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Circolare
ministeriale n. 192
Roma, 3 agosto 2000
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali della
scuola e dei rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali -
anno scolastico 2000/01
Come è noto, anche all'inizio dell'anno scolastico
2000/01 dovranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali della
scuola di cui alla parte I, Titolo I, del decreto legislativo 16.4.1994,
n. 297.
Si ricorda che la materia è tuttora regolata dalle ordinanze
ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293
del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998. Nel richiamare le norme contenute
nelle ordinanze sopra citate, si forniscono di seguito ulteriori
istruzioni.
Consigli di classe, interclasse ed intersezione.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe,
interclasse ed intersezione, e - limitatamente alle scuole secondarie di
II grado - dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe,
avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura semplificata di
cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91.
Negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in cui non è
prevista in questa tornata elettorale l'elezione del consiglio
d'istituto, la componente studentesca rinnova - contemporaneamente
all'elezione dei rappresentanti di classe - la propria rappresentanza
nel consiglio d'istituto.
Si raccomanda agli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei
dirigenti scolastici affinché convochino entro il suddetto termine le
assemblee di classe per gli adempimenti connessi alla procedura
elettorale.
Consigli di circolo e d'istituto.
I dirigenti scolastici indicono le elezioni del consiglio di
circolo-istituto sia in caso di rinnovo dell'organo, giunto alla normale
scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione del medesimo nelle
scuole di nuova istituzione. Per i consigli non ancora giunti a
scadenza, inoltre, indiranno le eventuali elezioni suppletive in
presenza di impossibilità di surrogare i membri cessati per esaurimento
delle rispettive liste. Gli uffici competenti nomineranno nelle scuole
istituite a decorrere dal 1 settembre 2000 il commissario per
l'amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 9 del decreto
interministeriale 28.5.1975 fino all'insediamento del consiglio di
circolo-istituto.
Si richiamano le norme contenute nell'art. 3 dell'O.M. n. 277 del
17.6.1998 - che ha modificato l'art. 52 dell'O.M. n. 215/91 - le quali
disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve procedersi
all'elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di
modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione
dell'approvazione dei piani di dimensionamento.
Istituti comprensivi.
La nomina del commissario straordinario e l'indizione delle elezioni del
consiglio d'istituto devono essere adottate anche per gli istituti
verticalizzati comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di
I° grado funzionanti a decorrere dal 1 settembre 2000.
Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella citata O.M. n.
215/91 e nell'O.M. n.267 del 4.8.1995 (art. 4).
Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di scuole
dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a norma
dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 18.6.1998 n.233, le SS.VV. nomineranno
il commissario straordinario, mentre si dovrà soprassedere ad indire le
elezioni del consiglio d'istituto, in attesa delle istruzioni che questo
Ministero si riserva di diramare non appena acquisito il parere del
Consiglio di Stato in merito alla corretta ripartizione dei seggi tra le
varie componenti.
Consigli scolastici distrettuali e provinciali.
Come noto, l'art. 8 del decreto legislativo 30.6.1999, n. 233, ha
prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e
provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo, fino all'insediamento dei nuovi organi collegiali
territoriali. Gli uffici competenti, pertanto potranno indire eventuali
elezioni suppletive in caso d'impossibilità di surrogare, per
esaurimento delle relative liste, i membri cessati dei suddetti organi,
secondo le procedure stabilite con le OO.MM. 15.7.1991, nn. 216 e 217.
Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle relative ai
consigli di circolo-istituto. E' appena il caso di ricordare che per le
scuole e gli istituti ubicati nell'ambito territoriale del distretto e
della provincia interessati dalle elezioni suppletive, anche la
procedura per l'elezione del consiglio di circolo-istituto deve essere
attivata (come prescritto dal 6° comma dell'art. 24 dell'O.M. n.
215/91) non oltre il sessantesimo giorno antecedente a quello fissato
per la votazione, anziché il quarantacinquesimo giorno.
Data delle votazioni.
Gli uffici competenti sono delegati a fissare autonomamente la data
delle votazioni degli organi di durata triennale, che dovranno comunque
svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle 12.00 ed in quello
successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il termine di domenica
12 e lunedì 13 novembre 2000.
Consulte provinciali degli studenti.
In occasione delle assemblee per l'elezione dei rappresentanti nei
consigli di classe, da svolgersi - come sopra specificato - entro il 31
ottobre 2000, gli studenti di scuola secondaria di II° grado eleggono,
con la medesima procedura semplificata, di cui agli artt. 21 e 22
dell'O.M. n. 215/91, due rappresentanti per ciascun istituto nella
consulta provinciale prevista dall'art. 5 del D.P.R. 9.4.1999 n. 156.
La procedura semplificata si applicherà anche negli istituti in cui si
svolgono le elezioni del consiglio d'istituto per tutte le componenti,
in modo da consentire il rispetto del termine fissato dal comma 1 del
citato art. 5.
Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri rappresentanti nella
consulta provinciale anche gli studenti delle scuole paritarie,
pareggiate e legalmente riconosciute, le quali definiranno
tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettorali. Le
elezioni dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2000.
IL MINISTRO
f.to De Mauro
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