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DECRETO
LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 2001, N. 100
Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, concernente l’attuazione della direttiva 97/81/CE relativa
all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE,
dal CEEP e dalla CES.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva
97/81/Ce, del Consiglio del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e
dalla CES;
Vista la legge 5
febbraio 1999, n. 25, ed in particolare l’articolo 2 e l’allegato A,
nonché l’articolo 1, comma 4, che prevede la possibilità di emanare
disposizioni integrative e correttive;
Visto l’articolo
12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2001;
Sulla proposta del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modificazioni al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61
- Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61,
sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 1:
- al comma 2, dopo la lettera d) è inserita
la seguente: "d-bis) per "rapporto di lavoro a
tempo parziale di tipo misto" quello che si svolge
secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle
lettere c) e d).";
- il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. I contratti collettivi nazionali stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi, i contratti
collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati ed
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle
rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, ovvero con le rappresentanze sindacali
unitarie, con l’assistenza dei sindacati che hanno
negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale
applicato, possono determinare condizioni e modalità della
prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al
comma 2; i contratti collettivi nazionali possono, altresì,
prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse
alla contrattazione collettiva ai sensi del presente
decreto.";
- all’articolo 3:
- al comma 2, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: "a) il numero massimo di ore di lavoro
supplementare effettuabili in ragione d’anno;
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I contratti collettivi di cui al comma 2 possono
prevedere una percentuale di maggiorazione sull’importo
della retribuzione oraria globale di fatto, dovuta in
relazione al lavoro supplementare. In alternativa a quanto
previsto in proposito dall’articolo 4, comma 2, lettera
a), i contratti collettivi di cui al comma 2 possono anche
stabilire che l’incidenza della retribuzione delle ore
supplementari sugli istituti retributivi indiretti e
differiti sia determinata convenzionalmente mediante
l’applicazione di una maggiorazione forfettaria sulla
retribuzione dovuta per la singola ora di lavoro
supplementare. In attesa delle discipline contrattuali di
cui al comma 2, le ore di lavoro supplementare nella misura
massima del 10 per cento previste dall’ultimo periodo del
medesimo comma 2, sono retribuite come ore ordinarie.";
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Le ore di lavoro supplementare di fatto svolte in
misura eccedente quella consentita ai sensi del comma 2
comportano l’applicazione di una maggiorazione
sull’importo della retribuzione oraria globale di fatto
per esse dovuta la cui misura viene stabilita dai contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3. In assenza di
previsione del contratto collettivo, si applica la
maggiorazione del 50 per cento. I medesimi contratti
collettivi possono altresì stabilire criteri e modalità
per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta
del medesimo, il consolidamento nel proprio orario di
lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare
svolto in via non meramente occasionale.";
- il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. L’esercizio da parte del datore di lavoro del
potere di variare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa a tempo parziale comporta in favore
del lavoratore un preavviso di almeno 10 giorni. I contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, possono
prevedere una durata del preavviso inferiore a dieci giorni
ma, comunque, non inferiore a 48 ore; in questo caso gli
stessi contratti collettivi possono prevedere maggiorazioni
retributive stabilendone forme, criteri e modalità. Lo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi
del comma 7 comporta altresì in favore del lavoratore il
diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria
globale di fatto, nella misura fissata dai contratti
collettivi di cui al medesimo comma 7.";
- il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. Durante il corso di svolgimento del rapporto di
lavoro a tempo parziale il lavoratore potrà denunciare il
patto di cui al comma 9, accompagnando alla denuncia
l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare; b) esigenze di tutela
della salute certificate dal competente Servizio sanitario
pubblico; c) necessità di attendere ad altra attività
lavorativa subordinata o autonoma. La denuncia, in forma
scritta, relativamente alle causali di cui alle lettere a) e
b) potrà essere effettuata quando siano decorsi almeno 5
mesi dalla data di stipulazione del patto e dovrà essere
altresì accompagnata da un preavviso di un mese in favore
del datore di lavoro. In ordine alla lettera c) i contratti
collettivi di cui al comma 7 possono stabilire un periodo
superiore ai 5 mesi, prevedendo la corresponsione di una
indennità. I medesimi contratti collettivi determinano i
criteri e le modalità per l’esercizio della possibilità
di denuncia anche nel caso di esigenze di studio o di
formazione e possono, altresì, individuare ulteriori
ragioni obiettive in forza delle quali possa essere
denunciato il patto di cui al comma 9. Il datore di lavoro
ha facoltà di rinunciare al preavviso.";
- al comma 15 le parole: "comunque per
un periodo non superiore ad un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre
2001";
- all’articolo 5:
- al comma 2 le parole: "entro 100 Km
dall’unità produttiva" sono sostituite dalle
seguenti: "entro 50 Km dall’unità produttiva";
- all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal
seguente: "1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione
di legge o di contratto collettivo, si renda necessario
l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori
a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei
lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto,
rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi
dell’articolo 1; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera
per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari
individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di
orario a tempo pieno.";
- all’articolo 8, comma 2, le parole: "dei
contratti collettivi di cui all’articolo 3, comma 7,"
sono sostituite dalle seguenti: "dei contratti collettivi
di cui all’articolo 1, comma 3,".
2. Il presente decreto non comporta
nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello
Stato.
Il presente decreto munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 febbraio 2001
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MATTIOLI, Ministro per le politiche comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DINI, Ministro per gli affari esteri
FASSINO, Ministro della giustizia
VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
BELLILLO, Ministro per le pari opportunità
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
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