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Dipartimento per
l'Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Circolare
ministeriale n. 32
Prot. 142/N/2004 |
Roma, 15 marzo 2004 |
Oggetto: Comparto-scuola - Art.
14 D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 - Cessazione dal servizio del personale
docente ed A.T.A.
Vengono segnalate alcune incertezze in ordine
alla competenza relativa all'adozione dei provvedimenti formali di
cessazione dal servizio del personale del comparto scuola e, in
particolare, per quelli di decadenza e dispensa previsti dagli artt. 511 e
512 del D.P.R. 16 aprile 1994 n. 297.
Al riguardo, giova rammentare come l'art. 14 - comma 1 del D.P.R.
8 marzo 1999 n. 275, per come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001 n. 352
assegna alle istituzioni scolastiche, tra gli altri compiti, anche quello
di provvedere "allo stato giuridico ed economico del personale".
Alla luce, quindi, di quanto sopra deve ritenersi che l'emanazione
di tutti i provvedimenti di cessazione dal servizio, ove ancora richiesti,
rientra nella competenza dei dirigenti scolastici nel cui ambito rientra,
com'è ovvio, anche la relativa istruttoria.
Discende, pertanto, dalla suddetta precisazione che eventuali
provvedimenti, emessi dopo il 31 agosto 2000, da autorità diverse dai
dirigenti scolastici sono da ritenersi impugnabili per incompetenza
dell'organo che li ha sottoscritti.
Si prega di portare a conoscenza di tutti i dirigenti scolastici il
contenuto della presente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cosentino)
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