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DEDUZIONI E DETRAZIONI
2003
La novità della Finanziaria 2003 è rappresentata dall'avvio
della trasformazione della detrazione per lavoro dipendente (e di
pensione, di lavoro autonomo, e di impresa) in deduzione.
Le detrazioni sono agevolazioni consistenti nella possibilità
di sottrarre determinate somme dall'imposta lorda (es. detrazioni per
lavoro dipendente, pensione, per familiari a carico)
Le deduzioni sono importi che si possono sottrarre dal reddito
complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota raggiunta dal
contribuente.
E' evidente il diverso modo in cui operano:
- le detrazioni abbattono l'imposta da pagare
- le deduzioni abbattono l'imponibile fiscale
L'articolo 2 della legge
27.12.2002, n. 289 apporta numerose modifiche al Tuir, D.P.R. 22.12.1986,
n. 917, con:
Ø
l'introduzione del nuovo articolo 10 bis che regola le nuove
deduzioni d'imposta; per effetto delle modifiche all'articolo 23 del D.P.R. 600/1973, i datori di lavoro (e le scuole) sono obbligati a
riconoscere già a partire dal periodo di paga relativo al mese di gennaio
2003, la riduzione della base imponibile disciplinata da questo nuovo
articolo;
Ø
la modifica dell'articolo 3, che prevede che l'imponibile
Irpef sia al netto delle nuove deduzioni d'imposta; l'imponibile per le
addizionali si determina invece con il vecchio sistema, dando luogo perciò
a due diversi imponibili (imponibile Irpef diverso da imponibile per le
addizionali)
Ø
la riscrittura completa dell'articolo 13, con la
soppressione delle detrazioni per la produzione del reddito di lavoro
dipendente e quelle previste per i redditi minimi (comma 2 - quater
articolo 13), così come applicate sino al 31.12.2002 .
In concreto, il passaggio
da detrazioni a deduzione avviene con il riconoscimento di una deduzione
fissa di € 3.000 a tutti i contribuenti. C'è poi una deduzione variabile,
che si differenzia in base alla tipologia del reddito prodotto.
Ai redditi di lavoro
dipendente ed ai redditi assimilati, come ad esempio quelli di
collaborazione coordinate e continuative, è riconosciuta una deduzione di
€ 4.500, ragguagliata al periodo di lavoro dell'anno; ai redditi di
pensione è riconosciuta una deduzione di € 4.000; al redditi di lavoro
autonomo o di impresa è data una deduzione di € 1.500.
Il ragguaglio al periodo
di lavoro dell'anno per la deduzione per lavoro dipendente di € 4.500,
segue le stesse regole precedenti. Pertanto, vanno in ogni caso
comprese le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non
lavorativi, ma vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun
reddito (ad esempio assenza senza corresponsione d'assegni).
Analogamente in caso di
contratti a tempo determinato, partendo dal numero dei giorni compresi nel
periodo di durata del rapporto, vanno sottratti quelli per i quali non
compete il diritto alla retribuzione. Al fine dell'attribuzione delle
nuove deduzioni, l'anno è composto al massimo di 365 giorni, anche per
gli anni bisestili. La deduzione compete, alle medesime condizioni anche ai possessori di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, tra i
quali ricordiamo i collaboratori coordinati e continuativi.
In totale:
| TIPI
DI REDDITO |
DEDUZIONE
TOTALE |
| Redditi
di lavoro dipendente ed assimilati
|
€ 7.500 |
| Redditi di pensione |
€ 7.000 |
| Redditi di lavoro autonomo o di impresa |
€ 4.500 |
| Redditi
di fabbricati o redditi diversi
|
€ 3.000 |
Se un dipendente possiede
diversi tipi di reddito (ad esempio di lavoro dipendente e da fabbricati)
non somma le due (o più) deduzioni, ma sceglie quella più favorevole
(nell'esempio precedente, quella per rediti di lavoro dipendente).
La nuova deduzione non
rimane fissa, ma è variabile in proporzione al reddito complessivo del
dipendente. Con reddito complessivo si intende la somma di tutti i redditi
di un contribuente (ad esempio da lavoro dipendente, da fabbricati , da
redditi diversi, ecc) e non soltanto il reddito da lavoro dipendente che
la scuola liquida. La deduzione di € 7.500 spetta per
intero solo a chi ha un reddito di € 7.500. Per redditi superiori a € 7.500 la deduzione spetterà in base alla precisa formula prevista al
comma 5 dell'articolo 2. La deduzione per lavoro dipendente spetta per la
parte corrispondente al rapporto tra € 33.500 ( importo fisso di € 26.000
+ 7.500 deduzione), diminuito del reddito complessivo, e l'importo fisso
di € 26.000.
In
sintesi, la deduzione per lavoro dipendente si calcola nel seguente modo:
DEDUZIONE
SPETTANTE= 7.500 x (33.500 -
reddito complessivo)
26.000
Se
il rapporto è uguale o maggiore a uno, la deduzione spetta per intero; se
il rapporto è zero o minore di zero, la deduzione non spetta. In tutti
gli altri casi la deduzione spetta in base alla percentuale calcolata con
la formula precedente, computando le prime quattro cifre decimali.
E'evidente
che con l'aumentare del reddito, la deduzione decresce fino ad azzerarsi
quando il reddito tocca quota € 33.500. Per redditi superiori la deduzione
non spetta più. Potrebbe essere che qualche contribuente sia penalizzato.
Per evitare che i contribuenti debbano pagare di più con la nuova Irpef ,
la finanziaria prevede due correttivi:
La
clausola di salvaguardia prevede che nessuno potrà pagare con le nuove
regole più di quanto avrebbe pagato con le vecchie. Pertanto, stabilisce
che in sede di dichiarazione dei redditi chi dovesse trovarsi nella
situazione di pagare una imposta maggiore nel 2003, potrà optare per la
vecchia Irpef in vigore sino al 31.12.2002. Sarà perciò necessario fare
una doppia dichiarazione dei redditi per sapere se per il reddito
complessivo personale è più favorevole il conteggio con l'Irpef del
2003 o quello del 2002.
L'altro
correttivo è dato dall'introduzione delle nuove "Altre
detrazioni".
LE
ALTRE DETRAZIONI
Lo
stesso articolo 2, comma 1, lett. d) sostituisce completamente l'articolo
13 del Tuir, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, che riguarda le detrazioni per la
produzione del reddito.
A
decorrere dal 2003, le detrazioni di cui all'articolo 13 sono le seguenti:
|
REDDITO
COMPLESSIVO DI LAVORO DIPENDENTE |
IMPORTO ANNUO |
| Fino a € 27.000 |
0 |
| Oltre € 27.000 fino a € 29.500 |
130 |
| Oltre € 29.500 fino a € 36.500 |
235 |
| Oltre € 36.500 fino a € 41.500 |
180 |
| Oltre € 41.500 fino a € 46.700 |
130 |
| Oltre € 46.700 fino a € 52.000 |
25 |
|
REDDITO
COMPLESSIVO DI LAVORO DI PENSIONATI |
IMPORTO ANNUO |
| Fino a € 24.500 |
0 |
| Oltre € 24.500 fino a € 27.000 |
70 |
| Oltre € 27.000 fino a € 29.000 |
170 |
| Oltre € 29.000 fino a € 31.000 |
290 |
| Oltre € 31.000 fino a € 36.500 |
230 |
| Oltre € 36.500 fino a € 41.500 |
180 |
| Oltre € 41.500 fino a € 46.700 |
130 |
| Oltre € 46.700 fino a € 52.000 |
25 |
Sino al 2002 le detrazioni
per lavoro dipendente sono state rapportate al numero dei giorni
compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Ora questa
detrazione compete in funzione del livello di reddito complessivo del
percettore, anziché del reddito di lavoro dipendente e, contrariamente a
quanto previsto sino al 2002, non sono rapportate ai giorni di lavoro
nell'anno.
Le nuove detrazioni sono
molto più basse di quelle del 2002 perché ora la loro vecchia funzione
è assolta dalla deduzione per produzione di reddito da lavoro
dipendente; queste detrazioni sono per coloro i quali sono ai margini o al
di là della soglia della deduzione.
Le detrazioni sono tra di
loro alternative. Ad esempio se un docente è titolare di reddito di
lavoro dipendente e reddito da lavoro autonomo libero professionale (in
quanto autorizzato dal dirigente scolastico a prestare la libera
professione), ha diritto ad una sola delle due detrazioni.
DETRAZIONE
PER CARICHI DI FAMIGLIA
Le detrazioni per carichi
familiari si effettuano dall'imposta lorda, fino a concorrenza della
stessa: sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Sono
considerate a carico le persone che possiedono un reddito complessivo non
superiore a euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili.
In detto limite devono
essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi
Internazionali, Rappresentanze diplomatiche consolari e Missioni, nonché,
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti da essa e dagli
Enti Centrali della Chiesa Cattolica, anche se non rilevanti ai fini
fiscali. Per essere considerato a carico il limite di reddito è riferito
all'intero periodo di imposta. Pertanto se al termine del periodo
d'imposta il familiare possiede un reddito superiore a euro 2.840,51
, il contribuente non ha diritto ad alcuna detrazione, neppure per i
mesi in cui il familiare è stato privo di reddito ed anche se il reddito
è stato prodotto nell'ultimo giorno dell'anno. Sono considerati
fiscalmente a carico, se non possiedono un reddito superiore a euro
2.840,51:
-
il coniuge non
legalmente ed effettivamente separato;
-
i figli, anche se
naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
-
i seguenti "altri
familiari" : il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i
discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche
naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la
suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.
Altra condizione, per
essere considerati a carico, è che le "altre persone a carico"
convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non
risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Per i figli la detrazione
compete indipendentemente dal fatto che siano studenti di età non
superiore ai 26 anni o dediti a tirocinio gratuito, minorenni o inabili al
lavoro e che siano conviventi; infatti la detrazione per i figli (e
coniuge) a carico spetta anche se non convivono e non risiedono in Italia:
per essere a carico è sufficiente possedere un reddito complessivo non
superiore a euro 2.840,51.
Il servizio militare di
leva da parte di un familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.
Si rammenta inoltre che non è più contemplata la concessione del
raddoppio, a decorrere dal 01.01.1998.
La detrazione è da
suddividere tra coloro che hanno diritto alla detrazione, (esempio due
genitori) in proporzione all'effettivo onere sostenuto, che non è
necessariamente del 50% pro-capite.
Questa considerazione vale
per i figli ed anche per le altre persone a carico.
Nell'ottica di agevolare
le famiglie più numerose e con redditi contenuti, con la legge 28
dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) le detrazioni per i figli a
carico sono aumentate a 516,46 per ciascun figlio nel seguenti casi:
1) Reddito complessivo non
superiore a 36.151,98 e 1 figlio
2) Reddito complessivo non
superiore a 41.316,55 e 2 figli
3) Reddito complessivo non
superiore a 46.481,12 e 3 figli
4) Nessun limite di
reddito per 4 figli
Per ogni figlio portatore
di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
la detrazione di cui sopra, è aumentata a 774,69 Euro.
Per quanto concerne le
detrazioni per i figli a carico, bisogna rammentare che le detrazioni
fissate dalla finanziaria 2002 e le detrazioni della finanziaria 2001,
convivono per l'anno 2002, non essendo state disapplicate.
E' evidente che le
detrazioni per figli a carico dettate dalla finanziaria 2001 sono
"convenienti" per i contribuenti che superano i limiti massimi
di reddito stabiliti dalla finanziaria 2002.
L'importo della detrazione
per figli ed altre persone a carico (articolo 433 del c.c.) ammonta dal 1
gennaio 2002, a seguito della legge 388/2000 (finanziaria 2001) a euro
303,68 per i redditi inferiori a euro 51.646,69; a partire dal secondo
figlio a carico la detrazione aumenta a euro 336,73. Inoltre, per ogni
figlio di età inferiore a tre anni scatta un aumento delle misure
indicate sopra, pari a euro 123,95.
Sommando le detrazioni e i
limiti della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) alle detrazioni e limiti
della legge 388/2000 (finanziaria 2001) si ottiene la seguente tabella
completa ed integrata delle due finanziarie:
| DETRAZIONI
PER FIGLI A CARICO |
|
REDDITO
COMPLESSIVO |
DETRAZIONE
PRIMO FIGLIO |
DETRAZIONE
FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO |
| Detrazioni per 1° figlio |
|
|
| Fino a € 36.152 |
€ 516,46 |
|
| Oltre € 36.152 fino a € 51.646 |
€ 303,68 |
|
| Oltre € 51.646 |
€ 285,08 |
|
| Detrazioni per 2 figli |
|
|
| Fino a € 41.317 |
€ 516,46 |
€ 516,46 |
| Oltre € 41.317 fino a € 51.646 |
€ 303,68 |
€ 336,73 |
| Oltre € 51.646 |
€ 285,08 |
€ 285,08 |
| Detrazioni per 3 figli |
|
|
| Fino a € 46.481 |
€ 516,46 |
€ 516,46 |
| Oltre € 46.481 fino a € 51.646 |
€ 303,68 |
€ 336,73 |
| Oltre € 51.646 |
€ 285,08 |
€ 285,08 |
| Detrazioni per 4 o più figli |
|
|
| Indipendentemente dal reddito |
€ 516,46 |
€ 516,46 |
Qualora
il soggetto cui competono le detrazioni usufruisca per il primo figlio,
della detrazione spettante
per coniuge a carico, per lo stesso figlio, anche se di età inferiore
a tre anni, non si rende
applicabile l'ulteriore detrazione
di euro 123,95.
Se l'altro genitore manca
o non ha riconosciuto i figli e il contribuente non è coniugato (o se
coniugato si è successivamente separato) ovvero se vi sono figli
addottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato (o se coniugato si è successivamente separato), si applicano
per il primo figlio, la detrazione per il coniuge a carico e, per gli
altri figli, la detrazione prevista per i figli stessi. Bisogna porre
particolare attenzione alle modificazioni apportate dal comma 2, articolo
2, della finanziaria 2002 all'articolo 12, comma 2, concernente
l'applicazione al primo figlio della detrazione per il coniuge a carico.
Infatti, si prevede che la detrazione per il primo figlio a carico, in
mancanza di coniuge, si applica solo se più conveniente.
Per quanto concerne il
beneficio della detrazione per coniuge a carico, si sottolinea che il
coniuge non deve essere legalmente ed effettivamente separato, oltre a non
superare il limite di reddito di euro 2.840,51 al lordo degli oneri
deducibili.
| CONIUGE
NON LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATO A CARICO |
| DETRAZIONE |
IMPORTO
ANNUO |
| Reddito complessivo fino a € 15.494 |
€ 546,18 |
| Oltre € 15.494 fino a € 30.987 |
€ 496,60 |
| Oltre € 30.987 fino a € 51.646 |
€ 459,42 |
| Oltre € 51.646 |
€ 422,23 |
|