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Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
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C.M.
n.129/N/2002
Prot. n. 691
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Roma,
12 dicembre 2002
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Oggetto:
D.M. 2 dicembre 2002 n. 127 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di
quiescenza - Indicazioni operative.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni
operative per l'attuazione del D.M 2.12.2002 n. 127 recante disposizioni
per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2003, nonché per i
provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle
domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione
contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente,
educativo ed A.T.A.
il D.M. 2.12.2002 n. 127 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso questo Ministero il 4.12.2002, fissa, all'art. 1, il termine
finale del 10 gennaio 2003 per la presentazione, da parte di tutto il
personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento del 65° anno
di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2003
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro
la data del 10 gennaio 2003.
Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi è limitato alla
comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione per
quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire
della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2003.
Il termine del 10 gennaio 2003 deve essere osservato anche da coloro che
manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un
precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal
personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico,
purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n,
331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli
interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente una
istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il
fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché
diversi sono i presupporti giuridici per l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie
non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno a
carico degli interessati di un procedimento disciplinare, talchè le
relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle
operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è
subordinata sia al numero delle medesime che alla eventuale assenza di
personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Stante, pertanto, la incompatibilità delle istanza in argomento, ove
esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella
di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in
questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di
titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di
titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi
Amministrativi. Se già presentate, le istanze medesime devono essere
inviate all'istituzione scolastica e al competente Centro Servizi
Amministrativi nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già
in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2003, per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di
dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà essere
rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede
provinciale dell'I.N.P.D.A.P.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile
1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del
40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in
servizio, qualora esse non siano state revocate, come già precisato
nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre
emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono
accettate alla data del 10 gennaio 2003.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non
occorre emettere alcun provvedimento formale in casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le
autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni
dal 10 gennaio 2003 e, cioè entro il 9 febbraio 2003, l'eventuale
rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per
provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento, che rientra nella
competenza del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione
liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni
contenute nella informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001
reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata
maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento
del diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico,
nella competenza dei Centri Servizi Amministrativi a livello provinciale
che hanno sostituito i soppressi Provveditorati agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno
comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1°
marzo 2003 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento
della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni
sul personale docente per grado di scuola, dando la precedenza a quelle
che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di
comunicare i dati al sistema informatico. Si precisa, altresì, che i
Centri Servizi Amministrativi possono provvedere all'inserimento dei
dati degli interessati, da trasferire nel supporto magnetico, appena
dispongano di tutti gli elementi necessari per la definizione della
posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la
scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di
scuola.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione,
provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun
interessato.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio sino al 1° settembre 2003.
La necessità di garantire agli interessati la corresponsione della
pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio, rende
inevitabile il mantenimento, presso i Centri Servizi Amministrativi
della competenza in ordine agli adempimenti relativi al trattamento di
quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al
1° settembre 2003 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età,
per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie,
secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213
dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21
dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione
dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione, occorre
inviare il prospetto informativo oltre alla documentazione specificata
nelle precitate circolari n.213, 234 e 175, necessaria per tale forma di
trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza
l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla
competente sede provinciale territoriale dell'I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, i Centri Servizi Amministrativi provvederanno
alla compilazione del prospetto dati nei casi di cessazione dal servizio
che avverranno entro la precitata data del 1.9.2003 per infermità non
dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento,
destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente
rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per malattia di
cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi
per la pensione.
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di
computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45 /1990 e di
sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29
dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le indicazioni
contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000 e n. 234/2000. Si
reputa altresì utile rammentare che non devono essere inviati alle
Ragionerie Provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro, i
provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro
il 31 agosto 2000 se riferite al personale cessato o cessando nel
periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre 2003, mentre rimane il
riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a
cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli Istituti di
cui sopra recanti data successiva al 31.08.2000 devono essere
indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P.
e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte
pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla competente sede
periferica dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione alla scuola di
titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà
all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le notizie
occorrenti ai Centri Servizi Amministrativi per l'anno scolastico in
corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda
anteriore mentre al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale data, la
prima istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla Sede
periferica dell'I.N.P.D.AP., vanno comunicati i dati retributivi come
sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli
aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e
riscatto.
L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede il passaggio
all'I.NP.D.A.P. delle competenze in materia pensionistica e non anche
alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine servizio, come
attività diretta alla compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come per il
passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita.
E) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1°.9.2003
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza ed, in particolare, dagli
artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover
dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di
cessazione.
a) compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del
limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio
scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre
successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che
l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509,
commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo
del D.Lgs: 297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2003.
b) Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del
pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il
rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno
tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino
al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche
della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi
del comma 5 del predetto art. 509.
c) Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del
citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di
preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio
scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire
il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale
mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di
ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro
Destinatari
Alle Direzioni Scolastiche Regionali
Loro Sedi
Ai Centri Servizi Amministrativi
Loro Sedi
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di Trento
All'Intendenza Scolastica per
la Scuola in Lingua Tedesca Bolzano
All'Intendenza Scolastica per le
Scuole delle Località Ladine Bolzano
Alla Regione Autonoma della Valle
d'Aosta - Assessorato Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico Aosta
e, p.c.
Al Gabinetto del Sig. Ministro
Sede
Al Dipartimento per i servizi nel territorio
Sede
All'Ufficio Legislativo
Sede
All'I.N.P.D.A.P.
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici Ufficio I Normativa - AA.GG.
via Ballarin, 42 Roma
Al Ministero per gli Affari Esteri Direzione Generale P.C.C.
- Ufficio V - Rep. 2 - Scuole Roma
Alle Direzioni Generali e Servizi Centrali
Loro Sedi
Al Servizio Controllo Interno
Sede
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