ALLEGATI:
A. 1 CODICE DI DEONTOLOGIA
RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ
GIORNALISTICA.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998,
n. 179)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il
quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione
giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di
deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
Visto il comma 4-bis dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è
applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti
giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al
fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi
e di altre manifestazioni di pensiero;
Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di
deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti
in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante
ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro
il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;
Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante
ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di
sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale
dell'ordine;
Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il
Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da
tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti
dall'attività giornalistica;
Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha
formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal
Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n.
7182 del 30 dicembre 1997;
Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante,
sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996
e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia
e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è
stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13
maggio 1998;
Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha
invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali
modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella
seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n.
1074 dell'8 aprile;
Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli
interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia
trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n.
2210 del 15 luglio 1998;
Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996,
il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, a cura del
Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;
Dispone
La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato
all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e
giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 1998
IL PRESIDENTE
ORDINE DEI GIORNALISTI
CODICE DI DEONTOLOGIA RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ GIORNALISTICA (*).
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Articolo 1
(Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali
della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la
libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica
si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale
per l'esercizio del diritto dovere di cronaca, la raccolta, la
registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e
vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi,
ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito
dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si
differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal
trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti. Su
questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai
paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla
legge n. 675/1996.
Articolo 2
(Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei
giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la
propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta,
salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti
impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e
pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è
tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10,
comma 1, della legge n. 675/1996.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso
redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico,
mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il
luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n.
675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza
il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono
rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali
all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle
relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle
notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma
5, della legge n. 675/1996.
4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo
necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.
Articolo 3
(Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si
estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle
norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
Articolo 4
(Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in
conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla
legge.
Articolo 5
(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista
garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel
rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a
congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti
direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in
pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi
legittimi meritevoli di tutela.
Articolo 6
(Essenzialità dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale
non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione,
anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del
fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto,
nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche
deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul
loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di
informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti.
Articolo 7
(Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi
dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado
di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della
qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano
specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato
come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora,
tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i
limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini
riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se
la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo
i principi e i limiti stabiliti dalla 'Carta di Trevisò.
Articolo 8
(Tutela della dignità delle persone)
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di
cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di
violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o
dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di
giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e
foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi,
salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.
Articolo 9
(Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a
rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza,
religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o
mentali.
Articolo 10
(Tutela della dignità delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei
casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati
analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità
della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza
sociale o pubblica.
Articolo 11
(Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali
riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento
dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della
persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o
pubblica.
Articolo 12
(Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica
il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura
penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi
di cui all'art. 5.
Articolo 13
(Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti,
pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente,
eserciti attività pubblicistica.
2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963,
si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli
elenchi o nel registro.
A. 2 CODICE DI DEONTOLOGIA E
DI BUONA CONDOTTA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI.
(Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, in G.U. 5
aprile 2001, n. 80)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo
De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a
contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l' art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675
, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito
delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e
ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di
ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1 , il
quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno
o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;
Visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999
, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per
i trattamenti di dati per scopi storici;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei
dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più
codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati
personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha
invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del
medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne
comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati,
società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la
volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato
conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da
componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la
consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di
Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali,
dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione
nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del
movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della
storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e
contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni,
della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia
d'Italia dal fascismo alla resistenza;
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione,
anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di
favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali
osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti
interessati;
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha
trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto
in pari data;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati
personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia
di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed
in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996,
nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante;
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere
eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società
scientifiche ed associazioni professionali interessati;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato
all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI PER SCOPI STORICI (*).
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di
carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica
e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti
e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del
diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati
personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti
conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici
ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si
applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di
dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei
soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso
archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non
discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro
nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta,
l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte
di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati
di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico,
i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella
misura per essi compatibile.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni
e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento
dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel
preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o
associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare,
conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito
della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole
interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1,
comma 4;
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a
documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o
di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero;
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su
qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Articolo 3
(Regole generali di condotta)
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li
contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle
quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il
pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per
ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di
regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto
negli artt. 21 e 21-bis del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, come
modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo
d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai
doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri
dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti.
Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della
attività amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui
sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e
le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti.
Articolo 4
(Conservazione e tutela)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal
fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le
pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando
anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze
storiche, amministrative e tecnologiche;
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche
elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente,
in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed
alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli
originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o
deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e
successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a
prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato
ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari
cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la
conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Articolo 5
(Comunicazione e fruizione)
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il
principio della libera fruibilità delle fonti.
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi
al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di
informazione nonché il reperimento delle fonti.
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio
in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire
banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata
sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di
fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle
disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto
tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché
i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.
Articolo 6
(Impegno di riservatezza)
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non
rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via
confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi
privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o
comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle
stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati
personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione
dalla propria attività.
Articolo 7
(Aggiornamento dei dati)
1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati
all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati,
garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la
distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente
acquisita.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in
presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie
di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di
ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni
per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3,
della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a
dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti
nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento
al tempo trascorso.
Articolo 8
(Fonti orali)
1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito,
eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa
semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta
dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore
dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
Articolo 9
(Regole generali di condotta)
1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio,
ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati
di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto
dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone
interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano
i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi
perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi
di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
Articolo 10
(Accesso agli archivi pubblici)
1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno
diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere
riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che
divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli
contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il
termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.
3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può
essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro
dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del
sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le
questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati
istituita presso il Ministero dell'Interno, secondo la procedura dettata
dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui
al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente
che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti
riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della
ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di
presentare ogni altra documentazione utile.
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a
parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della
parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al
comma 4.
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3,
prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire
la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità
delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della
ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi
delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli
interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di
riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio
della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono
rendere facilmente individuabili gli interessati.
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare
dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei
dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono
essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa
autorizzazione.
Articolo 11
(Diffusione)
1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli
interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si
astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e
dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona
identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni
pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie o i dati non
abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n.
281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della
pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati
personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro
complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e
indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la
riservatezza delle persone.
5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma
3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti
l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti
contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini
della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.
Articolo 12
(Applicazione del codice)
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente
codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri
ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché
ad assicurarne il rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze archivistiche
promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.
Articolo 13
(Violazione delle regole di condotta)
1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti
applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice
adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune
misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni
di legge.
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli
utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle
autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei
termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio
dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il
proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di
studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente
codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla
consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono
tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono
segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per
l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
A. 3 CODICE DI DEONTOLOGIA E
DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E
DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO
NAZIONALE.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 16 agosto
1999, n. 191)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà,
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof.
Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni
Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la
Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a
contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta
applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva
adottate dagli Stati membri;
Visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti
anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e
contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di
trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di
ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il
quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno
o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica
e di ricerca scientifica;
Visto l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n.
281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal
codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca
scientifica;
Visto altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto
legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la
garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della
sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al
trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico
nazionale;
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei
dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio
2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più
codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati
personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato
tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi
codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al
Garante entro il 31 marzo 2000;
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento
del 10 febbraio 2000 , con le quali diversi soggetti pubblici e privati,
società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la
volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato
conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra
gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto
nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica -
ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica; Considerato che il testo del codice è stato
oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che
hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000,
n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle
procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al
Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
della legge 28 aprile 1998, n. 125;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001
in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico
nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002
sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;
Vista la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su
mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione
statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico
nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;
Vista la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001
sull'esame preliminare del codice;
Ritenuto opportuno procedere all'esame definitivo del codice di
deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per
scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente
rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10,
comma 6 , del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati
personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;
Sentita la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice
costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati
personali;
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia
di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed
in particolare all' art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996,
nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana a cura del Garante; Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000 , adottato con deliberazione n.
15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
Dispone:
la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che
figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del
Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL PRESIDENTE
IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI
PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI
NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE (*).
(*) In conformità all'articolo 184, comma 2, i riferimenti a disposizioni
della legge n. 675/1996 o ad altre disposizioni abrogate devono intendersi
riferiti alle corrispondenti nuove disposizioni in vigore, secondo la
tavola di corrispondenza.
Preambolo
Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di
carattere personale per scopi di statistica, considerati dalla legge di
rilevante interesse pubblico e fonte dell'informazione statistica
ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all'identità personale.
Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per
scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale,
per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e
documenti internazionali in materia di attività statistica e, in
particolare:
a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con
legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre
2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
c) alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981,
ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
d) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
e) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30
settembre 1997; f) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del
Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.
Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono
chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non
discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare,
nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in
archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti
pubblici.
Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi
statistici effettuati da:
a) enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema
statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale
o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai
rispettivi ambiti istituzionali;
b) strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti
alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano
previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica
attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute
nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281,
e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente
codice.
Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate
nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata
"Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende
inoltre per:
a) "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato
per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e
diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico
nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli
ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
b) "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di
dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
c) "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di
tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che
faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi,
atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
d) "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i
dati trattati.
Articolo 3
(Identificabilità dell'interessato)
1. Agli effetti dell'applicazione del presente codice:
a) un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi
ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente
probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad
una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
b) i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato
afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
risorse economiche;
risorse di tempo;
archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati
identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto
di comunicazione o diffusione;
archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre
a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
risorse hardware e software per effettuare le elaborazioni necessarie per
collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo
anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla
sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al software di
controllo adottati;
conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione,
correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
c) in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi
non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di
probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati
comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi
eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto alla
lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può
derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.
Articolo 4
(Criteri per la valutazione del rischio di identificazione)
1. Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statistici, la
valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti
criteri:
a) si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è
associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero
un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità
statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla
soglia è pari a tre;
b) nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di
riservatezza delle informazioni;
c) i risultati statistici relativi a sole variabili pubbliche non sono
soggetti alla regola della soglia;
d) la regola della soglia può non essere osservata qualora il risultato
statistico non consenta ragionevolmente l'identificazione di unità
statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle
variabili associate;
e) i risultati statistici relativi a una stessa popolazione possono essere
diffusi in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre
fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali
identificazioni;
f) si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in
cui tutte le unità statistiche di una popolazione presentino la medesima
modalità di una variabile.
2. Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che
possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario
per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere
internazionale o comunitario.
3. Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di
identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e
la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono
individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3,
comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati
dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione
statistica.
Articolo 5
(Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati)
1. I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai
sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano
ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma
anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6-bis, comma 1, del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del
trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza
l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la
legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i
seguenti presupposti:
a) l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base
degli elementi previsti per l'informativa;
b) il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati
identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti
irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
c) il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche
sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie
di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.
3. Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati
sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste
telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso
per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può
essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione
dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo
consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.
Articolo 6
(Informativa)
1. Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato
o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono
raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi
possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto
previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio
1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.
2. Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso
l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda
uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto
previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si
considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico
nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare
preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed
accorgimenti.
3. Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla
persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la
parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il
raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine -in relazione all'argomento o
alla natura della stessa- e purché il trattamento non riguardi dati
sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere
fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne
avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di
mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca
deve redigere un documento -successivamente conservato per almeno due anni
dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che
esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge- in cui siano indicate
le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire
l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità
seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni
che avevano giustificato il differimento.
4. Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono
tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un
altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può
essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.
Articolo 7
(Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico
nazionale)
1. Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale
possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati
individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con
gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non
identificabili.
2. La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad
istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche a cui si
applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 10, comma 6,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni
e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori
costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale siano titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai
ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva
dichiarazione di impegno;
d) l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
e) non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello
oggetto della comunicazione;
f) siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e
prelievo di dati siano inibite ai ricercatori che utilizzano il
laboratorio;
g) il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori
che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva
verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle
norme di cui alla lettera c).
3. Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i
dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati
personali a ricercatori operanti per conto di università, altre
istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia
garantito il rispetto delle condizioni seguenti:
a) i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del
sistema statistico nazionale sono titolari;
b) i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
c) la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca
sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
d) nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti
per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche
nel presente codice.
4. È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di
effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti
dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini
di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.
Articolo 8
(Comunicazione dei dati tra soggetti del Sistema statistico nazionale)
1. La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i
soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti
statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del
soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta,
fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.
2. La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra
i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata
richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di
ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2del decreto legislativo
medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire
altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei
principi di pertinenza e di stretta necessità.
3. I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal
soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità
perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi
comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2
del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e
integrazioni.
Articolo 9
(Autorità di controllo)
1. La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente
codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8,
segnalando al Garante i casi di inosservanza.
Articolo 10
(Raccolta dei dati)
1. I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella
selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella
definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo
da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli
interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del
trattamento, secondo le modalità di legge.
2. In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle
disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In
particolare:
a) rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della
raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
b) fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui
all'art. 6 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta
all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando
comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
c) non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di
rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa
autorizzazione;
d) provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle
inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
e) assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di
cui agli articoli 22, 24 e24 bis della legge.
Articolo 11
(Conservazione dei dati)
1. I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo
necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge
e all'art. 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e
successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati
identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari
per: indagini continue e longitudinali;
indagini di controllo, di qualità e di copertura;
definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per
le finalità perseguite.
2. Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati
separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti
livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle
particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Articolo 12
(Misure di sicurezza)
1. Nell'adottare le misure di sicurezza di cui all'art. 15, comma 1, della
Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo,
il titolare del trattamento determina anche i differenti livelli di
accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e
alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.
2. I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in
riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.
Articolo 13
(Esercizio dei diritti dell'interessato)
1. In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge,
l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che
lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o
l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la
natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionati.
2. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 8, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi
spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i
dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali operazioni non
producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati
statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla
variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e
con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme
internazionali comunitarie e nazionali.
Articolo 14
( Regole di condotta)
1. I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi
di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali
trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche
alle seguenti disposizioni:
a) i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi
definiti all'atto della progettazione del trattamento;
b) i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la
dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e
alle istruzioni ricevute;
c) i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si
venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica
o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né
altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
d) il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
e) le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali
devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e
delle tecniche;
f) la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere
favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel
rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
2. I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 sono
tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando
non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto
professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per
garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e
degli incaricati medesimi.
3. I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal
presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o
al titolare del trattamento.
Allegato 1
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO
IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove
designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti
elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito
agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il
superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico
trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata
conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di
autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una
caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un
codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più
credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le
necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata
della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed
uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è
composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento
elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati
sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni
tre mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere
assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono
disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di
gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità
che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito
e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di
trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito
esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale
per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni
scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il
titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici
in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle
copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e
individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro
custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato
dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti
punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai
trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione
di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi
omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente
all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati
necessari per effettuare le operazioni di trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la
sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi
omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e
dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale,
mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con
cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a
prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne
difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati
sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il
salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati
sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se
designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee
informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito
delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità
dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini
della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della
disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al
successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle
misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della
disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto
alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle
modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché
in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi
significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati
personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali
affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per
la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo,
di cui all' art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei
strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e
l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di
evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non
utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere
riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli
stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono
intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso
ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti
elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e
non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le
modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di
consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati
personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I
dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente
all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei
trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il
trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento
deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di
soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione
riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento
effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente
disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio
d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del
documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove
designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi
da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al
controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento
delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti
dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche
per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o
giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo
svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono
controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera
che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono
restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di
chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono
dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di
incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.