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Circolare Ministeriale
189/98
Oggetto: Esecuzione sentenze
sfavorevoli all’amministrazione da parte organi di autorità giudiziaria
per cause civili di risarcimento danni occorsi ad alunni durante ora
lezione - Invio polizze assicurative
A seguito di comunicazione di questo gabinetto prot. n.
23242/BL dell’8/1/98 concernente l’oggetto, si trasmette l’unita lettera
(partenza n. 3756; CS n. 174/98 LP) datata 27/2/98 dell’avvocatura
distrettuale di Bologna.
Al riguardo, si richiama l’attenzione delle SS.LL su
quanto rappresentato dalla citata Avvocatura circa l’opportunità e
l’utilità di inoltrare copia delle polizze assicurative alle competenti
avvocature di stato soltanto nelle ipotesi in cui si sia instaurato un
contenzioso giurisdizionale diretto al risarcimento dei danni subiti da
alunni infortunatisi in orario scolastico.
Pertanto, al di fuori della predetta circostanza, i capi
di istituto dovranno astenersi da ogni invio delle polizze stesse.
Si pregano infine codesti uffici scolastici provinciali di
portare la presente circolare con i relativi allegati a conoscenza di
tutte le istituzioni scolastiche funzionanti nelle proprie circoscrizioni
territoriali.
Oggetto: CS. 174/98 - Esecuzioni sentenze sfavorevoli
all’amministrazione da parte di autorità giudiziaria per cause civili di
risarcimento danni occorsi ad alunni durante ore lezione
Pervengono alla scrivente numerose polizze per
l’assicurazione per la responsabilità civile e gli infortuni attinenti
all’istituzione scolastica di questa regione, in asserita esecuzione di
quanto rappresentato con circolare 8/1/98 prot. n. 23242/BL dell’ufficio
di gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione.
Al riguardo, la scrivente rappresenta che la richiesta
dell’avvocatura generale, dalla quale trae origine la circolare predetta,
di un sollecito inoltro alle avvocature dello stato competenti di copia
delle polizze assicurative per la responsabilità civile si riferisce al
momento in cui sia pendente controversia giurisdizionale diretta al
risarcimento dei danni subiti dagli alunni infortunati in orario
scolastico. Tanto al fine di consentire la tempestiva valutazione della
sussistenza della legittimazione attiva in capo all’amm.ne della pubblica
istruzione alla chiamata in causa in garanzia della compagnia di
assicurazioni.
Pertanto, al fine di evitare un carteggio inutile,
vorranno i provveditorati in indirizzo richiamare l’attenzione delle
istituzioni scolastiche di propria competenza sulla predetta circostanza,
invitando le stesse a trasmettere a questo d.u. copia delle relative
polizze assicurative sin dalla fase iniziale dei giudizi civili diretti al
risarcimento dei danni subiti dagli alunni iniziale (ma non prima e a
prescindere da essi). È utile e opportuno al riguardo che, riscontrando le
richieste di questo ufficio che portano a conoscenza delle istituzioni
scolastiche interessate l’atto di citazione introduttivo del giudizio, le
stesse alleghino alla consueta documentata relazione sui fatti di causa
copia delle predette polizze.
Peraltro, la scrivente non mancherà, all’occorrenza e in
occasione del rinnovo delle polizze assicurative per la responsabilità
civile, di rendere parere, se richiesta, su specifici casi circa la
congruità delle clausole contrattuali proposte.
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