Articolo 76
(Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico
ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le
modalità semplificate di cui al capo II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
Articolo 77
(Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai
soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi
in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni
sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
Articolo 78
(Informativa del medico di medicina generale o del pediatra)
1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano
l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma
chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati
nell'articolo 13, comma 1.
2. L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei
dati personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di
cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente
raccolti presso terzi, ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche
attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo
almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma
3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari
caratteristiche del trattamento.
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello
effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera
scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti
individuabile in base alla prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del
pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità alla
disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente articolo evidenzia
analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano
rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la
dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle
leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di
comunicazione elettronica.
Articolo 79
(Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle
modalità semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli
articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate
anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più
strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano
l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da
permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità
che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere
utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei
trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture
facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma
3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti
di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di
cui all'articolo 80.
Articolo 80
(Informativa da parte di altri soggetti pubblici)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi della
facoltà di fornire un' unica informativa per una pluralità di trattamenti
di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a
dati raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o
strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della
prevenzione e sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei
cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi
anche nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il
consenso degli interessati.
Articolo 81
(Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute, nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice o di
altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica
dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è documentato,
anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente
la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al
trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più
professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con
adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di
un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
Articolo 82
(Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di
emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente
autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi
dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
altresì intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, in
caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o
di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da
un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità
fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono
intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso
di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione
preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita
all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova
manifestazione del consenso quando questo è necessario.
Articolo 83
(Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per
garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli
interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto
previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di
trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno
di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati
prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto
dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da
parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa
l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della
prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove
necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche
telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto
soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle
strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i
terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli
interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli
interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale,
dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione
tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un
particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al
segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto
professionale.
Articolo 84
(Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2,
lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi
sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o
dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto
esercenti le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio
dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono
incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai soggetti di
cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico individua
appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
Articolo 85
(Compiti del Servizio sanitario nazionale)
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei
compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi,
cura e riabilitazione dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei
cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al
personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza
sanitaria;
c) vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione
all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di
tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione
della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra
l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati del Servizio
sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo
stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da
organismi sanitari pubblici per finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività,
per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso
dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo
76.
3. All'identificazione dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e di operazioni su essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità,
anche tramite affissione di una copia o di una guida illustrativa presso
ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da
parte dei soli soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al
comma 1. L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai
soli incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle
attività di cui al medesimo comma, secondo il principio
dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
Articolo 86
(Altre finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le
finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari,
relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della
disciplina in materia di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e
la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare riferimento a
quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per
l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di
tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure
amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate
effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi
terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché
interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il
collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed
organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 85, comma 4.
Articolo 87
(Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Le ricette relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello
di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di risalire
all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al
controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche
amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle
norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per le ricette di medicinali relative a
prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio
sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del decreto del
Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e al capitolo 2, paragrafo
2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi
delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone del modello
predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai
sensi dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal modello di
ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista lo
ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5. Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al
comma 3 anche presso i competenti organi per fini di verifica
amministrativa sulla correttezza della prescrizione, o da parte di
soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche o di ricerca in
conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento delle
rispettive finalità.
6. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere
individuata una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel
comma 1, basata sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica
equipollente relativa anche a modelli non cartacei.
Articolo 88
(Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale)
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione
ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale,
le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità
dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire
alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari
condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di
preparazione o di utilizzazione.
Articolo 89
(Casi particolari)
1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di
disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non
identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute
anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai
sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le
ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne
richiede l'utilizzo.
Articolo 90
(Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo)
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è consentito
nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante
sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il parere
del Consiglio superiore di sanità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori
elementi da includere nell'informativa ai sensi dell'articolo 13, con
particolare riguardo alla specificazione delle finalità perseguite e dei
risultati conseguibili anche in relazione alle notizie inattese che
possono essere conosciute per effetto del trattamento dei dati e al
diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3. Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52,
ha il diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del
ricevente sia nei confronti di terzi.
Articolo 91
(Dati trattati mediante carte)
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non
elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante
le medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi
di cui all'articolo 17.
Articolo 92
(Cartelle cliniche)
1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e
conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile,
sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei
dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente
riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a
nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della
cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di
soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in
parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti
amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a
quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Articolo 93
(Certificato di assistenza al parto)
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al
parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli
dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove
comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che
abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di
cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a
chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla
formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al
certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati
relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata,
osservando le opportune cautele per evitare che quest'ultima sia
identificabile.
Articolo 94
(Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario)
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti
in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito
sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso banche
di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata
in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi
previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare
presso:
a) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della malattia di
Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al
decreto del Ministro della salute in data 21 dicembre 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del
decreto del Ministro della sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in applicazione
della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del decreto
del Ministro della sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
Articolo 95
(Dati sensibili e giudiziari)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a
quelle svolte anche in forma integrata.
Articolo 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di
istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare
o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli
esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in
relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli
interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del
diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante
affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Articolo 97
(Ambito applicativo)
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali
effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Articolo 98
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici:
a) per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli
archivi storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente
codice;
b) che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi scientifici.
Articolo 99
(Compatibilità tra scopi e durata del trattamento)
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici,
statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per
i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o
scientifici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo
necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in
precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque essere
conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
Articolo 100
(Dati relativi ad attività di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in
campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le
università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni
comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati
relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi,
con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi legittimi
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere successivamente
trattati per i soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Articolo 101
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali raccolti per scopi storici non possono essere
utilizzati per adottare atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli
all'interessato, salvo che siano utilizzati anche per altre finalità nel
rispetto dell'articolo 11.
2. I documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici,
possono essere utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se
pertinenti e indispensabili per il perseguimento di tali scopi. I dati
personali diffusi possono essere utilizzati solo per il perseguimento dei
medesimi scopi.
3. I dati personali possono essere comunque diffusi quando sono relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso
suoi comportamenti in pubblico.
Articolo 102
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1
individua, in particolare:
a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli
utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in
armonia con le disposizioni del presente codice applicabili ai trattamenti
di dati per finalità giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la
diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di
salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare,
identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina
dettata in materia di trattamento dei dati a scopi storici, anche in
riferimento all'uniformità dei criteri da seguire per la consultazione e
alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.
Articolo 103
(Consultazione di documenti conservati in archivi)
1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in
quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo
unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
Articolo 104
(Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o
scientifici)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai trattamenti di dati
per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in relazione ai dati
identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per identificare
l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione al
progresso tecnico.
Articolo 105
(Modalità di trattamento)
1. I dati personali trattati per scopi statistici o scientifici non
possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti
relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di
altra natura.
2. Gli scopi statistici o scientifici devono essere chiaramente
determinati e resi noti all'interessato, nei modi di cui all'articolo 13
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, lettera
b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di cui
all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente,
l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del
soggetto rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o scientifici
rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa all'interessato
non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto
tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dai
codici di cui all'articolo 106.
Articolo 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno
o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi statistici o
scientifici.
2. Con i codici di cui al comma 1 sono individuati, tenendo conto, per i
soggetti già compresi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di
quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e
successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di analoghe
garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i
trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n.
322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi scopi statistici o
scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti
del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata
della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli
interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il
trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e
alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei
diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal
titolare del trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g),
che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato, tenendo conto
dei principi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e) modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza da osservare nella raccolta dei dati e le
istruzioni da impartire al personale incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire
l'accesso da parte di persone fisiche che non sono incaricati e
l'identificazione non autorizzata degli interessati, all'interconnessione
dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistema statistico nazionale
e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici da
effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle
garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati che non
sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale, tali
da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
Articolo 107
(Trattamento di dati sensibili)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di
particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste dalla
legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate,
individuate dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del
Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
Articolo 108
(Sistema statistico nazionale)
1. Il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno
parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dal codice
di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi dell'articolo
106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per
quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma
statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei
relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
Articolo 109
(Dati statistici relativi all'evento della nascita)
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di nascita,
compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti,
nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della
sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità tecniche determinate
dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il Ministro della
salute, dell'interno e il Garante.
Articolo 110
(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
1. Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in
campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la
ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede
specificamente il trattamento, ovvero rientra in un programma di ricerca
biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e per il
quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione al Garante ai
sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando a
causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessati e
il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del
competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal
Garante anche ai sensi dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei diritti dell'interessato ai sensi
dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti di cui al comma 1,
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati sono annotati
senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non
produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
Articolo 111
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati interessati al trattamento dei dati personali effettuato per
finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro,
prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e
per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione
degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo 113, comma 3
e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Articolo 112
(Finalità di rilevante interesse pubblico)
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli
20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo,
anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di
altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto
di lavoro subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma 1, si
intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e
assumere personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a
specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o
la cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico
ed economico, ivi compreso il riconoscimento della causa di servizio o
dell'equo indennizzo, nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili,
relativamente al personale in servizio o in quiescenza, ivi compresa la
corresponsione di premi e benefici assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti dalla
normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la
normativa in materia di previdenza ed assistenza ivi compresa quella
integrativa, anche in applicazione del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, riguardo alla
comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione elettronica,
agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni di
categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consenso
dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati
individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile,
disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi amministrativi in
conformità alle norme che regolano le rispettive materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare
alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla
legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di
terzi;
l) gestire l'anagrafe dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in
materia di assunzione di incarichi da parte di dipendenti pubblici,
collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di
lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è
consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Articolo 113
(Raccolta di dati e pertinenza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Articolo 114
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970,
n. 300.
Articolo 115
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il
datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza
per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Articolo 116
(Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato)
1. Per lo svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato
e di assistenza sociale, nell'ambito del mandato conferito
dall'interessato, possono accedere alle banche di dati degli enti eroganti
le prestazioni, in relazione a tipi di dati individuati specificamente con
il consenso manifestato ai sensi dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con proprio
decreto le linee-guida di apposite convenzioni da stipulare tra gli
istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti eroganti le
prestazioni.
Articolo 117
(Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono
titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al
consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei
pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche
modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e
aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Articolo 118
(Informazioni commerciali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di informazione commerciale, prevedendo anche,
in correlazione con quanto previsto dall' articolo 13, comma 5, modalità
semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati.
Articolo 119
(Dati relativi al comportamento debitorio)
1. Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo
118 sono altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati
personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed
elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento
debitorio dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel
codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei
trattamenti nei diversi ambiti.
Articolo 120
(Sinistri)
1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio provvedimento le
procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati dei sinistri
istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti
nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto
di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte
delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui al comma 1 dei
dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate
nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le
disposizioni dell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo
2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n.
137, e successive modificazioni.
Articolo 121
(Servizi interessati)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento dei
dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni.
Articolo 122
(Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di
comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate
nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un utente, per archiviare
informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente.
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al
comma 1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione
tecnica per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della
comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o
dall'utente, è consentito al fornitore del servizio di comunicazione
elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che abbiano espresso
il consenso sulla base di una previa informativa ai sensi dell'articolo 13
che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le finalità e la
durata del trattamento.
Articolo 123
(Dati relativi al traffico)
1. I dati relativi al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico sono cancellati o resi
anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della
comunicazione elettronica, fatte salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi al traffico strettamente necessari a
fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di
interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di documentazione in
caso di contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e per la
durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto,
solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato
il proprio consenso, che è revocabile in ogni momento.
4. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del
servizio informa l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al
traffico che sono sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo
trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è consentito
unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi,
del fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di
clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei
servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a
valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente
necessario per lo svolgimento di tali attività e deve assicurare
l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante
un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati
relativi alla fatturazione o al traffico necessari ai fini della
risoluzione di controversie attinenti, in particolare,
all'interconnessione o alla fatturazione.
Articolo 124
(Fatturazione dettagliata)
1. L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza
alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la
fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della
conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla
località, alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna
conversazione.
2. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico è tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a
richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo
agevole, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla
fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o
carte prepagate.
3. Nella documentazione inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni
effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al
comma 2, né le comunicazioni necessarie per attivare le modalità
alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre
cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione
dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati,
l'abbonato può richiedere la comunicazione dei numeri completi delle
comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilità delle modalità di cui
al comma 2, può autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i
numeri completi delle comunicazioni.
Articolo 125
(Identificazione della linea)
1. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata.
L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione delle chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità,
mediante una funzione semplice e gratuita, di respingere le chiamate
entranti se la presentazione dell'identificazione della linea chiamante è
stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate
dirette verso Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni
di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da
tali Paesi.
6. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante o di quella collegata, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e
gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle possibilità previste ai
commi 1, 2, 3 e 4.
Articolo 126
(Dati relativi all'ubicazione)
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti pubbliche di
comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al
pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in
ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura
del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di richiedere il consenso, informa gli
utenti e gli abbonati sulla natura dei dati relativi all'ubicazione
diversi dai dati relativi al traffico che saranno sottoposti al
trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché
sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione
del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il proprio consenso al
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai dati relativi al
traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di tali
dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente
ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto
la diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore
della rete pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio
a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente
necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto e deve
assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
Articolo 127
(Chiamate di disturbo e di emergenza)
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il
fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della
linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata
ricevuta. L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli
orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un
periodo non superiore a quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato specifica le modalità
di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da
una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il
fornitore assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e
può richiedere un contributo spese non superiore ai costi effettivamente
sopportati.
4. Il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della
soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove
necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il
rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da
parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate
d'emergenza. I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle
comunicazioni, sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Articolo 128
(Trasferimento automatico della chiamata)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il
trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale
effettuato da terzi.
Articolo 129
(Elenchi di abbonati)
1. Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154,
comma 3, e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di
inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli
abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico,
anche in riferimento ai dati già raccolti prima della data di entrata in
vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalità per la
manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e,
rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le finalità di cui all'articolo
7, comma 4, lettera b), in base al principio della massima semplificazione
delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca
dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico
ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema di
verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Articolo 130
(Comunicazioni indesiderate)
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un
operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è
consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service)
o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le
finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli
ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articolo 23 e24 .
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento
utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le
coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto
della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il
consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a
quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non
rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.
L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è
informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui
al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o
celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso
il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7 .
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati
inviate le comunicazioni.
Articolo 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la
sussistenza di situazioni che permettono di apprendere in modo non
intenzionale il contenuto di comunicazioni o conversazioni da parte di
soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di
apparecchiature terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le
stesse presso la sede dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso della conversazione,
sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della conversazione
stessa da parte di altri soggetti.
Articolo 132
(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati
relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore per trenta
mesi, per finalità di accertamento e repressione di reati, secondo le
modalità individuate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni, e su conforme parere
del Garante.
Articolo 133
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e
informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con
particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più
adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispetto
ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento,
in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole e
interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui
all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza
assicurato.
Articolo 134
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato con strumenti elettronici di rilevamento di immagini,
prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di
informativa all'interessato per garantire la liceità e la correttezza
anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 11.
Articolo 135
(Profili generali)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da
soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata
in conformità alla legge.
Articolo 136
(Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero)
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel
registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3
febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica.
Articolo 137
(Disposizioni applicabili)
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le
disposizioni del presente codice relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della
Parte I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.
3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di
cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a
tutela dei diritti di cui all'articolo 2 e, in particolare, quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze
o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico.
Articolo 138
(Segreto professionale)
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati
personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le
norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Articolo 139
(Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche)
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del
Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di
deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che
prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate
alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può anche
prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia
che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del
Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino
a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono
efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
143, comma 1, lettera c).
Articolo 140
(Codice di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un
codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati
personali effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, prevedendo anche, per i casi in cui il
trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme
semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
Articolo 141
(Forme di tutela)
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142,
per rappre-sentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile presentare un reclamo
circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di sollecitare un
controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c) mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti
nella sezione III del presente capo.
Articolo 142
(Proposizione dei reclami)
1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei
fatti e delle cir-costanze su cui si fonda, delle disposizioni che si
presumono violate e delle misure richieste, nonché gli estremi
identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e
dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li
rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al
Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato la
documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura,
e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta
elettronica, telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel
Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti elettronici.
Articolo 143
(Procedimento per i reclami)
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente
infondato e sus-sistono i presupposti per adottare un provvedimento, il
Garante, anche prima della defi-nizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il titolare,
anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco
spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione
delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a
singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono
facilmente identificabili per il numero o per la complessità degli
accertamenti.
Articolo 144
(Segnalazioni)
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a
seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b),
se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della definizione
del procedimento.
Articolo 145
(Ricorsi)
1. I diritti di cui all'articolo 7 possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo
oggetto e tra le stes-se parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda di-nanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti
e per il medesimo oggetto.
Articolo 146
(Interpello preventivo)
1. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a
pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere
proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta sul medesimo oggetto al
titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e sono
decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato opposto
alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è
fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento.
3. Entro il termine di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un
integrale riscon-tro alla richiesta sono di particolare complessità,
ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o il responsabile ne
danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine per
l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima.
Articolo 147
(Presentazione del ricorso)
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a) gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore
speciale, del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente
designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed
irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e
reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi
dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini della sua
valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di comunicazioni al
ricorrente o al procuratore speciale mediante posta elettronica, telefax o
telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la relativa sottoscrizione è
autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la sottoscrizione è
apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore speciale iscritto
all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai sensi
dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma digitale
in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente proposto solo se è trasmesso con plico
raccomandato, oppure per via telematica osservando le modalità relative
alla sottoscrizione con firma digitale e alla conferma del ricevimento
prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero presentato
direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Articolo 148
(Inammissibilità del ricorso)
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e
146;
c) se difetta di taluno degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1
e 2, salvo che sia regolarizzato dal ricorrente o dal procuratore speciale
anche su invito dell'Ufficio del Garante ai sensi del comma 2, entro sette
giorni dalla data della sua presentazione o della ricezione dell'invito.
In tale caso, il ricorso si considera presen-tato al momento in cui il
ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del
ricorso.
Articolo 149
(Procedimento relativo al ricorso)
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente
infondato, il ricorso è comunicato al titolare entro tre giorni a cura
dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro dieci giorni dal
suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e all'Ufficio la
propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al titolare
per il tramite del responsabile eventualmente designato per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere. Se
il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico della
controparte o compensati per giusti motivi anche parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui
al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente
o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o
documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e
documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti
in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di
quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal
titolare.
5. Il Garante può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più
perizie. Il provvedimento che le dispone precisa il contenuto
dell'incarico e il termine per la sua esecuzione ed è comunicato alle
parti le quali possono presenziare alle operazioni personalmente o tramite
procuratori o consulenti designati. Il provvedimento dispone inoltre in
ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6. Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1
possono essere assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è
l'assenso delle parti il termine di sessanta giorni di cui all'articolo
150, comma 2, può essere prorogato per un periodo non superiore ad
ulteriori quaranta giorni.
8. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e
dall'articolo 151 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di
ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo medesimo. La sospensione non opera nei casi in cui
sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146, comma 1, e non preclude
l'adozione dei menti di cui all' articolo 150, comma 1.
Articolo 150
(Provvedimenti a seguito del ricorso)
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati,
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del
ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto
se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo
provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il
ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del
comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei
diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La
mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento
che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare
delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in
parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è
comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o
risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti
anche mediante posta elettronica o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione del
provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario,
del personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello
Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina
l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento
medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli
articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
Articolo 151
(Opposizione)
1. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui
all'articolo 150, comma 2, il titolare o l'interessato possono proporre
opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo 152. L'opposizione non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Articolo 152
(Autorità giudiziaria ordinaria)
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle
disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai
provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o
alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria
ordinaria.
2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con
ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede
il titolare del trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi
dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento
del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può
disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile
unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il
giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato,
fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle
parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza,
con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con
il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo
alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e
l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impe-dimento, il giudice dispone la cancellazione della causa
dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo
ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la cita-zione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le
conclusioni ed a proce-dere, nella stessa udienza, alla discussione orale
della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del
dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria
entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere,
unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito
dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la
causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per
la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è
necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico
titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in
parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno,
ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del
procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.
Articolo 153
(Il Garante)
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro componenti, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti sono scelti tra persone che assicurano indipendenza
e che sono esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice presidente, che assume
le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non
possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire
cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti
sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di
cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere
corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
Articolo 154
(Compiti)
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche
avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito
di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della
disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso
di loro cessazione;
b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi
presentati dagli in-teressati o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure
necessarie o op-portune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o
non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, e
di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile
al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e
dell'articolo 139;
f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi
normativi richie-sti dalla necessità di tutelare i diritti di cui
all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità,
nonché delle misure di sicurezza dei dati;
i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei
quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle
notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e
al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si
riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di
controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali
prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da
regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo
di polizia (Europol);
c) dal regolamento (Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e
dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel
settore doganale;
d) dal regolamento (Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre
2000, che istituisce l''Eurodac' per il confronto delle impronte digitali
e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21
febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello
svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche
invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie
riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al
presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a
quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità
informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
Articolo 155
(Principi applicabili)
1. All'Ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità e
l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché
quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e di
controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione
attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente
codice.
Articolo 156
(Ruolo organico e personale)
1. All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche
tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di
cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello
svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del
personale secondo le procedure previste dall'articolo 35 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i criteri
previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e,
per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del
trattamento economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in deroga alle norme
sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo dell'avanzo di
amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate nella
contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi
resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in
posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive
modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a venti unità e
per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando
non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di
cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di
apposita tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non
inferiore al cinquanta per cento della retribuzione in godimento, con
esclusione dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato, in numero non superiore a
venti unità ivi compresi i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 7.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo
richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali
sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono
assunti con contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due
anni, che possono essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono
tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli accertamenti di cui
all'articolo 158 riveste, in numero non superiore a cinque unità, nei
limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo
della Corte dei conti.
Articolo 157
(Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
titolare, al responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire
informazioni e di esibire documenti.
Articolo 158
(Accertamenti)
1. Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto
della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da personale dell'Ufficio.
Il Garante si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un
altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono
effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile, oppure
previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per
territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede con
decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni dal
ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
Articolo 159
(Modalità)
1. Il personale operante, munito di documento di riconoscimento, può
essere assistito ove necessario da consulenti tenuti al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere a rilievi e ad operazioni
tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato e documento, anche
a campione e su supporto informatico o per via telematica. Degli
accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata
copia dell'autorizzazione del presidente del tribunale, ove rilasciata. I
medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire e a prestare la
collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli accertamenti
sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste a
carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento,
che per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli
474 e 475 del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il titolare o il responsabile,
sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o
non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti possono assistere
persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del
presidente del tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima
delle ore sette e dopo le ore venti, e può essere eseguito anche con
preavviso quando ciò può facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti di cui al presente
articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante
posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di reato si osserva la disposizione di cui
all'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Articolo 160
(Particolari accertamenti)
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III
della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo è
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò non
pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di
difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in
ragione della specificità della verifica, il componente designato può
farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi
dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario
per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di
addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti
dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di
sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato
prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei
riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalità nel
rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione
istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di
indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi è richiesta dell'organo
procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia
civile e penale.
Articolo 161
(Omessa o inidonea informativa all'interessato)
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a
diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di
trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino
al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore.
Articolo 162
(Altre fattispecie)
1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16,
comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del
trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinque mila euro a trentamila euro.
2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
cinquecento euro a tremila euro.
Articolo 163
(Omessa o incompleta notificazione)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla
notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa
notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,
per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel
provvedimento che la applica.
Articolo 164
(Omessa informazione o esibizione al Garante)
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 15, comma 2, e 157 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quattromila euro a lire ventiquattro mila euro.
Articolo 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
1. Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più
giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Articolo 166
(Procedimento di applicazione)
1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di
cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui
all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.
Articolo 167
(Trattamento illecito di dati)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo
129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a
diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede
al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal
fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
Articolo 168
(Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante)
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o
attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi,
è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Articolo 169
(Misure di sicurezza)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime
previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi,
anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non
superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del
termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il
pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e
il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23
e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
Articolo 170
(Inosservanza di provvedimenti del Garante)
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e
143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Articolo 171
(Altre fattispecie)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e
114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio
1970, n. 300.
Articolo 172
(Pene accessorie)
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la
pubblicazione della sentenza.
Articolo 173
(Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen)
1. La legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di
ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione
all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione, è
così modificata:
a) il comma 2 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
2. Le richieste di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica,
di cui, rispettivamente, agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della
Convenzione, sono rivolte all'autorità di cui al comma 1.';
'b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
c) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'11. 1. L'autorità di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione
è il Garante per la protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei
compiti ad esso demandati per legge, il Garante esercita il controllo sui
trattamenti di dati in applicazione della Convenzione ed esegue le
verifiche previste nel medesimo articolo 114, anche su segnalazione o
reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo riscontro alla richiesta
rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quando non è possibile fornire
al medesimo interessato una risposta sulla base degli elementi forniti
dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1. 2. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni.';
d) l'articolo 12 è abrogato.
Articolo 174
(Notifiche di atti e vendite giudiziarie)
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma,
sono inseriti i seguenti:
'Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle
comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli
articoli 133 e 136.'.
2. Al primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le
parole da: 'può sempre eseguire a 'destinatario,' sono sostituite dalle
seguenti: 'esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia
nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure,
se ciò non è possibile,'.
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la
parola: 'l'originale è sostituita dalle seguenti: una ricevuta.
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le parole:
'affigge avviso del depositò sono inserite le seguenti: 'in busta chiusa e
sigillata.
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: 'Salvo quanto
disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o
domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un
procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.';
b) nell'ultimo comma le parole: 'ai commi precedenti sono sostituite dalle
seguenti: 'al primo comma.
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono
soppresse le parole da: ', e mediante fino alla fine del periodo.
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le
parole: 'maggiore celerità sono aggiunte le seguenti: ', di riservatezza o
di tutela della dignità.
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è
aggiunto il seguente: 'L'intimazione di cui al primo comma, se non è
eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è
effettuata in busta chiusa e sigillata.'.
9. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Nell'avviso è omessa
l'indicazione del debitore.
10. All'articolo 570, primo comma, del codice di procedura civile le
parole: 'del debitore,' sono soppresse e le parole da: informazione fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: 'informazioni, anche relative
alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse.
11. All'articolo 14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo
comma, del medesimo codice. ".
12. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, è inserito il seguente:
'Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed
avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli
inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
13. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure,
se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando
la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia
dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al
difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che
provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della
notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla
copia dell'atto;
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
'5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito
consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano
le indicazioni strettamente necessarie.'
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale le parole:
'è scritta all'esterno del plico stesso sono sostituite dalle seguenti: 'è
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3'.
15. All'art. 80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma
1 è sostituito dal seguente:
'1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all'articolo 148, comma 3, del codice.'.
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
'Sulle buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa
desumersi il contenuto dell'atto.';
b) all'articolo 8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole:
'L'agente postale rilascia avvisò sono inserite le seguenti: ', in busta
chiusa, del depositò.
Articolo 175
(Forze di polizia)
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di
comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali trattati dalle forze di polizia, dagli organi di
pubblica sicurezza e dagli altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1,
senza l'ausilio di strumenti elettronici anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente codice, in sede di applicazione del
presente codice possono essere ulteriormente trattati se ne è verificata
l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi dell'articolo 11.
3. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
'Art. 10 (Controlli) 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è
esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono
essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto
attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma
dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del
codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o
l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro
trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la
protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma
dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione
in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di
vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente,
non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate.
L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può
pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo
riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del
luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti
necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o
la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.'.
Articolo 176
(Soggetti pubblici)
1. Nell'articolo 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le
parole: 'mediante strumenti informatici sono inserite le seguenti: ',
fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono'.
2. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, dopo il comma 1 è inserito il seguente: '1-bis. I criteri di
organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.'.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: '1. È istituito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che
opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione
delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con
autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e
con indipendenza di giudizio.'.
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 1993, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: '1. Il Centro
nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione di
regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento,
l'amministrazione del personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la
gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto.'.
6. La denominazione: 'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione contenuta nella vigente normativa è sostituita dalla
seguente: 'Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Articolo 177
(Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali)
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per
esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di applicazione della
disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2. Il comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: '7. L'accesso alle
informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia
dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396.'.
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure
su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del
richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante,
ovvero decorsi settanta anni dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, il quinto comma è sostituto dal seguente: 'Le liste
elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione
della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di
ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale
o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.'.
Articolo 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
1. Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: 'il
Consiglio sanitario nazionale e prima della virgola sono inserite le
seguenti: 'e il Garante per la protezione dei dati personali.
2. All'articolo 5 della legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e
infezione da HIV, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
'1. L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di
un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non
accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria
assistenza e ad adottare ogni misura o accorgimento occorrente per la
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, nonché
della relativa dignità.';
b) nel comma 2, le parole: 'decreto del Ministro della sanità sono
sostituite dalle seguenti: 'decreto del Ministro della salute, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali.
3. Nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
539, e successive modificazioni, in materia di medicinali per uso umano, è
inserito, in fine, il seguente periodo: 'Decorso tale periodo il
farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso
di terzi ai dati in esse contenuti. '.
4. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data
11 febbraio 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo
1997, in materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono
soppresse le lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94, le parole da: 'riguarda anche fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: 'è acquisito unitamente al consenso relativo al
trattamento dei dati personali.
Articolo 179
(Altre modifiche)
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono soppresse le
parole: '; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare e: 'garantire al lavoratore il rispetto
della sua personalità e della sua libertà morale;'.
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono
soppresse le parole: '4,' e ',8'.
3. Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, in materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: ', ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10,
al Garante per la protezione dei dati personali.
4. Dopo l'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è
inserito il seguente:
'Articolo 107-bis. Trattamento di dati personali per scopi storici 1. I
documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi
dell'articolo 107, comma 2, conservano il loro carattere riservato e non
possono essere diffusi.
2. I documenti detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli
Archivi di Stato sono conservati e consultabili anche in caso di esercizio
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, qualora ciò risulti necessario per scopi storici.
Ai documenti è allegata la documentazione relativa all'esercizio dei
diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse ai sensi del medesimo
articolo 13, può essere comunque disposto il blocco dei dati personali,
qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della
dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli interessati e
i dati non siano di rilevante interesse pubblico.".
Articolo 180
(Misure di sicurezza)
1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e
all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 30 giugno 2004.
2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice
dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non
consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure
minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di
cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data
certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di
sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da
evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o
procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i
medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del
codice.
Articolo 181
(Altre disposizioni transitorie)
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004,
in sede di prima applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e
di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è
effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi
dell'articoli 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove
mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articoli 37 sono effettuate entro il 30
aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articoli 39 sono effettuate entro il 30
giugno 2004;
e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina
generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche
in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi
entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è
obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino
alla data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46
e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle
sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore
del presente codice solo su diretta richiesta dell'interessato e
limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione
elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I
sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono
adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice,
abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le
garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire
l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Articolo 182
(Ufficio del Garante)
1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in
sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31
marzo 2004, il Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello
iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di
organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad
enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di
fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel
limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il
personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia
maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno.
Articolo 183
(Norme abrogate)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre 2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli
articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501 .
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano,
altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio
2001, n. 279, in materia di malattie rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di
donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al
parto;
e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre
2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti
di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di
banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in
campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in
materia di diffusione di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge
1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di
conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119,
eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano
nella misura indicata dal medesimo codice.
Articolo 184
(Attuazione di direttive europee)
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla direttiva
96/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e
alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno riferimento a
disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in altre
disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di
taluni dati personali.
Articolo 185
(Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta)
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12,
commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
Articolo 186
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui al presente codice entrano in vigore il 1°
gennaio 2004, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 156,
176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente codice. Dalla medesima data si
osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui agli articoli
149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.