|
Decreto
legislativo n. 233
Roma, 30 giugno 1999
Riforma degli Organi Collegiali territoriali
della scuola
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come modificato dall'articolo I', comma 21, della legge 16 giugno 1998,
n. 191 e dall'articolo 9, comma 7, della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
Sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città
e autonomie locali espresso nella seduta del 18 giugno 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 giugno 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Il Presidente della Repubblica
Emana
il seguente decreto legislativo
Art. 1
(Organi collegiali della scuola a livello centrale, regionale e
locale)
1. Nel sistema scolastico nazionale gli organi
collegiali disciplinati dal presente decreto legislativo assicurano, a
livello centrale, regionale e locale, rappresentanza e partecipazione
alle componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua
vita, alle sue attività e ai suoi risultati.
2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono:
a.a livello centrale, il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
b.a livello regionale, i Consigli regionali dell'istruzione;
c.a livello locale, i Consigli scolastici locali.
Art. 2
(Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione)
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione
è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale
dell'istruzione e di supporto tecnico scientifico per l'esercizio delle
funzioni di governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
a. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del
personale della scuola;
b. sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito
denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema
dell'istruzione;
c. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione
definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli
dei diversi tipi e indirizzi di studio;
d. sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro
ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi
su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa
attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di
settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di
relazione al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36
componenti. Di tali componenti:
a. quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta Il
personale delle scuole statali nel consigli scolastici locali; è
garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per
ciascun grado di istruzione.
b. quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi dei
mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'Università, del
lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo
professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di
questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal
CNEL;
c. tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca,
uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle
d'Aosta.
d. tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole
dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive
associazioni.
6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della
Provincia di Bolzano, a norma dell'articolo 9 del testo unificato dei
decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116 e 4
dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un
rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.7 del Decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n.405, come modificato
dal Decreto legislativo 24 luglio 1996 n. 433, quando è chiamato ad
esprimere il parere sul progetto delle due province concernenti la
modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2,
comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'Istruzione artistica superiore il
Consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale
docente e dirigente in servizio presso le Accademie, i Conservatori e
gli Istituti superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di
ministro o di sottosegretario di Stato non sono compatibili con la
carica di consigliere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
1 membri del Consiglio superiore non sono rieleggibili più di una
volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato
eletto nel Consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal
servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a
tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso
alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come
servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i
termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste
unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e
grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del
Consiglio.
Art. 3
(Organi, struttura e funzionamento del Consiglio superiore della
pubblica istruzione)
1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione
dura in carica cinque anni. Il Consiglio elegge nel suo seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza il presidente
è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
2. Il Consiglio elegge altresì l'ufficio di presidenza, al quale
partecipano pariteticamente componenti eletti e nominati.
3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento,
approva il proprio regolamento, nel quale sono tra l'altro disciplinati
i tempi e le modalità di svolgimento dei lavori; la composizione e le
modalità di elezione dell'ufficio di presidenza; l'istituzione e il
funzionamento di commissioni per la trattazione degli affari ordinari e
urgenti; i casi in cui il parere deve necessariamente essere deliberato
dall'assemblea generale.
4. Il Consiglio, oltre che nei casi previsti dal regolamento di cui al
comma 3, si riunisce in assemblea ogniqualvolta ne faccia richiesta il
Ministro o almeno un terzo dei suoi componenti.
5. I pareri sono resi dal Consiglio nel termine ordinario di
quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di
particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non può,
comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di
quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si può
prescindere dal parere.
6. Per la trattazione di specifiche materie il Consiglio può avvalersi
della consulenza di uffici, organi e personale dipendenti dal
l'Amministrazione della pubblica istruzione, nonché di enti da essa
vigilati. Il personale chiamato a partecipare al lavori del Consiglio
usufruisce, nel casi di legge, del trattamento di missione.
7. Il Consiglio si avvale di una segreteria amministrativa e
organizzativa alla quale è preposto un dirigente dell'amministrazione
della pubblica istruzione.
Art. 4
(Consigli regionali dell'istruzione)
1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico
regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il Consiglio
regionale dell'istruzione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed ha
competenze consultive e di supporto all'Amministrazione a livello
regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali,
di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione
e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche
compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al
diritto allo studio, di reclutamento e mobilità del personale, di
attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il Consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui
provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina
sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela
della libertà di insegnamento.
3. Il Consiglio è costituito dai presidenti dei consigli scolastici
locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della
scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti
dai rappresentanti delle scuole pareggiate, panificate e legalmente
riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici
locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella
regione è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al
personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a
50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di
personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un
dirigente scolastico e di un rappresentante del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si
raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
6. All'interno del Consiglio è istituita un'apposita sezione, della
quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per
l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal Consiglio in assemblea generale sono
valide se è presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi
compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico
regionale può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici
giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal
dirigente, si può prescindere dal parere.
8. Il Consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento,
adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri
lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite
commissioni. Il regolamento può prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente
dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla
costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella Regione
Friuli-Venezia Giulia è istituito un consiglio regionale
dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena,
composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali,
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonché da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai
predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5,
6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalità per l'elezione dei componenti dei consigli
regionali sono stabiliti con l'Ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.
Art. 5
(Consigli scolastici locali)
1. I consigli scolastici locali, che sostituiscono i
consigli scolastici distrettuali e provinciali, sono istituiti in
corrispondenza delle articolazioni territoriali dell'amministrazione
periferica, previa intesa con le Regioni e gli enti locali assunta nelle
apposite sedi di concertazione di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I Consigli possono avere sede
presso gli uffici periferici dell'amministrazione, presso istituzioni
scolastiche, ovvero in idonee strutture fornite dagli enti locali,
presso i quali è istituita una apposita segreteria.
2. I consigli scolastici locali durano in carica tre anni. Essi hanno
competenze consultive e propositive nei confronti dell'amministrazione
scolastica periferica e delle istituzioni scolastiche autonome in merito
all'attuazione dell'autonomia, all'organizzazione scolastica sul
territorio di riferimento, all'edilizia scolastica, alla circolazione
delle informazioni sul territorio, alle reti di scuole,
all'informatizzazione, alla distribuzione dell'offerta formativa,
all'educazione permanente, all'orientamento, alla continuità tra i vari
cicli dell'istruzione, all'integrazione degli alunni con handicap,
all'attuazione del diritto allo studio, all'adempimento dell'obbligo di
istruzione e formazione, al monitoraggio dei bisogni formativi sul
territorio, al censimento delle opportunità culturali e sportive
offerte ai giovani.
3. Gli enti locali possono avvalersi, per l'esercizio delle loro
funzioni, della consulenza dei consigli scolastici locali.
4. Il Consiglio è composto da rappresentanti eletti dal personale delle
istituzioni scolastiche del territorio nella proporzione di cui al comma
5, da due rappresentanti del personale direttivo e docente in servizio
presso le scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti
dal personale in servizio nelle medesime scuole, da due rappresentanti
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, da tre
rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle
scuole statali e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute all'atto della elezione degli organi collegiali delle
istituzioni scolastiche, da tre rappresentanti degli studenti designati
dalle Consulte provinciali degli studenti competenti per territorio e da
cinque rappresentanti designati dagli enti Locali, di cui almeno due
designati dalla provincia e da cinque rappresentanti designati dalle
organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Del Consiglio fa parte di diritto il responsabile dell'ufficio
scolastico periferico competente, che può delegare un funzionario, un
dirigente scolastico o un docente.
5. Il numero complessivo dei componenti eletti nel consigli scolastici
locali è determinato in proporzione al numero degli appartenenti al
personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto
personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a
30.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unità di
personale docente per ciascun grado di istruzione, nonché di almeno un
dirigente scolastico e di un rappresentante del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
6. I consigli scolastici locali del Friuli-Venezia Giulia nel cui ambito
sono presenti scuole con lingua di insegnamento slovena, sono integrati
con due rappresentanti del personale delle predette scuole statali; con
un rappresentante del personale delle predette scuole pareggiate
parificate e legalmente riconosciute; con un rappresentante dei genitori
degli alunni e con un rappresentante degli studenti delle predette
scuole.
7. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si
raggiunga la predetta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti.
8. Il Consiglio, all'atto del suo insediamento adotta un regolamento di
organizzazione nel quale disciplina anche la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal rappresentante
dell'amministrazione scolastica.
9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio sono valide se è presente un
terzo dei componenti. Tutti i pareri sono resi nel termine di trenta
giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico può assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici
giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal
dirigente, si può prescindere dal parere.
10. Gli enti locali provvedono alla costituzione, al controllo e alla
vigilanza, ivi compreso lo scioglimento dei consigli scolastici locali a
norma dell'articolo 139, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. I Comuni provvedono per i Consigli il cui ambito
territoriale coincida in tutto o in parte col territorio comunale e le
Province per i Consigli il cui ambito territoriale comprenda il
territorio di più comuni.
11. Le modalità di elezione dei rappresentanti del personale della
scuola sono disciplinate dall'Ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9.
Gli enti locali provvedono direttamente a disciplinare l'elezione e la
designazione dei propri rappresentanti. Nel caso in cui più enti locali
partecipino allo stesso consiglio locale, i rappresentanti da loro
designati sono proporzionali al numero delle istituzioni scolastiche
esistenti nell'ambito territoriale di competenza del consiglio stesso.
Art. 6
(Organi collegiali d'interesse degli enti locali)
1. Il singolo ente locale, con oneri a proprio
carico, può istituire ulteriori organi collegiali, temporanei o
permanenti, con criteri territoriali ovvero per settori scolastici, al
fine di disporre di consulenza adeguata per le scelte di propria
competenza. I raccordi tra amministrazione periferica della pubblica
istruzione e gli enti locali sono definiti in sede di riordino del
Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri di cui alla legge
15 marzo 1997, n. 59.
Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Le disponibilità finanziarie iscritte nel
bilancio del Ministero della pubblica istruzione per il funzionamento
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dei consigli
provinciali e distrettuali sono utilizzate per il funzionamento del
Consiglio superiore della pubblica istruzione e dei nuovi organi
collegiali regionali e locali.
Art. 8
(Disposizioni transitorie e di attuazione)
1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali
funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi
collegiali di cui agli articoli da 1 a 5.
2. Con effetto 1 settembre 2001 gli articoli contenuti nei Capi II, III
e IV, titolo 1 della Parte 1 del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernenti i consigli scolastici
distrettuali e provinciali e il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione sono sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1
a 7 del presente decreto legislativo; sono abrogate tutte le ulteriori
disposizioni contenute nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
nella quali si faccia riferimento a modalità di elezione e di
funzionamento e a competenze del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, dei consigli scolastici provinciali e distrettuali
incompatibili col presente decreto legislativo.
3. Entro la data di cui al comma 2 sono costituiti nuovi organi
collegiali locali e regionali e il Consiglio superiore della pubblica
istruzione.
4. Al termine del secondo anno di funzionamento degli organi collegiali
di cui al presente decreto legislativo il Ministro della pubblica
istruzione, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni
in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e di riordino
dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
procede ad una verifica della funzionalità degli organi collegiali
stessi al fine di predisporre eventuali proposte di modifica della loro
organizzazione e composizione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
|