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Decreto Presidente
della Repubblica 11 gennaio 2001, n.101
(in GU 5 aprile 2001, n. 80)
Regolamento recante norme di
modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
351, sulla semplificazione in materia di cessazione dal servizio e di
trattamento di quiescenza del personale della scuola
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 351;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23
ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
Cessazione dal servizio
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 e' anteposto il
seguente:
"01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del
comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla
data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine
del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un
provvedimento formale dell'Amministrazione.".
Art. 2.
Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 351
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, le parole: "un
anno" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 351
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, dopo le parole:
"articoli 509" le parole: "comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1 e 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 37
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri". Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore
delle norme regolamentari. (Omissis).".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20: "8. In sede di prima
attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e
modalita' di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici,
sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le
seguenti materie: a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; b)
composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di
rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto
dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta; c) interventi per il
diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate
a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi,
a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della
contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche' a
definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle
effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le
competenti Commissioni parlamentari; d) procedure per il conseguimento
del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di
approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art.
5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e) procedure per
l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e
legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado". Si riporta il testo dell'art. 509: "Art. 509
(Collocamento a riposo per raggiunti limiti d'eta'). - 1. Il personale
di cui al presente titolo e' collocato a riposo d'ufficio dal 1
settembre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno
di eta'; a domanda, dal 1 settembre successivo al compimento del
quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento. 2. Il personale in
servizio al 1 ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per
limiti di eta' e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio
richiesto per il massimo della pensione, puo' essere trattenuto in
servizio fino al conseguimento della pensione nella misura massima e non
oltre il settantesimo anno di eta'. 3. Il personale, che, al compimento
del sessantacinquesimo anno di eta', non abbia raggiunto il numero di
anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, puo' essere
trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima
e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. 4. Abrogato. 5. Al
personale di cui al presente titolo e' attribuita, come alla generalita'
dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici,
la facolta' di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata
in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di
un biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposto per essi
previsti. 6. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza la
decorrenza per il collocamento a riposo del personale rimane fissata al
1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia
stato assunto prima
della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517,
ovvero successivamente alla data medesima.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351,
reca: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di
quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal
presente regolamento: "Art. 1 (Cessazione dal servizio). - 01. I
collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto
"Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono
dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di
compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del
periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un
provvedimento formale dell'Amministrazione.1. I collocamenti a riposo a
domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al
pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto
"Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono
dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in
cui la domanda e' stata presentata. 2. Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione e' stabilito il termine entro il quale, annualmente,
il personale di cui al comma 1 puo' presentare o ritirare la domanda di
collocamento a riposo o di dimissioni. 3. La domanda di collocamento a
riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende
accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data
s'intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni
successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall'amministrazione in
quanto e' in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui
l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da
intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di
accoglimento da parte dell'amministrazione. 4. Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio
presentate ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' alle
domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia
ottenuto il predetto trattenimento. 5. L'amministrazione e' tenuta a
verificare, entro apposita data che e' fissata dal decreto di cui al
comma 2, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di
quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale
diritto, l'amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al
fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla
comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la
domanda non puo' essere ritirata. L'amministrazione e' esonerata dal
predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella
domanda di dimissioni, la volonta' di
interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente
dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.".
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente
regolamento: "Art. 3 (Disposizioni transitorie). - 1. Il personale
della scuola che abbia gia' presentato la dichiarazione dei servizi e
periodi di cui all'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i
provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, puo', entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o
integrare la predetta dichiarazione.".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, come modificato dal presente
regolamento: "Art. 4 (Abrogazioni). - 1. Ai sensi dell'art. 20,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti
disposizioni: articoli 509, commi 1 e 4, 510 e 580 del testo unico,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'art. 1,
comma 74, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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