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Circolare
Ministeriale 4 novembre 2002, n. 120
Prot. n. DGPSA/Uff.II/4510
Oggetto: Docenti che
frequentano corsi di dottorato di ricerca, o che siano titolari di borse
di studio o di assegni di ricerca presso Università o enti
Come è noto, il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro 1998/2001 (art. 23) caratterizza la funzione docente definendone
il profilo professionale secondo competenze disciplinari, pedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra
loro collegate.
Tra tali competenze figura anche la ricerca, quale mezzo di formazione
professionale e supporto e arricchimento della didattica.
L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche fuori
dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il docente di
poterla espletare nella migliore maniera possibile.
In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario
per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e degli
assegni di studio.
Tenuto conto di ricorrenti perplessità e incertezze che caratterizzano
l'applicazione di tali istituti si ritiene necessario dare alcuni
chiarimenti in merito ai congedi di cui possono usufruire i docenti
impegnati in attività di ricerca.
1. Congedo straordinario per
dottorato di ricerca
La legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di
borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n. 229
del 21/8/1984) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di
dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario
per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
La legge 28/12/2001 n. 448, art. 52 - comma 57 - ha in parte integrato
la suddetta legge n. 476/1984, aggiungendo il seguente periodo all'art.
2 - 1° comma - "In caso di ammissione a corsi di dottorato di
ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la
quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con
l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due
anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai
sensi del secondo periodo".
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Inoltre, così come ha precisato la circolare n. 376 del 4/12/1984,
anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, perché
impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere
collocato in congedo straordinario.
Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali:
-
il congedo straordinario per il borsista è un
diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale
dell'Amministrazione (dirigente scolastico);
-
la concessione del congedo straordinario non è
subordinata all'effettuazione dell'anno di prova;
-
la richiesta di congedo non è commisurata a mesi
o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
-
il dipendente pubblico che cessa o viene escluso
dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio
presso la sede di titolarità.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione
di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del
comma 2 dello stesso art. 2 della legge n. 476/1984. Utili chiarimenti
in merito sono stati forniti dall'Inpdap - Direzione centrale
prestazioni previdenziali - con nota prot. n. 1181 del 19 ottobre 1999.
2. Borse post-dottorato
La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di
borse di studio universitarie - G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso
quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio
post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di
perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria.
La legge finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha
ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi
di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario
di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti
pubblici, di Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti
internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge
13/8/1984, n. 476".
Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453, comma 9).
E' opportuno precisare che nell'art. 453 sono confluite due diverse
disposizioni.
La prima è quella di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 417/1974 (emanato
quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca) relativo ai docenti
distaccati presso Ministeri ed enti per incarichi temporanei, con oneri
a carico del Ministero. Tale disposizione è confluita pressoché
integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del Testo Unico,
peraltro, modificato dalla legge n. 448/1998.
La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9
dell'art. 453, riprende l'art. 4 - comma 2 - della legge finanziaria
23/12/1992, n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di
studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati e
enti stranieri o di Organismi o enti internazionali cui viene applicato
lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto per il
dottorato di ricerca.
Da quanto anzi precisato corre l'obbligo di evidenziare la natura
diversa delle due normative citate: per gli incarichi temporanei
l'esonero dai normali obblighi di servizio può essere disposto dal
Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti del
personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a carico
degli enti che ne fanno richiesta; per quanto concerne, invece, le borse
di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il
collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento
del periodo di prova; in tal caso l'adozione dei singoli provvedimenti
di congedo o aspettativa, rientra nella competenza del dirigente
scolastico.
3. Assegnisti
Un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa
è costituita dagli assegnisti di ricerca. Infatti, l'art. 51 della
legge n. 449 del 27/12/1997 prevede esplicitamente la "possibilità"
dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori
di un assegno di ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro
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