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Circolare
Ministeriale n. 301 DEL 27 giugno 1996
Oggetto: Artt. 19, 21, 23, 24, 27, 28,
51 e 71 del CCNL del personale del comparto Scuola (Sottoscrizione 4
agosto 1995) - Perplessità interpretative
Le organizzazioni Sindacali in indirizzo hanno avuto modo di
rappresentare allo scrivente Gabinetto la sussistenza a livello
territoriale di taluni casi di divergenze interpretative in ordine a
clausole del recente CCNL per il comparto scuola (Sottoscrizione 4
agosto 1995).
Secondo quanto segnalato, costituiscono particolarmente oggetto di
perplessità le disposizioni che regolano le seguenti materie:
Modalità di fruizione delle ferie da parte del personale A.T.A. con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 19).
Com'è noto, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 19 del
C.C.N.L., il periodo di ferie retribuite dei dipendenti di cui trattasi
va computato non più ad un anno solare ma ad anno scolastico.
In mancanza di apposite disposizioni per la disciplina della fase
transitoria, è da ritenersi, in analogia a quanto transitoriamente
stabilito dall'art. 23 ultimo comma, del C.C.N.L. con riguardo alle
assenze per malattia, che il nuovo regime si applica solo al periodo di
ferie successivo alla data di stipulazione del contratto, vale a dire
con riferimento all'arco temporale 1 settembre 1995-31 agosto 1996.
Le ferie effettuate in precedenza non dovranno quindi essere prese in
considerazione ed i dipendenti in parola, qualora già in servizio nel
corso dell'anno 1995, a decorrere dalla predetta data dell'1 settembre
dello stesso anno e fino al 31 agosto 1996, hanno diritto, giusto quanto
previsto dal predetto art. 19, comma 2, del C.C.N.L., ad un periodo
annuale di ferie di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate
previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 937/1977.
Permessi retribuiti (art. 21 comma 2), per ciò che concerne la
procedura per la concessione di permessi per "particolari motivi
personali o familiari debitamente documentati".
Al riguardo, si esprime l'avviso che i permessi in questione vanno
richiesti all'organo competente a concederli (Capo d'istituto per il
personale docente ed ATA, Provveditore agli Studi per i Capi d'istituto)
con apposita domanda motivata, e debitamente documentata, con
specificazione dei relativi giorni di fruizione. Ovviamente, in caso di
oggettive difficoltà, la documentazione può essere acquisita anche
successivamente.
La concessione del permesso va comunicata tempestivamente
all'interessato e formalizzata con atto dell'organo competente.
Assenze dal servizio per malattia (art. 23), per quanto attiene
specificamente: a) al controllo della malattia; b) alle assenze per
visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici;
c) all'eventuale obbligo di invio degli atti per la registrazione alle
competenti Ragionerie provinciali dello Stato.
Relativamente alla questione sub lett. a), si fa presente che, con
nota illustrativa 27 luglio 1995, prot. n. 2870 l'ARAN ha avuto modo di
esplicitare quanto segue: "l'art. 21, comma 10, del CCNL (per il
comparto Ministeri) abilita ... l'Amministrazione a disporre il
controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente fin
dal primo giorno di assenza, controllo che l'Amministrazione stessa
svolgerà sulla base delle proprie esigenze funzionali e organizzative.
Poiché la disposizione contenuta nel menzionato art. 21, comma 10,
del CCNLdel comparto Ministeri è del tutto analoga a quella di cui
all'art. 23, comma 11 del CCNL (Sottoscrizione 4 agosto 1995) relativo
al comparto Scuola, l'orientamento come sopra manifestato dall'ARAN è
da ritenersi valido anche con riguardo alle assenze per malattia del
personale scolastico.
Circa la problematica sub precedente lett. b), si riporta qui di
seguito quanto precisato in proposito dalla summenzionata Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale con foglio prot. n. 11/2 del 15 febbraio 1996:
"Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche
ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile
effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può
usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di
certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la
prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari
alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente
potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con
la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di
un permesso a recupero.
Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza
per malattia".
Tale orientamento, espresso dall'ARAN con riguardo ai dipendenti del
comparto Ministeri è da ritenersi valido anche in relazione alle
assenze per i suddetti motivi del personale del comparto Scuola.
Ovviamente, nel caso di fruizione del trattamento ex art. 23 del CCNL,
il dipendente ha diritto ad assentarsi per il tempo strettamente
necessario all'effettuazione della prestazione sanitaria, ivi compresi i
giorni eventualmente richiesti per il viaggio.
Relativamente infine al punto sub lett. c). si ritiene che, salvo
eventuali successive disposizioni in ordine alle categorie di
provvedimenti da sottoporre al controllo preventivo di Ragioneria,
debbano continuare ad essere sottoposti al controllo preventivo di
Ragioneria, debbano continuare ad essere sottoposti al controllo di cui
trattasi solo gli atti concessivi di periodi di assenza dal servizio che
comportino riduzioni del trattamento economico spettante al dipendente.
Aspettativa per motivi di famiglia e di studio (art. 24), per quanto
attiene in particolare all'espressione "motivi di studio e di
ricerca" contenuta nel secondo comma dell'art. 24 del CCNL.
Al riguardo, si rappresenta come in tale espressione debba
ricomprendersi, ad avviso dello scrivente, qualunque situazione
meritevole di apprezzamento e di tutela in quanto attinente al
miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all'attività
d'istituto, della preparazione professionale del dipendente.
Formazione ed aggiornamento (art. 28), per la parte relativa ai
permessi retribuiti nel caso di iniziative autorizzate
dall'Amministrazione.
L'art. 28, comma 11, del CCNL del comparto scuola prevede che il
personale docente possa usufruire di cinque giorni, nel corso dell'anno
scolastico, per la partecipazione alle iniziative di aggiornamento
autorizzate dall'Amministrazione con l'esonero dal servizio, previa
sostituzione ai sensi della disciplina vigente.
Si rileva al riguardo che l'art. 82 del medesimo CCNL ha disapplicato
l'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 che, al comma 1, vincolava
espressamente l'esonero per la partecipazione alle attività di
aggiornamento alla possibilità di sostituire personale esonerato con
personale in servizio. Con particolare riferimento ai docenti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria, si richiama l'attenzione
sull'attuale vigenza del disposto di cui all'art. 14, comma 12, del
predetto D.P.R. e sulla C.M. 23 settembre 1989, n. 266. Quest'ultima
prevede, in via residuale, l'attribuzione di "supplenze
temporanee" quando non sia possibile alcuna altra forma di
sostituzione tra quelle indicate nella circolare medesima.
Si evidenzia tuttavia al riguardo la necessità che l'esonero con
sostituzione sia specificamente autorizzato dal Capo d'istituto sulla
base dei criteri fissati in materia dalla contrattazione decentrata
provinciale di cui all'art. 5, comma 5, lettera d) del CCNL del comparto
scuola e di quelli stabiliti a livello di istituto e resi noti ai sensi
dell'art. 9, comma 3, lettera e) del medesimo CCNL nonché delle risorse
disponibili per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
Obblighi di servizio del collaboratore scolastico (art. 51), per la
parte in cui è previsto che "Può, infine, svolgere: .... attività
di supporto all'attività amministrativa e all'attività didattica nonché
ai servizi di mensa".
In proposito, si fa presente che, in assenza di specifiche modifiche
del quadro normativo concernente gli oneri in materia di istruzione
(compresi quelli trasferiti agli enti locali dal D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616), resta attribuito agli enti medesimi, per quanto riguarda i
servizi di refezione scolastica, l'onere di provvedere al
confezionamento dei pasti, all'eventuale trasporto degli stessi e alla
somministrazione agli alunni, attraverso proprio personale o comunque
mediante le forme di gestione eventualmente attivate.
E' del tutto evidente che il collaboratore scolastico statale,
invece, è tenuto a prestare, quale supporto alle attività indicate, la
propria opera nei limiti generali posti dal profilo professionale nonché
nell'ambito delle competenze statali in ordine alle singole attività
scolastiche.
Pertanto, non potendo i compiti di "supporto alle attività
amministrative, scolastiche e di mensa" comprendere prestazioni
spettanti ad altro personale o ad altre amministrazioni, le competenze
proprie del collaboratore scolastico statale, rilevabili dal relativo
profilo professionale, non possono che consistere, ad avviso dello
scrivente in mansioni connesse con l'accompagnamento degli alunni, la
sorveglianza, l'assistenza agli alunni portatori di handicap, nonché la
pulizia dei locali scolastici adibiti a mensa quando questa sia ubicata
nell'edificio scolastico.
Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 71), per la
parte riguardante i criteri per la determinazione del fondo d'istituto.
Al riguardo, si rammenta che appositi chiarimenti sono stati già
forniti con le CC.MM. n. 370 del 15 dicembre 1995 n. 76 del 2 febbraio
1996 e n. 124 del 29 febbraio 96, nel senso che in base a quanto
disposto dall'art. 71 del CCNL le istituzioni scolastiche sono in grado
di conoscere, già prima dell'assegnazione dei fondi, l'entità degli
stanziamenti per il finanziamento del fondo d'istituto, utilizzando i
parametri previsti dalle lettere C1 e C2 del medesimo art. 71 e cioè:
moltiplicando lire 1.000 per allievo e per il numero delle ore
settimanali di lezione previste dall'ordinamento per le singole classi e
lire 240.000 per ciascuna unità di personale risultante dall'organico
di istituto.
Certificazione della frequenza alle iniziative di formazione e
aggiornamento.
La certificazione delle ore di effettiva frequenza delle iniziative
di formazione e aggiornamento deve essere attestata dal direttore del
corso, qualora tale figura sia prevista dal decreto istitutivo
dell'iniziativa, ovvero, per le attività che si svolgono nella singola
scuola, dal Capo di istituto.
Considerato che l'art. 27 del CCNL del comparto scuola prevede tra i
requisiti per la progressione ordinaria di carriera esclusivamente la
partecipazione alle iniziative di aggiornamento e di formazione per un
determinato numero di ore, non assume a tale fine alcun rilievo
l'eventuale superamento di prove di verifica, ove contemplate
dall'iniziativa medesima.
Progressione di carriera per il personale impiegato in compiti
diversi da quelli di istituto.
Il comma 2, ultimo periodo, dell'art. 27 del CCNL stabilisce che i
periodi trascorsi nello svolgimento di compiti diversi da quelli di
istituto, per i quali le leggi vigenti e le norme contrattuali prevedono
la valutazione come servizio effettivo, sono considerati utili di per sé
ai fini della progressione professionale. Ne discende che, in
proporzione alla durata dei periodi trascorsi nelle posizioni di cui
trattasi, non sono tenuti a partecipare all'attività di formazione, ai
fini della progressione di carriera, coloro che si trovino nelle
posizioni medesime, quali ad esempio il personale che fruisce di esonero
sindacale, il personale utilizzato in compiti connessi con la scuola, di
cui all'art. 456 del D.Lvo n. 297/1994, il personale esonerato
dall'insegnamento per lo svolgimento di incarichi temporanei previsti
dall'art. 453 del D.L.vo 297/94, il personale collocato fuori ruolo
presso il Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell'art. 626 del D.Lvo
n. 297/94, il personale comandato presso gli IRRSAE, il CEDE e la BDP, a
norma dell'art. 294 del D.Lvo n. 297/1994, il personale collocato fuori
ruolo perché dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di
salute, di cui all'art. 23, comma 5, del CCNL.
Detto personale può comunque chiedere di partecipare alle iniziative
di aggiornamento e di formazione, ai sensi di quanto previsto dal punto
7 della C.M. n. 376 del 23 dicembre 1995.
Partecipazione ad iniziative di aggiornamento e formazione da parte
del personale direttivo.
Il personale direttivo ha titolo al compenso aggiuntivo previsto
dalla tabella D/1, allegata al CCNL del comparto Scuola, per la
partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento che si
svolgano in aggiunta all'orario di servizio settimanale (art. 33 CCNL
comparto scuola).
Le modalità di tale partecipazione - in aggiunta all'orario
d'obbligo o con esonero dalle normali attività di istituto sono
determinate sulla base dei criteri definiti nella contrattazione
decentrata di cui all'art. 5, comma 4, lettera e) e comma 5, lettera d)
del CCNL del comparto scuola.
Partecipazione alle iniziative di aggiornamento e formazione da parte
del personale A.T.A.
In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 13 del CCNL del
comparto scuola, si rileva che la partecipazione alle iniziative di
aggiornamento da parte del personale A.T.A. avviene nel limite delle 20
ore annue e nell'ambito dell'orario di lavoro. Qualora tali attività
avvengano al di fuori dell'orario di servizio, il personale ha diritto
al recupero delle ore effettuate oltre l'orario di lavoro.
Qualora, ai fini dell'attuazione dei profili professionali, sia
necessaria la partecipazione ad attività di formazione oltre le 20 ore
annue, il personale ha titolo al compenso per attività aggiuntive o al
recupero delle ore effettuate.
Si richiama anche per tale personale la necessità che
l'autorizzazione del Capo di istituto venga adottata nell'ambito dei
criteri definiti nella contrattazione decentrata a livello provinciale
di cui all'art. 5, comma 5, lettera d) del CCNL del comparto scuola.
La presente circolare è stata concordata con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e con il
Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P.
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