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Circolare Ministeriale 10
luglio 1998, n. 305
Oggetto: Infortuni agli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado
Continuano a pervenire a questo ministero, soprattutto da
parte di istituzioni scolastiche, pratiche relative a infortuni di alunni,
con richieste di intervento riferite alle varie fasi del procedimento,
compresi gli aspetti del contenzioso.
Tale circostanza induce a ritenere che la materia di cui
trattasi, per la sua complessità e per la molteplicità dei profili che la
caratterizzano, si presti a perduranti margini di incertezza e perplessità
(soprattutto per quel che concerne l'individuazione delle diverse
competenze) che vanno sollecitamente chiariti ed eliminati.
In via preliminare va precisato che, tenendo anche a
riferimento il quadro delineato dall'art. 27 della legge n. 59/97, gli
adempimenti connessi agli infortuni degli alunni, delle scuole di ogni
ordine e grado, rientrano nelle attribuzioni delle SS.LL. - e dei capi
d'istituto, fatte salve quelle specificamente indicate nella presente
nota, concernenti la liquidazione e le situazioni a rilevanza penale e
disciplinare.
Le SS.LL., pertanto, d'intesa con i capi di istituto,
cureranno che:
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sin dall'attuazione di iniziative stragiudiziali e,
ovviamente, in presenza di citazioni in giudizio, sia richiesta, con la
dovuta tempestività, la consulenza e il patrocinio dell'avvocatura
generale dello stato o delle competenti avvocature distrettuali, alle
quali spettano «la rappresentanza e difesa in giudizio e la consulenza
legale delle amministrazioni dello stato»; |
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siano sporte le previste denunce alle, procure regionali
della corte dei conti, nei casi, con le modalità, nei tempi e con le forme
di cui alle circolari del procuratore generale presso la corte dei conti
n. 7739 del 25/7/90 (diramata ai provveditorati agli studi con nota n.
1029 - 412/90B - direzione generale del personale) e n. 1 C/2 del 27/5/96
(diramata dal gabinetto del ministro con circolare n. 294 prot. n. 65L/Bl
del 25/6/96); |
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per quanto attiene alle iniziative stragiudiziali che
giungono a definizione, per le quali non è più contemplata la
consultazione obbligatoria del Consiglio di stato (art. 17, comma 26,
legge n. 127/97, entrata in vigore il 18/5/97), l'atto di transazione sia
inviato, a cura delle SS.LL., agli uffici del registro; |
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l'azione di costituzione in mora dei presunti responsabili
dell'evento dannoso (ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1219 e
2943 c.c.), quale atto indispensabile per l'eventuale esercizio
dell'azione di responsabilità, di competenza delle procure della Corte dei
conti, sia puntualmente esercitata dai rispettivi uffici.
A tale proposito, si sottolinea, anche, la necessità di rinnovare gli atti
tuzioristici in questione, con cadenza quinquennale, fino alla definizione
della pratica presso i predetti organi di magistratura contabile (cfr. -
art. 1, comma 2, L. n. 20/94, richiamato dalla già citata circolare della
procura generale n. 1 C/2 del 27/5/96); |
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siano rimessi tempestivamente e sin dalla fase iniziale
dei giudizi civili diretti al risarcimento dei danni (non prima o
prescindendo da questi) alle competenti avvocature i contratti di
assicurazione stipulati dalle regioni o dalle singole istituzioni
scolastiche, al fine di consentire la chiamata in causa delle compagnie; |
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si proceda al recupero dei crediti per decisioni di
condanna della magistratura ordinaria e della corte dei conti. Allo scopo,
le ss.11. dovranno interessare le locali tesorerie provinciali dello stato
affinché operino le relative, trattenute sugli emolumenti fissi dovuti al
personale giudicato responsabile di danno nella misura quantificata dal
competente ufficio di questa amministrazione centrale; |
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previa sensibilizzazione dei capi di istituto, le denunce
all'INAIL siano, da parte degli stessi, inviate nei termini (entro 48 ore
dall'evento o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza) per evitare
che si renda applicabile la sanzione ex legge n. 689/81 e n. 561/93 per
violazione dell'art. 53 del TU approvato con DPR n. 1124/65. |
Rientrano nella competenza di questa amministrazione
centrale le pratiche relative alla liquidazione:
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del danno; |
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di nota spese dei legali di controparte; |
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di somma dovuta per perizia medica (Ctp o Ctu); |
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di parcella di avvocatura dello stato o di avvocati
delegati. |
In tali casi, il competente ufficio (l'Ispettorato per
l'educazione fisica ha competenza trasversale per «sede» di infortunio)
dovrà essere urgentemente interessato da parte delle SS.LL.
Allo scopo, bisognerà trasmettere:
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l'atto di citazione;
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l'originale o copia autenticata dell'atto di transazione
registrato o della sentenza, che dovrà anch'essa risultare registrata o
riportare la dicitura «prenotata a debito», con notizie relative al
passaggio in giudicato della stessa, ovvero all'eventuale richiesta o
proposizione dell'appello;
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la denuncia alla procura della corte dei conti;
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l'originale degli atti di costituzione in mora nei
confronti di eventuali responsabili;
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i dati anagrafici (luogo, data di nascita e residenza),
nonché il numero di codice fiscale e il domicilio legali relativi agli
aventi diritto;
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l'autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 320 CC,
alla riscossione della somma a favore di minori, con determinazione
dell'impiego;
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la nota spese o l'atto di precetto eventualmente
presentati dai legali di controparte, muniti di visto di congruità della
competente avvocatura (unicamente alla nota di trasmissione di tale organo
legale), entrambi in originale;
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le perizie mediche con parcella, dati anagrafici e codice
fiscale del professionista;
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le parcelle dell'avvocatura o di avvocati delegati; per
questi ultimi occorre allegare anche l'atto di incarico e far conoscere i
dati anagrafici e il codice fiscale.
In caso di coinvolgimento delle assicurazioni nei giudizi,
occorre, per il pagamento, far conoscere, previ diretti contatti con le
assicurazioni medesime, la modalità richiesta, vale a dire:
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o il vaglia cambiario non trasferibile della Banca
d'Italia (occorrono il codice fiscale, l'indirizzo dell'assicurazione,
nonché il nominativo del presidente che rivestiva l'incarico al momento
del sinistro, la ragione sociale della compagnia e gli estremi
dell'iscrizione alla competente camera di commercio), |
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o il versamento in conto corrente bancario (occorrono il
codice fiscale, l'indirizzo dell'assicurazione, il numero di c/c, le
coordinate bancarie, intestazione e indirizzo dell'agenzia bancaria). |
Si evidenze, infine, che le fattispecie di rilevanza
penale dovranno essere segnalate a questo ministero per opportuna
informativa e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Del pari, in presenza di situazioni di interesse
disciplinare, relative al (solo) personale direttivo, le SS.LL. avranno
cura di relazionare a questo ministero, trasmettendo, in copia, tutta la
relativa documentazione.
La presente, integra e modifica ogni precedente istruzione
in materia. Si prega di portare la stessa a conoscenza dei capi di
istituto, con invito ad adeguarsi scrupolosamente alle prescrizioni in
essa contenute e ad astenersi, fuori dai casi indicati, dall'interessare,
direttamente o per conoscenza, questo ministero per questioni inerenti le
pratiche di cui trattasi.
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