|
Circolare
INPS n. 152 del 4 settembre 2000
|
OGGETTO: |
Art. 12 della legge
8.3.2000, n. 53: “Flessibilità dell’astensione obbligatoria”.
Circolare ministeriale n. 43 del 7.7.2000. |
Con circolare n. 109 del 6.6.2000 sono
state impartite le prime istruzioni applicative dell’art. 12 della legge
n. 53 del 8.3.2000, che, al comma 1, prevede la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al parto, ferma restando la durata complessiva
dell’astensione obbligatoria.
Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la circolare n. 43
del 7.7.2000, che si trasmette in allegato, ha fornito precisazioni in
merito ai presupposti necessari per poter esercitare la facoltà di opzione
per l’astensione obbligatoria flessibile senza dover attendere la
emanazione, prevista dal 2° comma dell’art. 12, del decreto
interministeriale contenente l’elenco dei lavori per i quali tale facoltà
è preclusa.
Nel
ribadire, quindi, l’immediata applicazione del 1° comma dell’art. 12, si
invitano codeste Sedi a tenere conto anche delle indicazioni fornite dal
Ministero in merito alla individuazione dei presupposti necessari (v.
lettere a), b), c), d), e) della circolare ministeriale).
Con
l’occasione si precisa che la non obbligatorietà, in azienda, della figura
del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro (c.d.
medico competente) va dichiarata dall’azienda stessa.
La norma
in questione, prevedendo la facoltà di astenersi “a partire” dal
mese precedente la data presunta del parto, ha quindi individuato in un
mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima
della data presunta del parto; è evidente perciò che il periodo di
“flessibilità” dell’astensione obbligatoria può andare da un minimo di un
giorno ad un massimo di un mese.
Il
periodo di flessibilità, quand’anche questa sia stata già accordata ai
sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 53/2000, può essere
successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione ante
partum inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della
lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti.
Tale
ultima ipotesi può verificarsi -in linea del resto con quanto previsto al
punto a) della circolare ministeriale in questione- con l'insorgere di un
periodo di malattia, in quanto ogni processo morboso in tale periodo
comporta un "rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro" e
supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso nella
certificazione del ginecologo ed, eventualmente, in quella del medico
competente.
In tutte
queste ipotesi la flessibilità consisterà nel differimento al periodo
successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e
cioè delle giornate di astensione obbligatoria "ordinaria" non godute
prima della data presunta del parto, che sono state considerate oggetto di
flessibilità (vale a dire quelle di effettiva prestazione di attività
lavorativa nel periodo relativo, comprese le festività cadenti nello
stesso).
° ° ° ° ° ° °
La
lavoratrice che intende usufruire della flessibilità dell’astensione
obbligatoria dovrà presentare domanda (per ora, in attesa cioè della
introduzione dell’apposito modulo in corso di predisposizione, anche su
carta “libera”), corredata della certificazione dello specialista
ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, redatta secondo le
indicazioni riportate nella circolare ministeriale, nonché della
certificazione del competente medico dell’azienda, qualora
obbligatoriamente presente ai sensi del D.Lgs. n. 626/94.
Le
situazioni per le quali la flessibilità è stata chiesta dopo il 28.3.00
(data di entrata in vigore della legge n. 53) e prima del 6.6.00 (data di
diffusione della circolare n. 109) potranno essere regolarizzate a
condizione che la lavoratrice abbia esibito, contestualmente alla
richiesta, una certificazione sanitaria comunque suscettibile –anche se
rilasciata in assenza di indicazioni normative- di essere ritenuta idonea,
alla luce delle attuali disposizioni, alla individuazione dei presupposti
necessari per la autorizzazione alla flessibilità.
|
|
IL
DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |
|
|