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CONGEDI PARENTALI - ART. 12
CCNL 2006/2009
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti
disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs.
n. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi
degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al
lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto,
spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario
accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia
superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e
per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la
disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di
astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente
prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di
supplenza.
3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici
spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio
nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una
struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di
richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed
il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o
in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta
è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla
quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono
il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in
ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n.
151/2001.
4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro
previsto dall'art. 32 , comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per
le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi
trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e
fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati
ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per
prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei
casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni
per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate
nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi
l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli
otto anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e
5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali
giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i
diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D.
Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il
rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova
applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di
astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni
personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al
precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
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