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Direzione Generale del
Personale della Scuola
Circolare ministeriale n. 78
Prot. n. 642/N |
Roma, 28 ottobre
2004 |
Oggetto: Pagamento T.F.R. al personale precario retribuito
direttamente dalle Scuole e/o Istituti
Da
un esame effettuato congiuntamente da questo Dicastero e dall'Inpdap,
si è rilevato che, a causa del gran numero di supplenze
temporanee che ogni anno vengono espletate, il pagamento del
relativo T.F.R., per le cause più varie, non sempre viene
effettuato con la dovuta tempestività.
Ciò stante si
comunica che, al fine di semplificare le procedure e accelerare
la liquidazione della citata prestazione, per tutte le scuole ed
Istituti che utilizzano il pacchetto denominato "SISSI"
- nella nuova versione appositamente predisposta e che sarà
quanto prima distribuita - verrà messo a disposizione a
decorrere dal 5 novembre 2004 un sito Web in cui verranno
convogliati tutti i dati dei T.F.R./1 e T.F.R./2, inseriti e
convalidati dagli Istituti scolastici.
Questi ultimi,
peraltro, a decorrere dalla predetta data del 5 novembre 2004
non saranno più tenuti ad inviare alle Sedi INPDAP la
documentazione cartacea che dovrà tuttavia essere conservata
agli atti ed inviata alle predette Sedi esclusivamente su
specifica richiesta di queste.
Si rammenta in
particolare:
-
Alla risoluzione di ogni contratto di
lavoro della durata minima di 15 giorni continuativi nel
mese, cui non faccia seguito senza soluzione di continuità
altro contratto, gli Istituti scolastici sono tenuti a
trasmettere i relativi dati entro il termine di 15 giorni
dalla cessazione dal servizio.
-
Più contratti di lavoro, non
continuativi, ciascuno dei quali dia diritto al T.F.R.,
anche se resi nel corso dello stesso anno solare o
scolastico, non possono essere "accorpati" ma
devono dar luogo a singole trasmissioni di dati entro i
termini previsti al precedente punto 1).
-
Le assenze non retribuite devono essere sempre
codificate, così come previsto nelle note di compilazione
allegate al modello TFR/1.
-
Prima di trasmettere i dati è
indispensabile acquisire la dichiarazione del dipendente che
attesta di non aver sottoscritto altro contratto di lavoro
dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del
precedente.
-
In caso di servizio ad orario ridotto va
sempre indicata la percentuale di orario reso, rispetto a
quello intero (es. 9/18, 3/18, 18/36 etc.), nonché il
numero di giorni nel mese in cui tale orario ridotto è
stato effettuato ( 5 su 30, 21 su 30, 30 su 30 etc).
-
Tutti i campi dell'applicativo dovranno
essere compilati. In caso contrario non sarà possibile
liquidare la prestazione poiché la procedura informatica
utilizzata dall'INPDAP procederà allo "scarto"
automatico della pratica.
Si
precisa, inoltre, che gli Istituti scolastici che non utilizzano
il pacchetto "SISSI" dovranno continuare ad inviare,
come nel passato, alle competenti Sedi INPDAP la documentazione
cartacea (Modd. TFR/1 E TFR/2). I modelli cartacei PR/1 relativi
ai riscatti dovranno continuare ad essere inviati alle
competenti Sedi INPDAP.
Si prega dare alla
presente la massima e sollecita diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cosentino)
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