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Decreto
Ministeriale n. 127
Roma,
2 dicembre 2002
Visto
il D.P.R. 28 aprile 1998 n. 351 con il quale è stato emanato il
regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di
trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma
dell'art. 20 comma 8 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art.
1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che il
Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il
termine entro il quale, annualmente, il personale del comparto
scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di
dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che,
in base al comma 4 del citato art. 1, per le domande di
trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509,
commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto
legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di
cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia
ottenuto la permanenza in servizio al compimento del 65° anno
di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito per
le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di
collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di
servizio utile al pensionamento;
Considerato
che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve essere
fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario
della mancata maturazione del diritto al trattamento di
pensione;
Considerata
l'esigenza di individuare i termini che, per la loro connessione
con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle
disponibilità dei posti e la mobilità del personale, siano
coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva
assegnazione del personale alle singole scuole e classi;
Visto il
C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il
personale dell'area V della Dirigenza scolastica sono state
convenute norme e procedure particolari per le cessazioni dal
servizio del personale incluso in detta area.
Decreta
Art.1
- Per il personale, docente, educativo, amministrativo, tecnico
e ausiliario della scuola, nonché per i Dirigenti Scolastici,
limitatamente a quanto non previsto dal C.C.N.L. 1/3/2002 citato
in premessa, è fissato al 10 gennaio 2003 il termine per la
presentazione delle domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie
dal servizio, di trattenimento in servizio a qualsiasi titolo,
oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere, per gli
effetti, dal 1° settembre 2003, nonché per la eventuale revoca
di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2003 si applica anche al
personale che intenda cessare anticipatamente rispetto alla data
finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio,
e da quello che intenda chiedere la trasformazione del rapporto
di lavoro in tempo parziale, con contestuale riconoscimento del
trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n.
331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Art.2 - L'accertamento del diritto
al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti
dovrà essere effettuato entro le scadenze che saranno previste
per l'acquisizione al sistema informatico delle domande di
cessazione. Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi
necessari per la comunicazione dell'eventuale mancata
maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario,
che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni.
Art.3 - L'accettazione delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio e di
trattenimento in servizio si intende avvenuta alla scadenza del
termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del provvedimento
formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1,
l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo
nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso
un procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio
sia ritardato per procedimento disciplinare in corso,
l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Art. 4 - I Dirigenti, per quanto da
loro richiesto, provvederanno ad inoltrare le relative istanze
direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
IL
MINISTRO
F.to Moratti |