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C.M.
n. 2 del 5 gennaio 1977
Accompagnamento e controllo alunni durante lo
spostamento dalle aule scolastiche alla palestra
Sono pervenuti a questo Ministero numerosi quesiti concernenti il
problema del controllo e dell'accompagnamento degli alunni durante il
loro spostamento dalla sede scolastica alla palestra, ubicata fuori
dall'edificio scolastico.
In particolare, si chiede se tale incarico compete al personale
docente di educazione fisica o al personale ausiliario di cui al primo
comma dell'art. 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420.
Antecedentemente all'emanazione dei decreti delegati sulla materia in
questione erano in vigore solo generiche disposizioni contenute nella
C.M. n. 321 prot. 5083 del 10 ottobre 1963, in base alle quali
l'accompagnamento degli alunni dalle aule alle palestre e viceversa,
nell'ambito dell'istituto o anche fuori dell'edificio competeva agli
insegnanti di educazione fisica o ai bidelli, secondo le prescrizioni
del regolamento interno, o in mancanza, del preside.
Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, all' art. 6 lett. a) attribuisce
alla competenza del Consiglio di circolo o istituto, in sede di adozione
del regolamento in terno di "stabilire le modalità per l'uso delle
attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli
alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante
l'uscita dalla medesima".
Nell'ipotesi in cui la palestra non sia ubicata nello stesso stabile
ove ha sede la scuola, il regolamento di cui sopra, dovrà espressamente
prevedere le modalità di accompagnamento e vigilanza degli alunni.
Tale compito potrà essere svolto a giudizio di questo Ministero dai
docenti anche, se necessario, di diverse discipline di insegnamento, che
siano a disposizione della scuola sia per completamento dell'orario di
cattedra sia per l'espletamento delle 20 ore mensili per le attività
non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.
In caso di particolari necessità tali mansioni possono venire svolte
dal personale ausiliario di cui al primo coma dell'art. 7 del D.P.R. 31
maggio 1974, n. 420.
In relazione ad eventuali rischi di responsabilità civili, in caso
di incidenti in itinere il personale preposto a tali compiti può essere
assicurato.
Si rammenta al riguardo, ove i consigli d'istituto approvassero tale
iniziativa, la possibilità di fruire delle garanzie predisposte da
questo Ministero di concerto con l'Assicuratrice Italiana e comunicate
alle SS.VV. con circolari ministeriali n. 192 del 12 luglio 1975, prot.
n.1476 e 191 del 27 luglio 1976 prot. 1214.
La spesa della polizza può essere imputata al bilancio dei singoli
istituiti
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