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IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Decreto Ministeriale
Roma, 30 ottobre 2003
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, con il quale è stato
emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di
quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20 comma 8 della
legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il quale prevede che
il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio decreto, il termine
entro il quale, annualmente, il personale del comparto scuola con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento o di dimissioni volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art. 1, per le
domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'art. 509,
commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16
aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal servizio presentate
dal personale che abbia ottenuto la permanenza in servizio al compimento
del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso termine finale stabilito
per le istanze di dimissioni volontarie dal servizio e di collocamento a
riposo per raggiungimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1, deve
essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario
della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;
Considerata l'esigenza di individuare i termini che, per la loro
connessione con le altre operazioni riguardanti la rilevazione delle
disponibilità di posti e la mobilità del personale, siano coerenti con
le cadenze operative finalizzate alla tempestiva assegnazione del
personale alle singole scuole e classi;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel quale, per il
personale dell'area V della Dirigenza scolastica sono state convenute
norme e procedure particolari per la cessazione dal servizio del personale
incluso in detta area.
DECRETA
| Art. 1 |
Per il personale, docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, nonché per i
dirigenti scolastici, limitatamente a quanto non previsto dal
C.C.N.L. 1.3.2002 citato in premessa, è fissato al 10 gennaio
2004 il termine per la presentazione delle domande di collocamento
a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi
titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di età, a valere,
per gli effetti, dal 1° settembre 2004, nonché per la eventuale
revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2004 si applica anche al
personale che intenda cessare anticipatamente, rispetto alla data
finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio, e
da quello che intenda chiedere la trasformazione del rapporto di
lavoro in tempo parziale, con contestuale riconoscimento del
trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n.
331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
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| Art. 2 |
L'accertamento del diritto al trattamento
pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere
effettuato entro le scadenze che saranno previste per
l'acquisizione al sistema informatico delle domande di cessazione.
Tali scadenze dovranno tener conto anche dei tempi necessari per
la comunicazione dell'eventuale mancata maturazione del diritto a
pensione al personale dimissionario, personale che potrà ritirare
la domanda entro cinque giorni.
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| Art. 3 |
L'accettazione delle domande di collocamento a
riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni
volontarie dal servizio e di trattenimento in servizio si intende
avvenuta alla scadenza del termine di cui all'art. 1, senza
l'emissione del provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1,
l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo
nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un
procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio
sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare
in corso, l'accettazione delle domande stesse è disposta con
effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
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| Art. 4 |
I Dirigenti Scolastici, per quanto da loro
richiesto, provvederanno ad inoltrare le relative istanze
direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
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Roma, lì 30 ottobre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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