|
Circolare
ministeriale n. 319 del 24 ottobre 1991 prot. n. 8600/289/MS
Permessi straordinari retribuiti di
cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto
allo studio
Sulla G.U dell'11 aprile 1989 è stata pubblicata la
Circolare del Ministero per la Funzione Pubblica n. 31787-8.93.12 del 5
aprile 1989 in tema di permessi straordinari retribuiti di cui all'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
riguardante il diritto allo studio.
La predetta circolare demanda alle singole Amministrazioni la
definizione delle modalità procedurali da seguire al proprio interno.
Nel trasmettere in allegato, per conoscenza e norma, la predetta
circolare del Ministro per la Funzione Pubblica, si forniscono di
seguito le istruzioni finalizzate a regolare le modalità di
applicazione del predetto art. 3 del D.P.R. 395 del 1988 per tutto il
personale del comparto scuola.
1) Determinazione del
contingente
In attuazione di quanto previsto nell'art. 3 dell'Accordo
intercompartimentale e nella sopraindicata circolare applicativa del 5
aprile 1989, il numero dei beneficiari dei permessi straordinari
retribuiti non può superare, complessivamente, il tre per cento della
dotazione organica complessiva a livello provinciale, con arrotondamento
all'unità superiore.
Nelle predette dotazioni organiche, ai fini del calcolo della
percentuale del 3%, vanno computate anche le dotazioni organiche
aggiuntive.
Per i Conservatori e le Accademie le dotazioni organiche vanno riferite
a ciascuna istituzione.
Nel calcolo del contingente è irrilevante la distribuzione del
personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale.
Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica per quanto riguarda
i Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori
Amministrativi, i Direttori di Conservatori e Accademie, per quanto
riguarda il personale docente e A.T.A. delle rispettive istituzioni
scolastiche, e i Provveditori agli Studi, per quanto riguarda il
restante personale, con atto formale da affiggere all'albo dell'ufficio
entro il 15 ottobre, determinano annualmente, sulla base di quanto sopra
detto, in relazione alle rispettive consistenze organiche, il numero
complessivo dei permessi retribuiti concedibili, distribuendo il
predetto numero proporzionalmente fra:
- personale direttivo, docente, distinto per grado di
istruzione, nonché personale educativo;
- personale A.T.A., considerato complessivamente, senza distinzione per
profilo professionale.
2) Presentazione delle domande
La domanda di concessione dei permessi straordinari retribuiti di cui
alla presente circolare deve essere presentata, per quanto riguarda i
Direttori dei Conservatori e delle Accademie e i Direttori
Amministrativi, al Capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, per
il personale docente e A.T.A. dei Conservatori e delle Accademie, al
Direttore delle relative istituzioni, per il personale direttivo al
Provveditore agli Studi competente per territorio, per tutto il restante
personale, per il tramite del capo d'istituto, al Provveditore agli
Studi della provincia in cui si trova la sede di servizio, entro il 15
novembre di ogni anno, a pena di decadenza.
La domanda, redatta in carta semplice, deve contenere, unitamente
all'esplicita richiesta di concessione dei permessi straordinari
retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 395/88, i seguenti dati:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita;
2) tipo di corso;
3) durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in
relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto;
4) per il personale docente, ruolo di appartenenza e sede di servizio;
5) per il personale educativo, sede di servizio;
6) per il personale A.T.A., il profilo professionale e la sede di
servizio;
7) per il personale direttivo, la sede di servizio;
8) l'anzianità complessiva di servizio di ruolo;
9) il possesso dei requisiti di precedenza, come indicati nel successivo
punto 3).
L'anzianità di servizio può essere documentata con
dichiarazione personale, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15.
La domanda deve essere sottoscritta dall'interessato e la sua firma
autenticata dal Capo dell'istituzione scolastica o educativa in cui il
richiedente presta servizio.
Per il personale direttivo la firma sarà autenticata dal Provveditore
agli Studi.
3) Modalità di concessione
Il capo dell'Ispettorato per l'Istruzione Artistica, i Provveditori agli
Studi e i Direttori dei Conservatori e Accademie ricevono le domande e
provvedono a formare una graduatoria dei richiedenti, distinta secondo i
criteri di cui al punto 1), sulla base dei seguenti parametri indicati
in ordine di priorità:
1. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento
del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di
studio di istruzione secondaria di I e II grado o di un diploma di
laurea o titoli equipollenti;
3. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio
di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per
l'insegnamento su posti di sostegno;
4. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio
in corsi postuniversitari;
5. - frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di
studio di pari grado a quello già posseduto;
6. - anzianità di ruolo;
7. - età.
I permessi verranno concessi in base alla graduatoria
come sopra specificata e fino alla concorrenza del contingente
determinato e distribuito proporzionalmente secondo i criteri di cui al
punto 1) della presente circolare.
A parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività
didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
I provvedimenti formali di concessione dei permessi dovranno essere
predisposti, per quanto riguarda i Direttori dei Conservatori e delle
Accademie e i Direttori Amministrativi, dal Capo dell'Ispettorato per
l'Istruzione Artistica; per il personale direttivo dal Provveditore agli
Studi; per il restante personale dai Capi d'istituto sulla base delle
autorizzazioni concesse con riferimento alle competenze di cui al punto
1), entro il 15 dicembre di ogni anno.
4) Durata dei permessi.
Certificazione
I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura massima di
150 ore annue individuali per ciascun dipendente, ivi compreso il tempo
necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, e sono
rinnovabili, con priorità rispetto agli altri richiedenti, per tutta la
durata del corso prescelto. essi decorrono dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami
finali sostenuti va presentata al capo d'Istituto della scuola di
servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e,
comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi Capi
d'Istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza
indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha fruito
l'interessato.
Il personale direttivo presenterà la certificazione al Provveditore
agli Studi competente per territorio.
La certificazione dovrà comunque essere presentata prima di un
eventuale cambio di sede di servizio.
Sembra opportuno puntualizzare che i permessi straordinari retribuiti di
cui all'art. 3 del D.P.R. 395/88 sono consentiti soltanto per la
frequenza dei corsi espressamente previsti dalla presente circolare e
non anche per la sola preparazione degli esami finali dei concorsi e per
la sola preparazione della tesi di laurea.
Nei casi sopraddetti, peraltro, ove possibile, ai sensi del comma 4 del
citato art. 3 del D.P.R. 395/88 sono previsti dei turni di lavoro che
agevolano l'interessato nello studio e nella preparazione degli esami.
5) Disposizioni finali
In merito alle modalità di sostituzione del personale beneficiario dei
permessi di cui alla presente circolare si richiamano le disposizioni
contenute nell'allegata circolare del Ministro per la Funzione Pubblica
del 5 aprile 1989 secondo la quale vanno previste misure di carattere
organizzativo" necessarie a sopperire al temporaneo minor apporto
operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio e quindi tali
da evitare il ricorso ad assunzione di personale supplente
temporaneo."
ne consegue che, in coerenza con le suddette indicazioni, nel caso di
personale assente in quanto beneficiario dei permessi straordinari
retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23/8/1988, n. 395, trovano
applicazione le disposizioni attualmente vigenti in tema di sostituzione
di personale della scuola.
A tal proposito si richiama, comunque, per il personale docente l'ordine
di priorità indicato nella Circolare di questo Gabinetto n. 266 del 23
settembre 1988.
Per quanto attiene in particolare alla scuola elementare, in ragione
della peculiarità didattica e formativa sottolineata dalla riforma
degli ordinamenti (legge 148/90), le assenze derivanti dalla frequenza
dei corsi suddetti sono consentite:
- se superiori a cinque giorni, alla condizione di
effettuare la sostituzione del docente con altro insegnante titolare
soprannumerario o comunque a disposizione;
- se inferiore a cinque giorni ovvero per le assenze orarie, oltre
l'utilizzazione sopra detta, sono da tener presenti anche le
disposizioni attuative dell'art. 9 - 5° comma - della legge 148/90.
Per risolvere alcune perplessità che sono emerse in
sede di applicazione della precedente circolare, si fa presente che la
mancata previsione di una eventuale contrattazione decentrata
provinciale deriva dalla circostanza che tale livello di contrattazione
non è previsto nella circolare del Ministro per la Funzione Pubblica 5
aprile 1989, n. 31787-8.93.12, allegata anche alla presente circolare.
In osservanza pertanto alle predette disposizioni non è consentito
attivare una contrattazione che, in materia, è esclusivamente di
livello nazionale e non provinciale (vedasi art. 3, comma 7, D.P.R.
395/88).
Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare si fa
rinvio a quanto disposto nella circolare del Ministro per la Funzione
Pubblica, riportata in allegato.
Sono fatte salve le situazioni già verificatesi, nei limiti e alle
condizioni previsti dal medesimo art. 3.
La presente circolare annulla e sostituisce la precedente n. 236, prot.
n. 29863/2257/GL dell'8/7/1989.
|