DEDUZIONI E DETRAZIONI 2003

   

La novità della Finanziaria 2003  è rappresentata dall'avvio della trasformazione della detrazione per lavoro dipendente (e di pensione, di lavoro autonomo, e di impresa) in deduzione.

Le detrazioni sono agevolazioni consistenti nella possibilità di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda (es. detrazioni per lavoro dipendente, pensione, per familiari a carico)

Le deduzioni sono importi che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota raggiunta dal contribuente. 

E' evidente il diverso modo in cui operano:

  • le detrazioni abbattono l'imposta da pagare
  • le deduzioni abbattono l'imponibile fiscale

L'articolo 2 della legge 27.12.2002, n. 289 apporta numerose modifiche al Tuir, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, con: 

Ø       l'introduzione del nuovo articolo 10 bis che regola le nuove deduzioni d'imposta; per effetto delle modifiche all'articolo 23 del D.P.R. 600/1973, i datori di lavoro (e le scuole) sono obbligati a riconoscere già a partire dal periodo di paga relativo al mese di gennaio 2003, la riduzione della base imponibile disciplinata da questo nuovo articolo; 

Ø       la modifica dell'articolo 3, che prevede che l'imponibile Irpef sia al netto delle nuove deduzioni d'imposta; l'imponibile per le addizionali si determina invece con il vecchio sistema, dando luogo perciò a due diversi imponibili (imponibile Irpef diverso da imponibile per le addizionali) 

Ø       la riscrittura completa dell'articolo 13, con la soppressione delle detrazioni per la produzione del reddito di lavoro dipendente e quelle previste per i redditi minimi (comma 2 - quater articolo 13), così come applicate sino al 31.12.2002 . 

In concreto, il passaggio da detrazioni a deduzione avviene con il riconoscimento di una deduzione fissa di € 3.000 a tutti i contribuenti. C'è poi una deduzione variabile, che si differenzia in base alla tipologia del reddito prodotto. 

Ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati, come ad esempio quelli di collaborazione coordinate e continuative, è riconosciuta una deduzione di € 4.500, ragguagliata al periodo di lavoro dell'anno; ai redditi di pensione è riconosciuta una deduzione di € 4.000; al redditi di lavoro autonomo o di impresa è data una deduzione di € 1.500. 

Il ragguaglio al periodo di lavoro dell'anno per la deduzione per lavoro dipendente di € 4.500,  segue le stesse regole precedenti. Pertanto, vanno in ogni caso comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, ma vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito (ad esempio assenza senza corresponsione d'assegni). 

Analogamente in caso di contratti a tempo determinato, partendo dal numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non compete il diritto alla retribuzione. Al fine dell'attribuzione delle nuove deduzioni, l'anno è composto al massimo di 365 giorni, anche per gli anni bisestili. La deduzione compete, alle medesime condizioni anche ai possessori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, tra i quali ricordiamo i collaboratori coordinati e continuativi. 

In totale:   

TIPI DI REDDITO DEDUZIONE TOTALE
Redditi di lavoro dipendente ed assimilati    € 7.500
Redditi di pensione € 7.000
Redditi di lavoro autonomo o di impresa € 4.500
Redditi di fabbricati o redditi diversi     € 3.000

        

Se un dipendente possiede diversi tipi di reddito (ad esempio di lavoro dipendente e da fabbricati) non somma le due (o più) deduzioni, ma sceglie quella più favorevole (nell'esempio precedente, quella per rediti di lavoro dipendente). 

La nuova deduzione non rimane fissa, ma è variabile in proporzione al reddito complessivo del dipendente. Con reddito complessivo si intende la somma di tutti i redditi di un contribuente (ad esempio da lavoro dipendente, da fabbricati , da redditi diversi, ecc) e non soltanto il reddito da lavoro dipendente che la scuola liquida. La deduzione di € 7.500 spetta per intero solo a chi ha un reddito di € 7.500. Per redditi superiori a € 7.500 la deduzione spetterà in base alla precisa formula prevista al comma 5 dell'articolo 2. La deduzione per lavoro dipendente spetta per la parte corrispondente al rapporto tra € 33.500 ( importo fisso di € 26.000 + 7.500 deduzione), diminuito del reddito complessivo, e l'importo fisso di € 26.000.

In sintesi, la deduzione per lavoro dipendente si calcola nel seguente modo:  

DEDUZIONE SPETTANTE= 7.500 x (33.500 - reddito complessivo)

                                                                       26.000 

Se il rapporto è uguale o maggiore a uno, la deduzione spetta per intero; se il rapporto è zero o minore di zero, la deduzione non spetta. In tutti gli altri casi la deduzione spetta in base alla percentuale calcolata con la formula precedente, computando le prime quattro cifre decimali. 

 E'evidente che con l'aumentare del reddito, la deduzione decresce fino ad azzerarsi quando il reddito tocca quota € 33.500. Per redditi superiori la deduzione non spetta più. Potrebbe essere che qualche contribuente sia penalizzato. Per evitare che i contribuenti debbano pagare di più con la nuova Irpef , la finanziaria prevede due correttivi: 

  • la clausola di salvaguardia

  • le altre detrazioni

La clausola di salvaguardia prevede che nessuno potrà pagare con le nuove regole più di quanto avrebbe pagato con le vecchie. Pertanto, stabilisce che in sede di dichiarazione dei redditi chi dovesse trovarsi nella situazione di pagare una imposta maggiore nel 2003, potrà optare per la vecchia Irpef in vigore sino al 31.12.2002. Sarà perciò necessario fare una doppia dichiarazione dei redditi per sapere se per il reddito complessivo personale è più favorevole il conteggio con l'Irpef del 2003 o quello del 2002.

L'altro correttivo è dato dall'introduzione delle nuove "Altre detrazioni".

 

LE ALTRE DETRAZIONI

Lo stesso articolo 2, comma 1, lett. d) sostituisce completamente l'articolo 13 del Tuir, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che riguarda le detrazioni per la produzione del reddito. 

A decorrere dal 2003, le detrazioni di cui all'articolo 13 sono le seguenti:

REDDITO COMPLESSIVO DI LAVORO DIPENDENTE

IMPORTO ANNUO

Fino a € 27.000 0
Oltre € 27.000 fino a € 29.500 130
Oltre € 29.500 fino a € 36.500 235
Oltre € 36.500 fino a € 41.500 180
Oltre € 41.500 fino a € 46.700 130
Oltre € 46.700 fino a € 52.000 25

 

REDDITO COMPLESSIVO DI LAVORO DI PENSIONATI

IMPORTO ANNUO

Fino a € 24.500 0
Oltre € 24.500 fino a € 27.000 70
Oltre € 27.000 fino a € 29.000 170
Oltre € 29.000 fino a € 31.000 290
Oltre € 31.000 fino a € 36.500 230
Oltre € 36.500 fino a € 41.500 180
Oltre € 41.500 fino a € 46.700 130
Oltre € 46.700 fino a € 52.000 25

Sino al 2002 le detrazioni per lavoro dipendente sono state rapportate al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Ora questa detrazione compete in funzione del livello di reddito complessivo del percettore, anziché del reddito di lavoro dipendente e, contrariamente a quanto previsto sino al 2002, non sono rapportate ai giorni di lavoro nell'anno. 

Le nuove detrazioni sono molto più basse di quelle del 2002 perché ora la loro vecchia funzione è assolta dalla deduzione per produzione di reddito da lavoro dipendente; queste detrazioni sono per coloro i quali sono ai margini o al di là della soglia della deduzione. 

Le detrazioni sono tra di loro alternative. Ad esempio se un docente è titolare di reddito di lavoro dipendente e reddito da lavoro autonomo libero professionale (in quanto autorizzato dal dirigente scolastico a prestare la libera professione), ha diritto ad una sola delle due detrazioni.

 

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

Le detrazioni per carichi familiari si effettuano dall'imposta lorda, fino a concorrenza della stessa: sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Sono considerate a carico le persone che possiedono un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili. 

In detto limite devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche consolari e Missioni, nonché, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, anche se non rilevanti ai fini fiscali. Per essere considerato a carico il limite di reddito è riferito all'intero periodo di imposta. Pertanto se al termine del periodo d'imposta il familiare possiede un reddito superiore a euro 2.840,51 ,  il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione, neppure per i mesi in cui il familiare è stato privo di reddito ed anche se il reddito è stato prodotto nell'ultimo giorno dell'anno. Sono considerati fiscalmente a carico, se non possiedono un reddito superiore a euro 2.840,51: 

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 

  • i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; 

  • i seguenti "altri familiari" : il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Altra condizione, per essere considerati a carico, è che le "altre persone a carico" convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 

Per i figli la detrazione compete indipendentemente dal fatto che siano studenti di età non superiore ai 26 anni o dediti a tirocinio gratuito, minorenni o inabili al lavoro e che siano conviventi; infatti la detrazione per i figli (e coniuge) a carico spetta anche se non convivono e non risiedono in Italia: per essere a carico è sufficiente possedere un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51. 

Il servizio militare di leva da parte di un familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni. Si rammenta inoltre che non è più contemplata la concessione del raddoppio, a decorrere dal 01.01.1998. 

La detrazione è da suddividere tra coloro che hanno diritto alla detrazione, (esempio due genitori) in proporzione all'effettivo onere sostenuto, che non è necessariamente del 50% pro-capite. 

Questa considerazione vale per i figli ed anche per le altre persone a carico.

Nell'ottica di agevolare le famiglie più numerose e con redditi contenuti, con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) le detrazioni per i figli a carico sono aumentate a 516,46 per ciascun figlio nel seguenti casi: 

1) Reddito complessivo non superiore a 36.151,98 e 1 figlio 

2) Reddito complessivo non superiore a 41.316,55 e 2 figli 

3) Reddito complessivo non superiore a 46.481,12 e 3 figli 

4) Nessun limite di reddito per 4 figli 

Per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui sopra, è aumentata a 774,69 Euro. 

Per quanto concerne le detrazioni per i figli a carico, bisogna rammentare che le detrazioni fissate dalla finanziaria 2002 e le detrazioni della finanziaria 2001, convivono per l'anno 2002, non essendo state disapplicate. 

E' evidente che le detrazioni per figli a carico dettate dalla finanziaria 2001 sono "convenienti" per i contribuenti che superano i limiti massimi di reddito stabiliti dalla finanziaria 2002. 

L'importo della detrazione per figli ed altre persone a carico (articolo 433 del c.c.) ammonta dal 1 gennaio 2002, a seguito della legge 388/2000 (finanziaria 2001) a euro 303,68 per i redditi inferiori a euro 51.646,69; a partire dal secondo figlio a carico la detrazione aumenta a euro 336,73. Inoltre, per ogni figlio di età inferiore a tre anni scatta un aumento delle misure indicate sopra, pari a euro 123,95. 

Sommando le detrazioni e i limiti della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) alle detrazioni e limiti della legge 388/2000 (finanziaria 2001) si ottiene la seguente tabella completa ed integrata delle due finanziarie:

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

REDDITO COMPLESSIVO

DETRAZIONE PRIMO FIGLIO DETRAZIONE FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO
Detrazioni per 1° figlio    
Fino a € 36.152

€ 516,46

 
Oltre € 36.152 fino a € 51.646

€ 303,68

 
Oltre € 51.646

€ 285,08

 
Detrazioni per 2 figli    
Fino a € 41.317

€ 516,46

€ 516,46
Oltre € 41.317 fino a € 51.646 € 303,68 € 336,73
Oltre € 51.646  € 285,08 € 285,08
Detrazioni per 3 figli    
Fino a € 46.481 € 516,46 € 516,46
Oltre € 46.481 fino a € 51.646 € 303,68 € 336,73
Oltre € 51.646 € 285,08 € 285,08
Detrazioni per 4 o più figli    
Indipendentemente dal reddito € 516,46 € 516,46

Qualora il soggetto cui competono le detrazioni usufruisca per il primo figlio, della detrazione spettante per coniuge a carico, per lo stesso figlio, anche se di età inferiore a tre anni, non si rende applicabile l'ulteriore detrazione di euro 123,95. 

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli e il contribuente non è coniugato (o se coniugato si è successivamente separato) ovvero se vi sono figli addottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato (o se coniugato si è successivamente separato), si applicano per il primo figlio, la detrazione per il coniuge a carico e, per gli altri figli, la detrazione prevista per i figli stessi. Bisogna porre particolare attenzione alle modificazioni apportate dal comma 2, articolo 2, della finanziaria 2002 all'articolo 12, comma 2, concernente l'applicazione al primo figlio della detrazione per il coniuge a carico. Infatti, si prevede che la detrazione per il primo figlio a carico, in mancanza di coniuge, si applica solo se più conveniente. 

Per quanto concerne il beneficio della detrazione per coniuge a carico, si sottolinea che il coniuge non deve essere legalmente ed effettivamente separato, oltre a non superare il limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.

CONIUGE NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO A CARICO
DETRAZIONE IMPORTO ANNUO
Reddito complessivo fino a € 15.494 € 546,18
Oltre € 15.494 fino a € 30.987 € 496,60
Oltre € 30.987 fino a € 51.646 € 459,42
Oltre € 51.646 € 422,23

 

 

   
   


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