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Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 138
OGGETTO: Provvidenze a favore
di genitori di disabili gravi.
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SOMMARIO: |
Secondo l’art. 42 del D. lgs.
N. 151/2001, i riposi ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992 e
il congedo straordinario dell’art.80, comma 2, della legge n.338/2000
possono spettare ai genitori di handicappati gravi maggiorenni
conviventi anche se l’altro genitore non lavora Per i non conviventi
va dimostrata la continuità e di esclusività dell’assistenza.
I riposi e i congedi previsti
per i genitori sono riconosciuti anche agli affidatari di
handicappati gravi. |
1) T.
U. sulla maternità e paternità: permessi ex lege 104/92 e congedo
straordinario per figli handicappati.
Il Decreto legislativo 26.3.2001, n.151,
recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e di sostegno della maternità e della paternità, emanato a norma dell’art.15
della legge 8 marzo 2000 n. 53 e pubblicato sul supplemento ordinario n.
93 della Gazzetta Ufficiale del 26.4.2001, ha provveduto ad armonizzare e
coordinare la relativa disciplina, intervenendo, tra l’altro, in materia
di agevolazioni a favore dei genitori di disabili gravi.
In particolare, l’art.42, ultimo comma, del
suindicato testo unico, entrato in vigore il 27.4.2001, tratta dei
permessi ai genitori (1), ai sensi dei commi 2 e 3 della legge 104/92 e
del congedo straordinario di 2 anni illustrato con circolare n.64/2001.
L’articolo suddetto chiarisce che i riposi, i permessi e i congedi, ivi
previsti, spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro genitore
non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha
titolo alle agevolazioni previste, anche quando l’altro genitore non
svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla
maggiore età (con diversa disciplina, di seguito illustrata, per quanto
attiene ai figli maggiorenni non conviventi con il richiedente) del figlio
portatore di handicap grave.
Le innovazioni introdotte, che modificano,
sul particolare aspetto, le istruzioni fornite con circ.n.133/2000
(permessi giornalieri) e circ. n. 64/2001 (congedo straordinario),
riguardano in particolare i genitori di figli disabili maggiorenni,
prevedendo la possibilità di fruire dei permessi di cui alla legge 104/92
e dei benefici di cui all’art.80, comma 2. della legge 388/2000 , anche
nel caso in cui uno dei genitori non abbia diritto ai permessi (ad
esempio, perché non lavora) con la differenza che:
-
in caso di figlio maggiorenne
convivente con il genitore richiedente, è senz’altro possibile
l’applicazione del criterio suddetto oltre che nel caso in cui l’altro
genitore non lavora, anche nel caso in cui siano presenti nella famiglia
altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al
disabile;
-
in caso di figlio handicappato
maggiorenne non convivente con il richiedente, secondo quanto
previsto al comma 3 del suindicato articolo 42, è necessario che ricorrano
i requisiti della continuatività ed esclusività dell’assistenza; si
confermano su tale aspetto le disposizioni di cui alle circ.133/2000 e
164/2001. In particolare, per quanto attiene all’esclusività, se nel
nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti
(compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare
assistenza, non sono concedibili né i permessi ex lege 104/92 né il
congedo ex lege 388/2000.
Pertanto, in relazione a quanto suddetto,
nel precisare che i giorni di permesso ex lege 104/92 e il congedo
di cui al comma 2 dell’art.80 della legge n.388 del 23.12.2000, spettano
con le nuove regole in tema di genitori di figli maggiorenni -
sempreché ricorrano tutte le altre condizioni richieste per il
conseguimento del relativo diritto - dalla data di entrata in vigore
del succitato Testo Unico (27.4.2001), si conferma che i permessi ed il
congedo suindicati non possono essere fruiti contemporaneamente, secondo i
criteri di cui alla circ.n.64/2001.
Il medesimo art. 42, prevede, al quarto
comma, che i riposi e i permessi ai sensi dell’art.33 comma 4, della legge
n.104/92, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario
(astensione facoltativa di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre, con
un massimo di 10/11 mesi se viene fruito da entrambi) e con il congedo per
la malattia del figlio.
Al riguardo, restano fermi i criteri di
cui alla circ.n.80 del 24.3.95, in materia di cumulabilità tra i giorni di
permesso ex lege 104/92 e i congedi per la malattia del medesimo
figlio (2) e i criteri relativi all’impossibilità di fruire
contemporaneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa
giornata, dell’astensione facoltativa e dei suindicati permessi di cui
alla legge 104/92.
Invece, in base a quanto previsto dal comma 4
dell’articolo in esame, è possibile godere, contemporaneamente, da parte
di un genitore dell’astensione facoltativa e da parte dell’altro dei
permessi di cui alla legge 104/92; pertanto, sono da intendersi
modificate, su tale punto, le disposizioni di cui alla circ.n.80/95, da
ultimo citata.
Sull’argomento, si chiarisce che il comma
4 dell’articolo 42 del T.U. suddetto, a proposito della cumulabilità dei
congedi ora indicati fa esplicito riferimento soltanto all’art. 33 della
legge 104/92: di conseguenza, non è possibile la fruizione
contemporanea del congedo parentale (astensione facoltativa) e del
congedo straordinario retribuito di 2 anni di cui all’art. 80
della legge n. 388/2000, (ora comma 5, art.42 del T.U.). Pertanto, in
proposito, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla
circ. n.64/2001, punto 7.
Inoltre, l’art.45, comma 2, del T.U. in
questione, riconosce la titolarità del diritto ai riposi, permessi e
congedi, spettanti ai genitori, anche a quelli adottivi e agli
affidatari (generalmente si tratta di due genitori con figli, oppure
di una persona singola), realizzando la necessaria integrazione tra il
riferimento, contenuto nei commi 1 e 3 dell’art. 33 della legge 104/92, ai
genitori adottivi e l’estensione prevista nel comma 7 del medesimo
articolo agli affidatari.
Da ciò discende che agli affidatari spettano,
secondo le istruzioni che seguono, sia i giorni di permesso di cui alla
legge 104/92 come già previsto, sia il congedo retribuito di due anni di
cui alla legge 388/2000.
Al riguardo, si premette che:
-
l’affidamento può riguardare
soltanto soggetti minorenni (art.2, legge 149/2001);
-
l’affidamento è concesso per un
periodo massimo di due anni, rinnovabile non oltre la maggiore età
dell’affidato;
-
gli “affidatari” sono individuabili
esclusivamente nei soggetti indicati nel provvedimento di affidamento, da
produrre a cura degli interessati alla Sede INPS competente.
Non rientra nell’ipotesi di “affidamento”
il caso in cui il disabile minorenne, secondo quanto si rileva dal comma 2
dell’art.2 della legge n.149 del 28.3.2001 (riguardante disposizioni in
materia di adozione e di affidamento di minori), venga “inserito”
in comunità di tipo familiare o in un istituto di assistenza pubblico o
privato. In questi casi il provvedimento sarà, appunto, di “inserimento” e
non di “affidamento”, con la conseguenza che in tali ipotesi non saranno
estensibili i benefici riconosciuti agli “affidatari”.
Ciò premesso, agli affidatari spettano,
non solo, come già detto, i giorni di permesso di cui alla legge 104/92 -
con l’applicazione delle disposizioni dettate in materia, in particolare
quelle attinenti ai soggetti disabili minorenni - ma, dalla data del
27.4.2001, anche il congedo straordinario retribuito di 2 anni ex art.80,
comma 2 della legge 388/2000.
Il congedo di cui trattasi, spettante
secondo i criteri di cui alla circ. n.64/2001, è fruibile non oltre la
scadenza del periodo dell’affidamento (che può essere, come suddetto, pari
o inferiore ai due anni). Se trattasi di un affidamento contemporaneo a
due persone della stessa famiglia, il congedo sarà ovviamente fruibile
solo alternativamente e spetterà tra tutti e due gli affidatari un periodo
complessivo di congedo non superiore alla durata del periodo
dell’affidamento ed entro il limite massimo tra i due, di due anni. Ove il
congedo “straordinario” sia stato fruito per un periodo inferiore, il
periodo restante potrà essere fruito da eventuale altro affidatario, che
subentri ai precedenti affidatari, sempre nei limiti della durata
dell’affidamento e del massimo di due anni.
In analogia ai criteri che regolano la
concessione del congedo ai genitori, se il congedo in questione è stato
fruito da uno o più affidatari per la durata di due anni, non sarà più
possibile concedere lo stesso ad eventuali altri futuri affidatari.
2) Modulistica
Si allegano in fac-simile (all. 1 e 2) i
nuovi moduli di domanda che, come anticipato con messaggio n. 395 del
4.4.2001, tengono conto delle innovazioni ora introdotte. In particolare
nel mod. hand 4 sono stati esplicitati i nuovi criteri in tema di genitori
di figli maggiorenni e di fruibilità in caso di affidamento; nel mod. hand
5, invece, sono soltanto stati aggiornati i richiami legislativi al nuovo
T.U..
Con l’occasione, si fa presente che in caso di
modifica dei periodi richiesti o comunque di altri dati della domanda,
mod. hand 4 o hand 5, (circ.64/2001 punto 5), sulla nuova domanda, diretta
a rettificare la precedente, deve essere evidenziata la dicitura “La
presente domanda annulla la precedente presentata il…” o altra analoga.
3) Lavoratori a tempo determinato. Legge
388/2000, art.8. (ora T.U., d.
lgs. n.151/2000, art.42)
Facendo seguito alla riserva di
istruzioni, di cui alla circ. n.64/2001, relative ai lavoratori di cui
all’oggetto, si precisa che agli stessi, tranne che alle categorie già
escluse dalla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 (lavoratori
a domicilio, addetti ai servizi domestici familiari, lavoratori agricoli
giornalieri), possono essere riconosciuti i benefici previsti dalla legge
sopra indicata, con l’applicazione dei criteri di cui alla citata circ. n.
64/2001 e di quelli dettati con la presente circolare.
Al riguardo, si invitano le Sedi
competenti a voler attentamente verificare, anche attraverso controlli
ispettivi, la reale costituzione del rapporto di lavoro. Ovviamente il
congedo stesso è limitato alla durata del rapporto di lavoro stesso.
4) Chiarimenti
a) Circ. n.64 del 21.3.2001. Congedo
straordinario legge 388/2000, art.80
Con circ. n. 64 del 15.3.2001, è stato fatto
presente che per poter beneficiare del congedo di due anni retribuito, di
cui all’art.80 della legge 388/2000 (ora art.42, comma 5, del più volte
citato T.U.), è necessario che l’handicap in situazione di gravità sia
stato accertato da almeno cinque anni decorrenti dalla data del rilascio
del relativo attestato da parte della Commissione medica della competente
ASL, salvo che nello stesso sia indicata una diversa decorrenza. In
proposito, si chiarisce che tale diversa decorrenza, rispetto alla data di
rilascio del suindicato attestato, può essere individuata soltanto
nella data della domanda di riconoscimento della gravità dell’handicap. In
sostanza non sono ammissibili - anche secondo orientamenti ministeriali -
dichiarazioni di preesistenza delle condizioni di gravità dell’handicap,
rispetto alla domanda.
Inoltre, si conferma che l’accertamento
della gravità dell’handicap può essere effettuato soltanto dall’apposita
Commissione, di cui all’art.4 comma 1 della legge 104/92, la cui
composizione ha caratteristiche ben individuate dal comma stesso.
Pertanto, successive dichiarazioni rilasciate dalle ASL attestanti che
l’accertamento suddetto è stato effettuato a suo tempo (in genere si
tratta di accertamenti di invalidità civile, sia pure con il
riconoscimento del diritto all’indennità “di accompagnamento”) non possono
essere, parimenti, prese in considerazione.
b) Circ. n.133 del 17.7.2000: legge 104/92
art.33. (Congedi ordinari per handicappati)
Al punto 2.5 della circolare in oggetto è
stato fatto presente che il mancato possesso di patente da parte di un
familiare, non lavoratore, convivente con il soggetto handicappato, può
essere uno dei motivi per la concessione dei permessi di cui alla
legge104/92 a favore di familiare lavoratore convivente. In proposito si
chiarisce che il possesso di patente da parte di un familiare convivente
non lavoratore, non è di per sé motivo sufficiente per escludere dalla
fruizione dei permessi stessi un altro familiare lavoratore non convivente
con il soggetto handicappato se il familiare non lavoratore convivente è
impossibilitato a prestare assistenza per una delle motivazioni indicate
al punto2.5. della suindicata circ.133/2000.
D’altra parte il mancato possesso di
patente, da parte del familiare non lavoratore convivente con il soggetto
handicappato, neppure è, di per sé, motivo sufficiente per la concessione
costante e duratura dei permessi in questione a favore di altro familiare
lavoratore, convivente o meno, in possesso di patente di guida, essendo la
concessione dei permessi stessi legata, in tale caso, alla mancanza in
loco di servizi di trasporto riservati ai disabili, messi a disposizione
da pubbliche strutture (circostanza che deve essere comprovata mediante
dichiarazione di responsabilità), sia alla dimostrazione, documentata,
della necessità di trasportare il disabile in determinati giorni,
per motivi di cura, in particolari strutture. In altri termini la
concessione dei permessi è riconoscibile, solo se per il disabile stesso
non è disponibile altro servizio di trasporto, garantito in genere dalle
ASL o dai servizi assistenziali comunali, e soltanto per i giorni in cui è
rilevabile la necessità stessa, che ovviamente può essere anche ricorrente
e fissata in date prestabilite.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
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(1) I permessi ai parenti ed affini non
sono disciplinati dal T.U.; si continuano pertanto ad applicare le
disposizioni già impartite in proposito.
(2) La compatibilità è ammissibile anche
in caso di malattia del figlio di età superiore ai tre anni; infatti
l’art. 3, comma 4 della legge n. 53/2000 (che ha sostituito l’art. 15
della legge 1204/71, ora sostituito a sua volta dall’art. 47, comma 2, del
T.U. sulla maternità) prevede la possibilità di assenze - non retribuite -
dal lavoro (entro un massimo di 5 gg. annui) anche per i figli di età
compresa tra i tre e gli otto anni
Allegato 1
Allegato 2
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