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Dipartimento
per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
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C.M.
n. 121
Prot. N.626/N/
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Roma,
07 novembre 2002
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Oggetto:
trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico
con contratto a tempo determinato.
Si fa seguito alla C.M. 108 prot.
329/N/2001 dell'8/6/2001 e, al fine di consentire la completa
applicazione di quanto in essa previsto, si forniscono gli
ulteriori seguenti chiarimenti.
Diritto
alla corresponsione del T.F.R.
Ai
sensi della normativa rimessa con la circolare dianzi riportata
si rileva che ha diritto alla corresponsione del T.F.R. tutto il
personale con rapporto a tempo determinato in essere alla data
del 30.5.2000 oppure instauratosi successivamente a tale data,
purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi
nell'arco di un mese.
Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o,
comunque, se si verifica l'interruzione anche di un solo giorno
prima dell'instaurarsi di un altro rapporto di lavoro. E',
peraltro, opportuno precisare che il T.F.R. va corrisposto
d'ufficio senza necessità da parte degli interessati di
presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al
termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 del
Codice Civile, termine per il quale il "dies a quo",
salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno
successivo alla risoluzione del contratto.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in
merito ai casi di maggiore frequenza.
1.
prestazione effettuata ininterrottamente, in un mese, per
quattordici giorni: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;
2.
prestazione effettuata ininterrottamente per quindici
giorni, ma a cavallo di due mesi: l'interessato non ha diritto
al T.F.R.;
3.
la normativa in atto, come dianzi precisato, riconosce
agli interessati il diritto alla corresponsione del T.F.R. in
presenza di una prestazione di almeno quindici giorni
continuativi nell'arco di un mese, senza porre alcuna altra
condizione. In presenza, pertanto, di un servizio prestato senza
soluzione di continuità per un periodo pari o superiore a
quindici giorni in forza di due o più contratti, è dovuta
l'indennità in argomento anche ove detti contratti, al limite,
siano stati stipulati con Amministrazioni diverse.
4.
In presenza di una prestazione mensile articolata su vari
contratti, massima attenzione deve essere posta nella verifica
della continuità: una prestazione complessiva, infatti, di
quindici giorni nell'arco di un mese ed articolata su due o più
contratti consente la corresponsione del più volte citato
T.F.R. ove non risulti alcuna interruzione, mentre la impedisce
se, ad esempio,si presenti con giorni dieci e giorni cinque con
un giorno di intervallo tra i due periodi, e ciò anche se i due
contratti risultino stipulati con la medesima scuola. Si
precisa, al riguardo, che non devono ritenersi interruzioni le
assenze cui gli interessati hanno diritto per legge o per
contratto (ad esempio lo sciopero) pur se non retribuite.
5.
Il servizio prestato per un orario settimanale inferiore
a quello di cattedra, fermi tutti gli altri requisiti, fa
sorgere, comunque, il diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà
corrisposto in misura ridotta in proporzione.
6.
Servizio nel quale sono compresi periodi con
contribuzione stipendiale ridotta , ad esempio, per malattia o
maternità: il diritto al T.F.R. sorge comunque senza che la
riduzione della retribuzione incida sulla misura.
Ulteriori chiarimenti al
riguardo potranno, peraltro, essere rinvenuti nella circolare
INPDAP del 1.8.2002 n. 30 pubblicata nella G.U. 30.8.2002 n. 203
pagg. 23 e segg.
Contribuzione
L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M 20.12.1999 per i dipendenti
destinatari del trattamento di fine rapporto, prevede
l'abolizione del contributo previdenziale obbligatorio a loro
carico, del 2,50% della base retributiva prevista dall'art. 37
del D.P.R. 19.12.1973 n. 1032, senza peraltro, determinare alcun
effetto sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Si precisa, altresì, al successivo comma che, per raggiungere
tale risultato, la retribuzione lorda del personale interessato
deve essere ridotta in misura pari al contributo previdenziale
obbligatorio soppresso , meccanismo che, a quanto è stato
possibile rilevare, è stato e viene applicato nei confronti dei
supplenti annuali.
Risulta, infatti che, al presente, le retribuzioni del personale
assunto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, ivi
compreso gli insegnanti di religione, vengano correttamente
ridotte delle seguenti ritenute previdenziali e assistenziali.
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dipendente
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Stato
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I.N.P.D.A.P.
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8,75%
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24,20%
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sul
118% dello stipendio o indennità pensionabili
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I.N.P.D.A.P.
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8,75%
|
24,20%
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sul
100% di tutte le somme non incluse nella base pensionabile
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Fondo
credito
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0,35%
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sul
100% di quanto viene corrisposto
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I.N.P.S.
- disoccupazione
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1,61%
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sul
100% di quanto viene corrisposto
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Opera
di previdenza
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2,50%
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7,10%
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su
80% stipendio e 13 mensilità
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Opera
di previdenza
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2,00%
|
7,10%
|
sul
60% I.I.S.
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Altrettanto, tuttavia, non si è potuto rilevare nei confronti
del personale supplente assunto con contratto annuale scadente
al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi e
saltuarie, personale tutto che, per non essere state effettuate
nei suoi confronti le ultime due delle ritenute sopra elencate
(pur avendo esso acquisito il diritto al T.F.R.), nonché quella
relativa al fondo credito, pari allo 0,35% di quanto
corrisposto, è venuto a percepire una retribuzione superiore a
quella spettante, con conseguente creazione di un debito
erariale.
Al fine, pertanto, di porre termine a siffatta situazione che
viene a porre l'I,N.P.D.A.P in situazione di squilibrio, le
SS.LL sono invitate ad impartire le opportune disposizioni
affinchè , in fase di corresponsione degli emolumenti nei
confronti dei citati supplenti temporanei, vengano effettuate le
ritenute per l'opera di previdenza nella stessa misura dei
supplenti annuali.
Si rammenta, a tal proposito, che il versamento del contributo
relativo al personale assunto in regime di TFR, deve essere
effettuato entro il giorno quindici di ogni mese, unitamente al
versamento dei contributi obbligatori, a valere sulla contabilità
speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni di Tesoreria
Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante
girofondi sul conto corrente infruttifero n. 20005 acceso presso
la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al
pagamento vi provvederanno alla prima scadenza utile.
Sarà anche opportuno allegare alla copia dell'avvenuto
versamento, da consegnare alla Sede Provinciale dell'INPDAP,
l'elenco dei nominativi per i quali lo stesso è stato
effettuato. Eventuali somme versate in eccesso rispetto al
dovuto potranno essere portate in detrazione a fronte del primo
versamento avendo cura di evidenziare i nominativi interessati e
l'importo detratto per ognuno.
L'obbligo del versamento della quota, pari all'0,35% della
retribuzione, da destinare al fondo credito, deve essere,
invece, assolto, sempre entro il 15 di ogni mese, a valere sulla
contabilità speciale n. 1011, accesa presso le sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia o
mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 21039
acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Per quanto attiene alle modalità con cui procedere alla
determinazione delle somme da versare, si rinvia a quanto
precisato dall'I.N.P.D.A.P. con la circolare 8/6/2000 n. 29
pagg. 6 e 7 diramata con la già menzionata C.M. 8/6/2001, n.
108.
In ordine, poi, alle situazioni pregresse ( con esclusione dello
0,35% dovuto per il Fondo credito per il quale si fa riserva di
ulteriori disposizioni) venutesi a creare dal 30.5.2000 per le
quali, come dianzi evidenziato, non risulta effettuata alcuna
ritenuta, premesso che la compilazione del T.F.R./1 rientra
nella competenza delle istituzioni scolastiche, occorre
distinguere le seguenti due fattispecie:
- il
T.F.R. non risulta erogato;
- il
T.F.R. risulta corrisposto.
Nell'ipotesi
sub. a), le istituzioni scolastiche, nel rimettere all'I.N.P.D.A.P.il
modello T.F.R./1 previsto dalla nota 12 gennaio 2001 prot. 1
della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Ufficio III -
Coordinamento - del suddetto Istituto previdenziale avranno cura
di evidenziare come, in sede di liquidazione di quanto dovuto,
dovrà procedersi al recupero delle ritenute non versate ed il
conseguente obbligo del più volte menzionato I.N.P.D.A.P., di
corrispondere l'indennità in questione al netto.
Ove, viceversa, si sia in presenza dell'ipotesi sub. b), le
istituzioni scolastiche dovranno provvedere, possibilmente
mediante convocazione diretta, a chiarire agli interessati il
motivo del recupero da effettuarsi a loro carico, recupero che,
per quanto precisato in premessa, è da ritenersi afferente a
debiti erariali e non già a debiti contributivi.
In sede di rilascio dell'autorizzazione scritta al recupero in
argomento, agli stessi dovrà anche essere consentita, qualora
trovansi attualmente in servizio di ruolo o precario, l'opzione
tra:
1.
Autorizzazione all'I.N.P.D.A.P. a procedere al recupero
in sede di liquidazione del T.F.R. qualora si trovino a prestare
servizio in posizione di precari;
2.
l'estinzione del debito mediante rimborso diretto
all'Erario in unica soluzione.
In alternativa, (seconda
ipotesi) gli interessati potranno optare per il versamento
diretto dell'importo posto a loro carico, indicando nella
causale "restituzione maggiori assegni percepiti (art. 26,
comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M.
20.12.1999), da versare al capo XIII cap. 3550". In tal
caso le Istituzioni scolastiche trasmetteranno alle Direzioni
provinciali dei servizi vari, copia delle relative ricevute, per
consentire il versamento all'INPDAP dell'importo della parte di
contributo a carico del datore di lavoro ancora dovuta a seguito
del mancato incameramento.
Considerato che, in ogni caso, il recupero del credito erariale
genera un credito d'imposta a favore degli interessati, occorre
informare i medesimi che, in caso di recupero da parte dell'INPDAP,
il prospetto di liquidazione rilasciato all'atto del pagamento
del TFR, sul quale sarà riportata apposita annotazione o, in
caso di versamento diretto, la ricevuta del versamento con
l'indicazione della causale sopra riportata, costituiscono
documentazione valida ai fini della richiesta di rimborso del
credito d'imposta.
La documentazione anzidetta potrà essere presentata all'Ufficio
che eroga la retribuzione entro il termine utile perché ne
possa tener conto nel conguaglio fiscale. In alternativa il
rimborso potrà essere chiesto in sede di dichiarazione dei
redditi, con il Mod 730 o con il mod. UNICO.
Tanto chiarito in ordine alla natura del T.F.R., sul piano
operativo si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sulle
disfunzioni ed i ritardi che potrebbero verificarsi
nell'accertamento o meno del diritto alla corresponsione del
T.F.R. o nella sua quantificazione.
Per ovviare ai suddetti facilmente presumibili disguidi, si
rende opportuno da parte delle SS.LL. l'emanazione di apposite
disposizioni affinchè, al termine di ogni rapporto di lavoro,
le istituzioni scolastiche forniscano d'ufficio, ad ogni
interessato, il relativo certificato di servizio dal quale possa
rilevarsi il periodo esatto della prestazione talchè, in
presenza di due o più rapporti brevi di lavoro, prestati senza
soluzione di continuità, l'ultima scuola sia immediatamente in
grado di stabilire il diritto o meno al T.F.R.
Si comunica, infine, che in sede di accordi convenuti con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Servizio Centrale
per il sistema informatico integrato ha assicurato la fornitura
dei dati relativi al trattamento economico utile per il T.F.R.
con una procedura in fase di elaborazione.
La presente circolare viene
emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del
Tesoro e con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Entrate
Contributive e Direzione Centrale prestazioni di fine servizio e
previdenza complementare.
Il
Direttore Generale
F.to Zucaro
* La C.M. 108 prot. 329/N/2001 dell'8/6/2001 è consultabile
presso i CSA
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