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Circolare
Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118
Oggetto: C.C.N.I. del 31 agosto 1999 -
Competenze accessorie - Modalità operative
Nel S.O. alla G.U. n. 212 del 9 settembre 1999 è stato pubblicato il
contratto di cui all'oggetto contenente anche la disciplina per
l'erogazione del compenso individuale accessorio, dell'indennità di
direzione e dell'indennità di amministrazione. Per ogni emolumento in
questione, alla cui erogazione, per la parte di competenza, provvede in
via informatizzata il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di
Latina con inizio dalla rata di settembre 1999, si forniscono alcune
indicazioni, in linea generale, di ordine operativo, anche a
scioglimento di alcuni dubbi già rappresentati.
1) Compenso individuale accessorio - art. 25 C.C.I.N.
Il compenso, previsto dall'art. 42, comma 2, del CCNL del 26 maggio
1999, spetta:
- dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale
insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
- dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno
scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di
impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
l'intera durata dell'anno scolastico; a tal fine si considera anche
l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo d'istituto ai
sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci
mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine
delle attività didattiche nonché al personale insegnante di
religione cattolica con impiego di durata annuale; a tal fine si
considera anche l'eventuale periodo del contratto stipulato dal capo
d'istituto ai sensi dell'art. 40, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
- per i mesi di luglio e agosto 1999 al personale docente a tempo
determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi
estivi e per quello ATA con supplenza annuale nell'anno scolastico
1998/99.
Pertanto il compenso in parola non compete ai supplenti brevi e
saltuari, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle
lezioni; a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui
trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi
dell'art. 40, comma 9, della legge 449/97.
Nei confronti del personale docente a tempo determinato senza
trattamento di cattedra e del personale docente ed ATA con contratto
part-time, il compenso va liquidato in rapporto all'orario risultante
dal contratto.
Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla
progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la
prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i
Dipartimenti provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi
vari - procederanno all'esatta attribuzione del compenso, dalla data di
preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle
istituzioni scolastiche.
Il compenso in questione spetta anche per il periodo di attività
delle commissioni degli esami di Stato di cui alla legge 10.12.1997, n.
425 al personale titolare di contratto stipulato fino al termine delle
attività didattiche, in quanto membro delle commissioni stesse. Al
riguardo deve essere fatta dalle istituzioni scolastiche interessate
apposita comunicazione al competente Dipartimento provinciale del Tesoro
- direzione provinciale dei servizi vari.
2) Indennità di direzione - art. 33 C.C.I.N.
Prevista dall'art. 21 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1°.9.1999:
a) In misura intera
- ai capi d'istituto, ai direttori dei conservatori di musica e
delle accademie e ai coordinatori degli istituti superiori per le
industrie artistiche;
- ai docenti incaricati dell'ufficio di presidenza o di direzione;
- ai vicerettori e alle vicedirettrici degli istituti di educazione.
In caso di assenza o di impedimento del capo d'istituto titolare
l'indennità di cui trattasi è erogata al sostituto dall'istituzione
scolastica interessata.
b) In misura del 50%
- al personale educativo incaricato della funzione di vicerettore o
vicedirettrice di convitto nazionale o di educandato femminile dello
Stato;
- ai docenti vicari delle istituzioni scolastiche affidate in
reggenza.
In caso di assenza o impedimento del reggente, a detti docenti
compete l'intera indennità, al netto del compenso individuale
accessorio spettante in relazione allo status di docente. Il conguaglio
viene effettuato direttamente dall'istituzione scolastica (art. 33,
commi 4 e 10).
c) In misura intera, più il 50% per ogni reggenza
- ai capi d'istituto, cui sia stata affidata la reggenza di altre
istituzioni scolastiche.
L'indennità di direzione è costituita da un importo base,
comprensivo del compenso individuale accessorio, che viene corrisposto
su partita di spesa fissa e, per particolari tipologie di istituzioni
scolastiche, da un importo aggiuntivo, corrisposto direttamente
dall'istituzione scolastica. L'importo base compete anche ai capi
d'istituto in servizio presso le scuole italiane all'estero.
3) Indennità di amministrazione - art. 34 C.C.I.N.
Prevista dall'art. 35 del CCNL del 26 maggio 1999, spetta, dal 1°.9.99:
a) In misura intera
- ai direttori amministrativi dei conservatori di musica e delle
accademie;
- ai responsabili amministrativi delle scuole e istituti di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative;
- al personale insegnante elementare che, ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, viene utilizzato in
compiti di segreteria della direzione didattica. Per la
corresponsione dell'importo base di tale indennità è necessario
che la direzione didattica interessata trasmetta al competente
dipartimento provinciale del Tesoro - direzione provinciale dei
servizi vari - un'apposita dichiarazione attestante la posizione di
utilizzazione del personale in questione.
b) In misura del 50%
- ai direttori amministrativi, senza responsabilità di firma, dei
conservatori di musica e delle accademie:
- ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica e delle
accademie, come stabilito dall'accordo, in data 5.10.1999, di
interpretazione autentica dell'art. 34, comma 2, del CCIN,
pubblicato nella G.U. n. 275 del 23.11.1999.
In caso di mancato esercizio della funzione da parte del personale di
cui sopra l'indennità in questione è corrisposta al sostituto da parte
dell'istituzione scolastica per il periodo in cui il titolare non ha
svolto la funzione stessa.
Anche l'indennità di amministrazione, come quella di direzione, è
costituta da un importo base, comprensivo del compenso individuale
accessorio, che viene corrisposto su partita di spesa fissa, nonché,
per particolari tipologie di istituzioni scolastiche, da un importo
aggiuntivo, corrisposto direttamente dall'istituzione scolastica.
Disposizioni comuni
I compensi in esame spettano, agli aventi diritto, in ragione di
tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio. In caso di servizio o
situazioni assimilate di durata inferiore al mese, per ciascun giorno
compete 1/30 del compenso.
Le particolari posizioni di stato, per le quali sussiste il diritto
alla percezione dei compensi, sono indicate nell'art. 50 del CCNL del 26
maggio 1999 (comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con trattamento a carico del
Ministero della Pubblica Istruzione).
In caso di assenza per malattia per l'indennità di direzione e di
amministrazione si applica l'art. 23 del CCNL del 4 agosto 1995, come
integrato dall'art. 49 del CCNL del 26 maggio 1999; pertanto tali
emolumenti sono corrisposti per periodi di assenza superiori a 15 giorni
lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo
di convalescenza post-ricovero. In caso di gravi patologie, che
richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i
compensi in argomento non subiscono alcuna riduzione per i giorni di
ricovero ospedaliero o di day-hospital e per quelli dovuti alle terapie
certificate dalla competente ASL (comma 8-bis dell'art. 23 del CCNL del
4.8.1995, come novellato dalla lett. E dell'art. 49 del CCNL del
26.5.1999).
Tale disciplina è anche applicabile all'indennità di
amministrazione spettante al personale assunto a tempo determinato
limitatamente al periodo retribuito durante le assenze per malattia.
Si fa riserva di fornire indicazioni sulla corresponsione del
compenso individuale accessorio per i periodi di assenza per malattia
atteso che è stata richiesta all'ARAN interpretazione autentica
dell'art.23, comma 8, del CCNL del 4.8.1995, come modificato
dall'art.49, lett. D, del CCNL del 26 maggio 1999.
Pertanto, nelle more della definizione della vicenda, nessuna
riduzione sull'emolumento di cui trattasi va operata anche a seguito di
comunicazione delle assenze per malattia fatte dalle singole istituzioni
scolastiche.
Ai sensi dell'art. 21, comma 7, del CCNL del 4.8.1995, durante i
primi trenta giorni di astensione facoltativa dal lavoro, di cui
all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71, integrata dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903, al personale a tempo indeterminato interessato
compete l'intera retribuzione, escluse l'indennità di direzione e
quella di amministrazione.
Per quanto riguarda il personale titolare di contratto a tempo
determinato, si precisa che il compenso individuale accessorio deve
essere computato ai fini della determinazione dell'indennità di cui
all'art. 15 della legge n. 1204/71, anche se corrisposta, nell'ipotesi
prevista dall'art. 17 della legge medesima, dopo la scadenza del
contratto.
Nei periodi di servizio prestati in posizioni che comportino
riduzione di stipendio, il compenso è ridotto nella stessa misura.
Nessun assegno accessorio, comunque denominato, viene corrisposto
sull'assegno alimentare di cui all'art. 62, comma 5, del CCNL del
4.8.1995.
Il Centro Nazionale di Calcolo e Contabilità di Latina ha
provveduto, sulla rata di settembre 1999, all'attribuzione in via
informatizzata degli assegni in oggetto.
La relativa procedura è stata oggetto della circolare prot. n. 181
del 27.8.1999 del Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato
del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica
- Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei
Servizi del Tesoro, rammentando che all'attribuzione dei compensi
accessori ai direttori amministrativi, ai responsabili amministrativi
dei conservatori di musica e delle accademie ed agli altri dipendenti
esclusi dalla lavorazione, dovranno provvedere i Dipartimenti
provinciali del Tesoro - direzioni provinciali dei servizi vari -,
acquisendo, se necessario, informazioni dagli uffici di servizio degli
interessati.
Si fa presente, infine, che nulla è variato per le indennità di
funzioni superiori e di reggenza, di cui all'art. 69 del CCNL del
4.8.95.
La presente viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento
dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro -
Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro.
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