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DECRETO
LEGGE 12 settembre 1983, n. 463
Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini (G. U. 12 settembre 1983, n. 250),
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (G.
U. 11 novembre 1983, n. 310).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare
immediate misure in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, di emanare disposizioni per vari
settori della pubblica amministrazione e di prorogare taluni termini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 1983;
Emana
il seguente decreto:
Titolo I
MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 1
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro
termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando
le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute
quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed
assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini
unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro
novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme di cui al comma che precede sono versate
distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le
modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico
modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni
interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante
controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello è approvato
con il decreto di cui al comma 1.
3. La codificazione effettuata dall'Amministrazione
finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le
gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni
pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati
entro il 30 giugno 1984.
Art. 2
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate
dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi
comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e
non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle
forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente
denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra
gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme
anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro (1).
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al
versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla
notifica dell'avvenuto accertamento della violazione (1) (2).
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa
senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso
inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l'attestazione delle somme eventualmente versate (2).
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il
corso della prescrizione rimane sospeso (2).
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento
dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed
assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura
inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in
sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la
materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori
sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme
aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n.
272.
3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la
contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai
precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore
imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta,
reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste
dall'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione
delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
5. Entro il 30 novembre 1983, i datori di lavoro che
abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo
successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro
posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La
regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la
denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in
materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di
giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo
ruoli esattoriali. La regolarizzazione è effettuata con versamento in
unica soluzione dei contributi dovuti.
6. Il versamento dei contributi può essere effettuato
anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a
nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione
sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti
dall'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il
mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai
benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione
delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è
effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità
stabilite dall'ente impositore.
6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a
regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga
precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a
condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al
periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.
6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione
straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se
non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso
comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la
continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di
cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui
all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non
superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento
autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione
guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale
in forza.
7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983
si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione
straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione
debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di
cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.
7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa
della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto
dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la
regolarizzazione dell'intera partita debitoria è differito al 31
ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate
a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere
utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della
relativa esposizione.
8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali è differito al 30 novembre 1983 il termine
utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma
dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le
sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 2 del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 1978, n. 467, nonchè i provvedimenti adottati a norma del sesto
comma dell'articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi
assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi
relativi all'anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il
pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi
esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per
le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 16
della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse
entro il 30 aprile 1983.
10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato
di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data
del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata
o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al
presente articolo.
11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano
applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in
cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale,
relativamente alle sole rate non ancora versate.
12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui
al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle
scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed
assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione
del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984.
13. Gli enti previdenziali ed assistenziali impositori
determinano le modalità per i versamenti.
14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si
applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività
commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o
elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie
relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I
relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che
non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive
commissioni, le disposizioni si applicano purchè la denuncia pervenga
entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga
comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa.
15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al
versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale
non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le
denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori
all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352,
convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve
presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati,
delle retribuzioni individuali, nonchè di tutti i dati necessari
all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza
sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30
giugno 1984.
16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il
termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi
provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4
agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.
17. I termini per la presentazione all'Istituto
nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30
giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31
dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la
consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno
1983 il termine del 30 giugno è differito al 30 novembre 1983.
18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano
presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983 le denunce nominative
degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni
previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si
applicano, altresì, le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge
21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro
il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga
scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19. I termini di prescrizione relativi ai contributi
dovuti o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo all'Istituto
nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un
triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è
corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di
lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola.
20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21
dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'articolo 23
della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i
soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'articolo 28 del
testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano
invariati nelle misure ivi previste.
21. Le variazioni di carattere generale del
trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie
di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti
di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti
collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984,
sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di
effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all'articolo
27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge
3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e
successive modificazioni.
22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1°
gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi
della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa
per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli
insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale
recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo
dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua
limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.
23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1°
gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti
ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua,
relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24
semestralità, al saggio del sei per cento annuo.
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(1) L’art. 1, D.L. 3 ottobre 1989, n. 338 ha
sostituito. a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1989, l’originario comma 1 congli attuali commi 1 e 1 bis.
(2) L’art. 1, D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211 ha
sostituito il comma 1-bis con gli attuali commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
Art. 3
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5
della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio
per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali
sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonchè
gli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono
conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli
stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per
esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni
altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o
indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e
l'erogazione delle prestazioni;
b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori,
dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato,
dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di
lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi
e alla erogazione delle prestazioni.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche
esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e
assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di
contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un
documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza.
Essi devono porre la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del
libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore
di lavoro.
3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che
impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti
indicati nel precedente comma 1 l'esercizio dei poteri di vigilanza di
cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da
cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da
L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato.
Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino
evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono
tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione
amministrativa, una somma pari a L. 500.000 per ogni dipendente cui si
riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.
4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente
comma 1, l'amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale
ispettivo è tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra
notizia utile.
5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti
ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di
lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo
è punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del codice penale,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
6. L'ispettorato provinciale del lavoro esercita i
poteri di coordinamento ad esso attribuiti anche mediante programmi
annuali per la repressione delle evasioni contributive in materia di
previdenza e assistenza sociale obbligatoria, sentiti gli istituti
interessati. L'ispettorato provinciale del lavoro riferisce annualmente
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale sull'attività di
coordinamento effettuata (1).
7. (1).
8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo
non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia
giudiziaria.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1) Comma soppresso in sede di conversione.
Art. 4
1. Per l'anno 1983 i contributi base di adeguamento e
per l'anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani,
dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori
diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita
rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione
annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è
altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo
in misura annua pari a quelli di cui all'articolo 14-sexies, secondo
comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione
indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.
2. In attesa della legge di riforma del sistema
pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le
disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3,
secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,
con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per
l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi
autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura
stabilita per l'anno 1983.
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la
pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla
base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli
anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate
secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della
legge 22 febbraio 1973, n. 27.
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura
fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività
commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è
confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e
1983 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.
4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di
malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26
febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti
il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I
contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali
scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si
riferiscono.
5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui
al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31
dicembre 1984.
6. Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi
della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle
singole gestioni; le contribuzioni relative al "Fondo di
accantonamento dell'indennità di anzianità" determinate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982,
n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli
effetti e restano acquisite al "Fondo" stesso.
6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico
degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, è
elevato a L. 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984.
7. Le modalità di versamento dei contributi indicate
dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti
dalle aziende armatoriali.
8. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2
aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della
gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i medici è differito al 31 dicembre 1983.
9. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14,
primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, è riconosciuto per
l'anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali
previste per i lavoratori agricoli con 51 giornate. Agli stessi
lavoratori è riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle prestazioni
previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma
dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101
e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell'anno
rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle
giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore
diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legge
12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11
ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono
riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali
e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli
elenchi anagrafici per l'anno 1982.
10. Ai lavoratori di cui al precedente comma è
riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi
nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge
3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11
marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che
abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate
nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel
1984, 126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali
giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto
considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
11. L'Istituto nazionale della previdenza sociale non
riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10
per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori
autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa
o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell'età di 55
anni per le donne e di 60 per gli uomini.
12. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
sospende l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e
10 in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma
prevalente o di emigrazione all'estero.
13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto
comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1983.
14. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301,
va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei
licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento
anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981,
n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento
speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della
Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il
pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione
possono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
14-bis. L'articolo 35, terzo comma, della legge 5
agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di
cessazione dell'attività aziendale, l'efficacia dei licenziamenti è
sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento
straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di
usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge
medesima.
15. Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23
aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti
nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi
giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili
ovvero settimanali.
16. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23
aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di
sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre
1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili
d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei
supplementi di pensione da liquidare a carico della assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
con decorrenza successiva alla entrata in vigore della stessa legge 23
aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di
cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il
contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è
riferita l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore
di lavoro per gli stessi periodi.
17. L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per
la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale
ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciali,
deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della
situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2,
quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
17-bis. L'articolo 8, primo comma, della legge 12
marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti
familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono
tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la
medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.
18. All'onere valutato in nove miliardi di lire,
derivante dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del decreto
legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella
legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi
del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto
dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive
modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
19. Al fine di concorrere al contenimento
dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali,
considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed
assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della
legge 8 agosto 1977, n. 573, sono ridotte con le seguenti modalità:
a) a decorrere dal 1° febbraio 1983, del 2 per cento
per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b) a decorrere dal 1° gennaio 1984, di un ulteriore
1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le
donne (1).
20. Le riduzioni contributive di cui al precedente
comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, assicurino ai propri dipendenti
trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
21. Per una verifica delle finalità di cui al comma
19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984,
esaminerà l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo,
limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni
delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di
inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo
massimo di tre mesi, dell'indice dei prezzi all'ingrosso della stessa
categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni
minime contrattuali del commercio.
22. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli
elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle
risultanze dell'osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un
rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.
23. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, la riduzione di cui alle lettere a) e b) del
precedente comma 19 non ha più luogo, rispettivamente, a decorrere dal
1° gennaio 1984, nel caso in cui l'andamento dei prezzi al consumo dei
prodotti commercializzati, calcolato secondo quanto indicato dal
precedente comma 21, abbia superato il tasso di inflazione programmato,
rispettivamente, per gli anni 1983 e 1984 (1).
24. Il decreto di cui al precedente comma è emanato
entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
25. All'onere derivante dall'applicazione dei
precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno
finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.
26. Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato,
dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una
ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente
comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori
entrate di cui al presente articolo.
27. Il periodo massimo di concessione dell'indennità
prevista dall'articolo 1 del decreto legge 25 ottobre 1982, n. 796,
convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, è prolungato di altri
dodici mesi.
28. All'onere derivante dall'attuazione del precedente
comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della
gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui
all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1) Comma abrogato dall'art. 31, 7° comma, L. 28
febbraio 1986, n. 41.
Art. 5
1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a
tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di
malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di
attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento
morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle
vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti
economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato
nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi
lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e
l'indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta
giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia
è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente
dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma
si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
5. Il datore di lavoro non può corrispondere
l'indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a
quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie
dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate
indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti
o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui
all'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno
diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi
nell'anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle
prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate
corrispondente a quello risultante dall'anzidetta iscrizione nell'anno
precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i
limiti di durata massima prevista in materia.
7. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23
settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24
aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai
sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Ai fini del presente articolo i periodi di
godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni e di astensione
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai
periodi di lavoro.
9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei
lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di
convenzione di cui all'articolo 8-bis, del decreto-legge 30 aprile 1981,
n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n.
331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati
d'intesa fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. Entro i trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità
sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e
predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno
della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di
reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori
dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti
preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico,
nonchè un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici
per accertamenti specifici.
11. L'omissione degli adempimenti di cui al comma che
precede nel termine fissato comporta l'immediata nomina di un
commissario "ad acta" da parte del competente organo
regionale.
12. Per l'effettuazione delle visite mediche di
controllo dei lavoratori l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste
speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche
amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare
ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.
12-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale,
per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale,
è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
13. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti
la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono
stabilite le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli
secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi
spettanti ai medici.
14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti
assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal
diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a
dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi
quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di
controllo (1).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1) Con sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
presente comma, nella parte in cui non prevede una seconda visita medica
di controllo prima della decadenza del diritto a qualsiasi trattamento
economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo
successivo ai primi dieci giorni.
Art. 6
1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni
sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni
previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non
spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata
ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a
due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo
mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed
effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a
quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del
coniuge per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo
medesimo. Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31
dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito
è elevato a cinque volte il trattamento minimo (1) (2).
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa
di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione
separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della
pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi
agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato,
indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente
attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità
del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare
dell'azienda (2).
2. Qualora il reddito, come determinato ai commi
precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l'integrazione al
minimo è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento
del limite stesso (2).
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai
precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni
l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed è
liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il
trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo,
della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più
remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a
carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo,
l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione
diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito;
nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un
numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e
figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella
afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione,
non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su
quest'ultima pensione.
4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo
comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di
competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile
1977, n. 114.
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di
cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della
perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo
secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui
titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi
successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese
quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono
assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla
cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l'importo della
pensione non integrata è determinato, all'atto della cessazione del
diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore alla data di
decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di
contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti
minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute
(2).
7. L'importo erogato alla data della cessazione del
diritto all'integrazione viene conservato fino al suo superamento per
effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5
dell'importo determinato ai sensi del comma 6.
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31
dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui
all'articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è moltiplicato per
5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
all'articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso
l'importo mensile della pensione così determinata non può superare nè
il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a
pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote
di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nè l'importo
del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E', tuttavia, fatto salvo
l'eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della
prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore
del presente decreto.
9. In attesa della riforma del sistema pensionistico,
per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva
al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in
sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1°
gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all'articolo 3,
comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno
1965.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983
per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche
gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di
decorrenza della pensione.
10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni
aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base
versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono
rivalutati secondo l'anno di riferimento con i seguenti coefficienti:
1979.................................................
1,2038
1980.................................................
1,1346
1981.................................................
1,3003
1982.................................................
1,2731
1983.................................................
1,2126
10-ter. trattamenti minimi dei lavoratori autonomi
sono rivalutati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e successive modificazioni e integrazioni.
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del
contributo capitario di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975,
n. 160, non modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per
l'anno 1983.
11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più
titolari.
11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino
a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non
spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a
titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, ancorchè il fatto costituisca reato.
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione
al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione
non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi
vigenti, l'integrazione stessa è annullata o rideterminata nella misura
effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere
recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa
vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono
procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in
eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(1) Periodo aggiunto dall’art. 11, L. 24 dicembre
1993, n. 537.
(2) L’art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 ha così
sostituito gli originari commi 1 e 2 con gli attuliali commi 1, 1-bis e
2. La lett. b) del comma 1 è stata successivamente così modificata
dall’art. 2, comma 14, L. 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 7
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare
ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle
prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a
quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in
base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che
risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali
settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del
trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato. A
decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984,
il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura
minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non
può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in
vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
2. In caso contrario viene accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si
ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o
accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui
al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando
l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente
tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento
figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso
nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorativa o accreditata
figurativamente compresa nell'anno.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del
diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali è previsto un
requisito contributivo, a carico dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
4. Per l'anno in cui cade la decorrenza della
pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai
lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell'anno stesso
e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme
di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel
periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa
o che abbiano dato luogo all'accreditamento figurativo. Lo stesso
criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e
assistenziali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del
presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai
periodi di servizio militare o equiparato.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo e il
secondo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:
"Ai fini del diritto alle prestazioni
assicurative a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da
accreditare al lavoratore è pari a quello delle settimane lavorate o
comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la
contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna
settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di
24 ore lavorative.
In caso contrario sarà accreditato un numero di
contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che
si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre
solare per l'importo contributivo corrispondente a 24 ore
lavorative".
7. A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'importo minimo
della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi
volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media
della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore
alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
8. L'importo del contributo volontario minimo dovuto
da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti è quello che si ottiene applicando alla
retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in
vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando
quanto disposto dal comma 2 dell'art. 4 in materia di contribuzione
base, tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con
i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie
tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo è
ragguagliato al mese (1).
9. Ai fini dell'accertamento del diritto e
dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle
pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti
degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31
dicembre 1983, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
il requisito minimo di contribuzione annua è elevato a 270 giornate di
contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il
requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai
agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle
coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità
ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità.
Per il conseguimento dello stesso diritto è altresì richiesto il
requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di
categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia;
1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui
almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione (2).
10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere
riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30
giornate di contribuzione effettiva.
11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi
al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell'anno sussista anche
contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà
valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane
superiore a 52.
12. I contributi versati o accreditati relativamente
al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero
inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti
2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.
12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al
comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270
contributi giornalieri per anno.
13. I lavoratori agricoli che non raggiungano
nell'anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri,
possono effettuare versamenti volontari per l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad
integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del
predetto numero.
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(1) L'art. 18, L. 2 agosto 1990, n. 233, ha abrogato,
a decorrere dal 1° luglio 1990, il secondo periodo del presente comma.
(2) L'art. 9-ter, comma 4, D.L. 1° ottobre 1996, n.
510, ha interpretato autenticamente il presente comma nel senso che ai
fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli
operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità
assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate,
con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per
malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L’anno di
contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a
pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.
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