistenza non è individuabile nei casi di effettiva
lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.
Comunque nella circolare stessa è precisato che la “lontananza”
da considerare, non va intesa solo in senso spaziale ma anche temporale;
pertanto se in tempi individuabili in circa un’ora è possibile
coprire la distanza tra le due abitazioni del soggetto prestatore di
assistenza e l’handicappato, è possibile riconoscere che sussiste
un’assistenza quotidiana che concretizza il requisito di continuità
dell’assistenza, il quale insieme a quello dell’esclusività, dà
diritto alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 anche in
caso di non convivenza. In caso contrario l’assistenza quotidiana non
può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da
parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia
dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione
di lontananza.
In proposito si rammenta che sono applicabili anche alla fattispecie
in esame i criteri indicati nella circ. n. 138/01, secondo cui, alle
condizioni indicate nella circolare stessa, al soggetto di cui sopra
possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle (sole) giornate
in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato
all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se
l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile.
9) Possibilità di godere da parte dei due genitori,
alternativamente, dei permessi ai sensi della legge 104/92 nell’ambito
dello stesso mese.
Con circ. n. 133/2000 era stata prevista la possibilità di fruire,
alternativamente, da parte dei due genitori di figli handicappati
minorenni, dei giorni di permesso ai sensi della legge 104/92
nell’ambito dello stesso mese.
Considerato che l’art. 42 del D. Lgs. 151/01 ha apportato
agevolazioni a favore dei genitori di figli handicappati maggiorenni, il
criterio dell’alternatività suddetto può essere esteso anche ai
genitori di soggetti disabili maggiorenni.
IL DIRETTORE GENERALE f. f.
PRAUSCELLO
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