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Decreto Legislativo 23
giugno 2003, n.195
"Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per
l'individuazione delle capacitą e dei requisiti professionali richiesti
agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione
dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39"
(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria per l'anno 2001,
ed in particolare l'articolo 21;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 31 gennaio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della giustizia, della
salute, delle attivitą produttive, per la funzione pubblica e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
1. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le
parole: «attitudini e capacitą adeguate» sono sostituite dalle seguenti:
«delle capacitą e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
2. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e
capacitą adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacitą e dei
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «attitudini e
capacitą adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacitą e i
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
Art. 2.
Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Capacitą e requisiti professionali degli addetti e
dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni). - 1. Le capacitą ed i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attivitą lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al comma 1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre
in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento,
a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attivitą lavorative. In sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed
i requisiti minimi dei corsi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e province autonome, dalle universitą, dall'ISPESL, dall'INAIL,
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono
essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica
dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di
prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attivitą tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e
protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
cadenza almeno quinquennale.
6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione"
o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.
7. E' fatto salvo l'articolo 10.
8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla
base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative
modalitą di versamento, con decreto del Ministro competente per materia,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto,
organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie
proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette
attivitą a carico dei partecipanti.
10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai corsi di formazione di cui al presente articolo e' disposta nei limiti
delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del
personale medesimo.».
Art. 3.
Norma transitoria e clausola di cedevolezza
1. Possono svolgere l'attivitą di addetto o di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione coloro che dimostrino di svolgere
l'attivitą medesima, professionalmente o alle dipendenze di un datore di
lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire un attestato di frequenza
al corsi di formazione di cui all'articolo 2, primo capoverso, comma 2,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2,
primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivitą di addetto o di
responsabile del servizio di prevenzione e protezione coloro che, in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore, abbiano frequentato corsi di formazione organizzati
da enti e organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle
regioni. Tali corsi devono essere rispondenti ai contenuti minimi di
formazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministro della sanitą in data 16 gennaio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio
1997.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma della
Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi, con
riferimento al requisiti e capacitą dei responsabili e degli addetti ai
servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della Corte di
giustizia della Comunitą europea del 15 novembre 2001, nella causa n.
49/00, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di
adeguamento di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
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