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Circolare
Ministeriale 17 luglio 1971, n. 231
Oggetto: Elaborati d'esame e documenti
per l'iscrizione ai vari tipi di scuole e per l'ammissione agli esami
Com'è noto, il R.D. 4 maggio 1925, n. 653, agli articoli 13 e 101,
a) dei documenti prodotti da alunni e candidati per l'iscrizione ai
vari tipi di scuole e per l'ammissione agli esami;
b) degli elaborati delle prove scritte, grafiche e pratiche di
qualsiasi esame, compreso, perciò, quello di maturità.
I documenti di cui alla lett. a) sono conservati in archivio per
almeno 6 anni dalla cessazione dell'appartenenza all'Istituto o
dall'iscrizione all'esame; gli elaborati di cui alla lettera b) sono
conservati, invece, "per l'anno scolastico successivo a quello in
cui l'esame si è svolto" (art. 101.- ultimo comma).
Il Ministero dell'Interno - Direzione Generale degli Archivi di
Stato, ha rilevato come, al termine dei periodi suddetti, lo scarto
degli atti più sopra citati avvenga senza tener conto delle procedure
previste dal D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1049, in base al quale ogni
proposta di scarto deve essere avanzata dalle commissioni appositamente
costituite ai sensi dello stesso D.P.R. n. 1049/1963.
Attesa la necessità della piena osservanza delle vigenti norme,
questo Ministero e l'Amministrazione degli Archivi di Stato hanno
concordato una procedura di semplificata, che dovrebbe arrecare il
minimo intralcio al lavoro degli Uffici scolastici.
Dispongono, pertanto, che per l'avvenire le dipendenti istituzioni si
attengano alle direttive che seguono.
L'esame e la valutazione degli atti più sopra descritti, al termine
dei periodi indicati dal citato R.D. n. 653 del 4 maggio 1925, dovranno,
ai sensi delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, essere demandati, ai fini dello scarto, alle Commissioni di
sorveglianza normalmente costituite in seno ai Provveditorati agli
Studi, sulla base di appositi elenchi predisposti dagli istituti
scolastici.
Tale procedura, come appare evidente, evita di dover costituire, come
prevede l'art. 27 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 predetto, tante
commissioni di scarto per quanti sono gli istituti scolastici esistenti
in ciascuna provincia.
L'Amministrazione degli Archivi di Stato, per conto suo, delegherà i
Direttori degli Archivi di Stato provinciali ad approvare
definitivamente le proposte di scarto che saranno loro inoltrate dalle
commissioni di sorveglianza costituite presso i provveditorati agli
Studi, sempre che, beninteso, le proposte di dette Commissioni siano
state adottate all'unanimità e non siano intervenuti particolari motivi
che consiglino una più lunga conservazione.
Gli Istituti e scuole di istruzione artistica invieranno anch'essi
gli elenchi di cui sopra alle Commissioni di controllo presso i
Provveditorati agli Studi.
Confido nella scrupolosa osservanza dei criteri più sopra indicati,
che riflettono effettivi obblighi di legge.
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