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Dipartimento per i
Servizi nel Territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Circolare ministeriale n. 85/N/2003
Prot. N. 586/N |
Roma, 21 novembre 2003 |
Oggetto: D.M. del 30.10.2003
- Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni
operative.
Con la presente circolare si forniscono le
indicazioni operative per l'attuazione del D.M. del 30.10.2003 recante
disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2004,
nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la
trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e
sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Visto il D.M. del 30.10.2003 vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio
presso questo Ministero il 18.11.2003 n. 26, fissa, all'art. 1, il
termine finale del 10 gennaio 2004 per la presentazione, da parte di
tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a
riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio al raggiungimento
del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre 2004.
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro
la data del 10 gennaio 2004.
Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi è limitato alla
comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione per
quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire
della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2004.
Il termine del 10 gennaio 2004 deve essere osservato anche da coloro che
manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un
precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal
personale che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico,
purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n,
331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli
interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente una
istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il
fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché
diversi sono i presupporti giuridici per l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie
non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno, a
carico degli interessati, di un procedimento disciplinare, talchè le
relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle
operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è
subordinata sia al numero delle medesime che alla eventuale assenza di
personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Stante, pertanto, la incompatibilità delle istanze in argomento, ove
esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente
quella di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in
questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di
titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di
titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi
Amministrativi. Se già presentate, le istanze medesime devono essere
inviate all'istituzione scolastica e al competente Centro Servizi
Amministrativi nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già
in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2004, per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di
dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà essere
rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede
provinciale dell'I.N.P.D.A.P.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile
1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del
40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in
servizio, qualora esse non siano state revocate, come già precisato
nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre
emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono
accettate alla data del 10 gennaio 2003.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non
occorre emettere alcun provvedimento formale nei casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le
autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni
dal 10 gennaio 2004, e, cioè entro il 9 febbraio 2004, l'eventuale
rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per
provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento, provvedimento che
rientra nella competenza del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione
liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni
contenute nella informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001
reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata
maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento
del diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico,
nella competenza dei Centri Servizi Amministrativi a livello provinciale
che hanno sostituito i soppressi Provveditorati agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno
comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1°
marzo 2004 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento
della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni volontarie. Si tenga presente che è necessario fornire alle
scuole le informazioni sul personale docente per grado di scuola, dando
la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informatico.
Si precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono
provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da trasferire nel
supporto magnetico, appena dispongano di tutti gli elementi necessari
per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli
stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità
per ogni ordine di scuola.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione,
provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun
interessato.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino al 1°
settembre 2004.
La necessità di garantire agli interessati la corresponsione della
pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio, rende
inevitabile il mantenimento, presso i Centri Servizi Amministrativi
della competenza in ordine agli adempimenti relativi al trattamento di
quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno sino al
1° settembre 2004 comprese, pertanto, anche quelle per limiti di età,
per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni volontarie,
secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213
dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21
dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione
dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione, occorre
inviare il prospetto informativo oltre alla documentazione specificata
nelle precitate circolari n.213, 234 e 175, necessaria per tale forma di
trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza
l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla
competente sede provinciale territoriale dell'I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, i Centri Servizi Amministrativi provvederanno
alla compilazione del prospetto dati nei casi di cessazione dal servizio
che avverranno entro la precitata data del 1.9.2004 per infermità non
dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento,
destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente
rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per malattia di
cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione.
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o di
computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45 /1990 e di
sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29
dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le indicazioni
contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000 e n. 234/2000. Si
reputa altresì utile rammentare che non devono essere inviati alle
Ragionerie Provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro, i
provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro
il 31 agosto 2000 se riferite al personale cessato o cessando nel
periodo dal 2 settembre 2003 al 1° settembre 2004, mentre rimane il
riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse a
cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli istituti di
cui sopra, recanti una data successiva al 31.08.2000, devono essere
indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P.
e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte
pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla competente sede
periferica dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione alla scuola di
titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà
all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le notizie
occorrenti ai Centri Servizi Amministrativi per l'anno scolastico in
corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda
anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale data, la prima
istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalle Sedi
periferiche dell'I.N.P.D.AP., vanno comunicati i dati retributivi come
sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli
aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto.
L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede il passaggio
all'I.NP.D.A.P. delle competenze in materia pensionistica e non anche
alcuni adempimenti connessi al trattamento di fine servizio, come
attività diretta alla compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come per il
passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita.
E) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1°.9.2004
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli
artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover
dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di
cessazione:
a) Compimento del 65° anno di età:
la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene
comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione
opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della
succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire
dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa,
del comma 5 dello stesso articolo, del D.Lgs: 297/94, con istanza da
inviare entro il 10 gennaio del 2003.
b) Compimento dell'anzianità
massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio
scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che
l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del
40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva
la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il
suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509.
c) Dimissioni dal servizio:
Per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la
riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1
dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la
sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e
comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale
diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In
tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni
entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. G. Cosentino)
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