DPR
30/09/1963 n.1409
Decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (in G.U. 31
ottobre, n. 285).
Norme
relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica:
Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al
Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al
personale degli archivi di Stato;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo
1
É
compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:
a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari;
2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi
dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del
servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato
abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per
altro titolo; b)
esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2)
sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari,
(1) possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.
L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà
di consultare, ai fini della ricerca scientifica e dei servizi di
documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b)
del precedente comma. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29
novembre 1963, n. 310]
Articolo
2 Direzione generale degli archivi di Stato.
Per l'attuazione dei compiti stabiliti dal precedente articolo è
istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale degli
archivi di Stato.
Articolo
3 Organi preposti alla conservazione.
Gli
organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti
di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 sono:
a) l'archivio centrale dello Stato, con sede in Roma;
b) gli archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia.
In non più di quaranta Comuni, nei quali esistano archivi statali
rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni
di archivio di Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su
conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.
Articolo
4 Organi preposti alla vigilanza.
Gli
organi che provvedono alla vigilanza sugli archivi di cui alla lettera
b) del primo comma dell'art. 1 sono le sovrintendenze archivistiche,
le sedi e circoscrizioni delle quali sono stabilite nella tabella A
annessa al presente decreto.
Articolo
5 Composizione.
É
istituito presso il Ministero dell'interno il Consiglio superiore
degli archivi. Il
Consiglio è composto da:
a) il Ministro per l'interno, presidente. Il Ministro può
delegare alla presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o
uno dei due vice presidenti di cui al comma quarto;
b) quattro componenti scelti tra persone particolarmente
competenti in discipline archivistiche, storiche o amministrative;
c) un componente designato dall'Accademia dei lincei, uno
designato dalla Giunta centrale degli studi storici, e quattro
professori di ruolo di discipline storiche o di discipline ausiliarie
della storia nella scuola speciale per archivisti e bibliotecari
presso le Università degli studi o nelle Facoltà di lettere e
filosofia, o di giurisprudenza, o di scienze politiche, o di economia
e commercio, o di Magistero delle Università degli studi, designati
dal Ministero della pubblica istruzione;
d) quattro impiegati della carriera direttiva
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivestano qualifica
non inferiore a quella di direttore, designati mediante elezioni dagli
impiegati della medesima carriera.
Il direttore generale degli archivi di Stato e il
sovrintendente all'archivio centrale dello Stato fanno parte di
diritto del Consiglio. Il
Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza di voti, due vice
presidenti. Sono
chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni del Consiglio,
con voto consultivo, rappresentanti delle Amministrazioni statali,
quando vengano trattate questioni che interessano le Amministrazioni
stesse. I
componenti non di diritto del Consiglio sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Se durante il triennio si verificano vacanze nei posti
riservati ai componenti elettivi, vengono nominati, per la restante
durata di esso, coloro che seguivano immediatamente, per numero di
voti, nella graduatoria dei candidati.
Le funzioni di segretario del Consiglio sono disimpegnate da un
impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi
di Stato che rivesta una qualifica non inferiore a quella di
sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Articolo
6 Competenze.
É
compito del Consiglio superiore degli archivi dare parere su tutte le
questioni di carattere generale attinenti all'organizzazione e al
funzionamento degli archivi di Stato, delle Sovrintendenze
archivistiche, degli archivi delle Amministrazioni statali e degli
enti pubblici. In
particolare, sono sottoposti all'esame del Consiglio per il parere:
a) i progetti di legge e di regolamenti attinenti agli oggetti
indicati nel comma precedente;
b) i programmi delle scuole di cui al capo IV, nonchè dei
corsi di formazione e di perfezionamento per il personale
dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
c) il metodo e i criteri generali dell'ordinamento degli
archivi e dei lavori archivistici in genere;
d) la disciplina dell'esercizio della vigilanza attribuita allo
Stato sugli archivi privati di notevole interesse storico;
e) la nomina del sovrintendente all'archivio centrale dello
Stato.
Articolo
7 Riunioni.
Il
Consiglio superiore degli archivi si riunisce in sessione ordinaria
tre volte l'anno all'inizio di ciascun quadrimestre, e in sessione
straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario o ne
sia fatta motivata richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
In una delle sessioni ordinarie vengono sottoposti all'esame
del Consiglio la relazione annuale sull'attività dell'Amministrazione
degli archivi di Stato, programmi per l'ulteriore svolgimento di essa
e la situazione del personale.
Articolo
8 Giunta del Consiglio.
In
seno al Consiglio è costituita una Giunta composta da:
a) Il Ministro, presidente. Il Ministro può delegare alla
presidenza un Sottosegretario di Stato per l'interno o uno dei due
vice presidenti;
b) i due vice presidenti;
c) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
d) tre consiglieri, uno per ciascuna delle categorie indicate
nelle lettere b), c ), d) del secondo comma del ricordato art. 5,
designati dal Consiglio. Le
funzioni di segretario della Giunta sono disimpegnate dal segretario
del Consiglio.
Articolo
9 Competenze della Giunta.
É
compito della Giunta:
a) esercitare le attribuzioni che il testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, conferisce al Consiglio di amministrazione per il
personale della carriera direttiva avente qualifiche non superiori a
quelle di ispettore generale o di sovrintendente-direttore capo di 1ª
classe, e per quello delle carriere di concetto ed esecutiva.
Nell'esercizio di tali attubuzioni la Giunta è integrata da due
rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di
Stato da nominarsi all'inizio di ogni triennio con le modalità
previste dall'art. 146 del citato testo unico;
b) dar parere in tutti i casi previsti dalle leggi e dai
regolamenti. In
particolare, sono sottoposti all'esame della Giunta per il parere:
1) le proposte di scarto di documenti ai sensi dell'art. 26;
2) le autorizzazioni alla comunicazione ai privati di documenti
non compresi tra quelli dichiarati dalla legge consultabili senza
limitazioni; 3)
le proposte di acquisto di documenti di particolare importanza;
4) i trasferimenti a carattere permanente da uno ad altro
archivio di Stato;
5) le richieste di prestito di documenti per l'estero.
La Giunta può inoltre provvedere su questioni di competenza
del Consiglio, allorchè l'urgenza sia tale da non consentire
l'immediata convocazione di questo. In tali casi le deliberazioni
adottate dalla Giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio
nella prima seduta successiva.
Articolo
10 Riunioni della Giunta.
La
Giunta del Consiglio superiore degli archivi si riunisce in via
ordinaria quattro volte l'anno all'inizio di ciascun trimestre e in
via straordinaria ogni qualvolta il Ministro lo ritenga necessario.
Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera a) del
primo comma dell'art. 9, valgono le disposizioni dell'art. 9 della
legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Articolo
11 Comitato per le
pubblicazioni.
In
seno al Consiglio è costituito un Comitato per le pubblicazioni
composto da: a)
i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
c) tre consiglieri designati dal Consiglio.
Del Comitato fa altresì parte il capo dell'ufficio studi e
pubblicazioni della Direzione generale degli archivi di Stato, che
esercita anche le funzioni di segretario.
É compito del Comitato dare parere sulle pubblicazioni che
sono edite a cura dell'Amministrazione degli archivi di Stato.
Possono essere chiamate di volta in volta a partecipare alle
sedute del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente
esperte nelle materie da trattare, anche estranee al Consiglio.
Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi.
Articolo
12 Commissione per la fotoriproduzione dei documenti.
In
seno al Consiglio è costituita una Commissione per la
fotoriproduzione dei documenti composta da:
a) i due vice presidenti, il più anziano dei quali presiede;
b) i componenti di diritto di cui al terzo comma dell'art. 5;
c) tre consiglieri designati dal Consiglio.
Della Commissione fa altresì parte il direttore della
divisione della fotoriproduzione, legatoria e restauro della Direzione
generale degli archivi di Stato, che esercita anche le funzioni di
segretario. Sono
chiamati di volta in volta a partecipare alle riunioni della
Commissione, con voto consultivo, rappresentanti di altre
Amministrazioni quando sono trattate questioni che interessano le
Amministrazioni stesse. É
compito della Commissione:
a) fissare i criteri generali per la fotoriproduzione dei
documenti degli archivi dello (1) Stato e degli enti pubblici;
b) dar parere sui progetti di legge e di regolamenti attinenti
alla fotoriproduzione dei documenti di archivio;
c) dar parere su tutte le questioni che le siano sottoposte dal
Ministro per l'interno;
d) determinare, sulla base dei relativi costi, le tariffe delle
fotoriproduzioni e delle copie ottenute mediante procedimenti
meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di
terzi. Le tariffe sono approvate e rese esecutive con decreto del
Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per il tesoro e per
le finanze. La
Commissione per la fotoriproduzione si riunisce almeno una volta ogni
sei mesi. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 29 novembre 1963, n.
310]
Articolo
13 Validità delle
adunanze e delle deliberazioni.
Per
la validità delle adunanze del Consiglio, della Giunta, del Comitato
per le pubblicazioni e della Commissione per la fotoriproduzione dei
documenti è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
rispettivi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza
assoluta di voti: in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le deliberazioni e i pareri concernenti persone sono adottati a
scrutinio segreto. Per
la validità delle deliberazioni della Giunta quando esercita le
attribuzioni di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 9 è
necessaria la presenza di almeno i due terzi dei componenti.
Articolo
14 Scuole presso gli
archivi di Stato e corsi per il personale.
Presso
gli archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente
decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e
diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica,
paleografia e diplomatica.
Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle
scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del
Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica
istruzione e per il tesoro.
Per lo svolgimento dei (1) corsi previsti dagli articoli 150 e
151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'Amministrazione degli
archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente
articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e
bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con
l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. (1)
[Così rettificato in Gazz. Uff., 28 gennaio 1964, n. 23]
Articolo
15 Centro di
fotoriproduzione, legatoria e restauro.
É
istituito, con sede in Roma, il Centro di fotoriproduzione, legatoria
e restauro degli archivi di Stato.
É compito del Centro:
a) studiare e sperimentare le attrezzature ed i procedimenti da
usare nel servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro;
b) curare l'addestramento del personale dell'Amministrazione
degli archivi di Stato addetto al servizio di fotoriproduzione,
legatoria e restauro mediante corsi di preparazione, di aggiornamento,
di perfezionamento, di specializzazione e di qualificazione tecnica.
Ai corsi possono essere ammessi anche impiegati di altre
Amministrazioni dello Stato, a spese delle Amministrazioni stesse;
c) esercitare la vigilanza sulle attrezzature e sui
procedimenti tecnici delle sezioni di cui all'art. 16;
d) gestire gli impianti mobili per la fotoriproduzione e la
disinfestazione. La
direzione del Centro è affidata ad un impiegato della carriera
direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta
qualifica non inferiore a quella di sovrintendente-direttore capo di 2ª
classe.
Articolo
16 Sezioni di
fotoriproduzione.
Presso
gli archivi di Stato, che sono elencati nel regolamento di esecuzione
del presente decreto in numero non superiore a quaranta, sono
istituite sezioni di fotoriproduzione. Il regolamento indica anche,
fra i quaranta predetti, dieci archivi in cui alla sezione di
fotoriproduzione è annesso un laboratorio di legatoria, e altri dieci
in cui è annesso un laboratorio di legatoria e restauro.
Articolo
17 Schedario nazionale
degli archivi fotoriprodotti.
Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici danno
notizia della fotoriproduzione dei propri archivi rispettivamente al
sovrintendente all'archivio centrale dello Stato, ai direttori degli
archivi di Stato e ai sovrintendenti archivistici competenti, che
provvedono ad informare il centro di fotoriproduzione, legatoria e
restauro degli archivi di Stato.
Presso l'archivio centrale dello Stato è istituito lo
schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti.
Articolo
18 Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e
degli enti pubblici.
Gli
archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico.
Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Provincie o ai
Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico.
I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni,
alle Provincie e ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che
appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.
Articolo
19 Tutela dei documenti dello Stato.
Spetta ai sovrintendenti archivistici la tutela dei documenti
appartenenti allo Stato che si trovino fuori degli archivi dello
Stato. La tutela è
esercitata nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 823 del
Codice civile.
Articolo
20 Tutela dei documenti degli enti pubblici.
I sovrintendenti archivistici, qualora accertino che documenti
di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui, ne
informano immediatamente l'ente proprietario perchè provveda alla
tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore
l'obbligo di restituire i documenti all'ente.
Articolo
21 Limiti alla consultabilità dei documenti.
I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente
consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi
alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili
50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni
puramente private di persone, che lo diventano dopo 70 anni. I
documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data
della conclusione del procedimento.
Il Ministro per l'interno, previo parere del direttore
dell'archivio di Stato competente e udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la
consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della
scadenza dei termini indicati nel comma precedente.
I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati
negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o
lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina
stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in
eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia
porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei
documenti dell'ultimo settantennio. Tale liminzione, come pure quella
generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei
depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona
da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti
degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando
si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano
interessati per il titolo d'acquisto.
Articolo
22 Estensione delle norme
contenute nell'articolo precedente.
Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, in
quanto non siano in contrasto con gli ordinamenti particolari:
a) agli archivi correnti e di deposito degli organi
legislativi, giudiziari e amministrativi dello Stato;
b) agli archivi degli enti pubblici.
Articolo
23 Versamenti.
Gli organi indicati nel n. 2) della lettera a) del primo comma
dell'art. 1 versano ai competenti archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di
estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita della classe
cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili
ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale
anteriormente all'ultimo centennio.
Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento. Nessun
versamento può essere ricevuto se non siano state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per i versamenti sono a carico delle
Amministrazioni che li effettuano.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
Ministero degli affari esteri.
Articolo
24 Archivi degli uffici statali soppressi.
Gli archivi degli uffici statali soppressi sono versati ai
competenti archivi di Stato.
Articolo
25 Commissioni di
sorveglianza.
Presso gli uffici centrali, interregionali, regionali,
interprovinciali e provinciali delle Amministrazioni dello Stato,
esclusi i Ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli
uffici giudiziari non inferiori ai tribunali sono istituite
Commissioni di sorveglianza sui rispettivi archivi, composte dal capo
dell'ufficio o da un suo delegato, da un impiegato della carriera
direttiva del medesimo ufficio, che disimpegna anche le funzioni di
segretario, dal sovraintendente all'archivio centrale dello Stato o
dal direttore dell'archivio di Stato competente per territorio o da
impiegati della carriera direttiva dei propri archivi da essi
delegati. É
compito delle Commissioni:
a) esercitare la sorveglianza sulla conservazione e
l'ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e
degli altri strumenti di consultazione;
b) esercitare le funzioni di Commissioni di scarto;
c) esercitare la sorveglianza sulla applicazione delle norme
dettate dalla Commissione per la fotoriproduzione di cui all'art. 12;
d) curare la preparazione dei versamenti nei competenti archivi
di Stato. Le
Commissioni istituite presso gli uffici centrali curano altresì la
compilazione e l'aggiornamento dei massimari di scarto.
Le Commissioni sono nominate per un triennio con decreto del
Ministro da cui dipende l'ufficio interessato e si riuniscono almeno
due volte l'anno e ogni qual volta sia richiesto dal capo dell'ufficio
o dal rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato.
Per ogni seduta cui partecipano viene corrisposto ai componenti
la Commissione un gettone di presenza nella misura stabilita dalle
disposizioni in vigore. La relativa spesa fa carico alle
Amministrazioni presso le quali sono costituite le Commissioni.
Articolo
26 Scarto di documenti conservati negli archivi di Stato.
Il Ministro per l'interno può consentire, su conforme parere
della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, lo scarto di
documenti conservati negli archivi di Stato.
Articolo
27 Scarto di documenti
degli uffici dello Stato.
Il Ministro per l'interno, sentita, se lo ritiene necessario,
la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, decide sulle proposte
di scarto formulate dalle Commissioni di cui all'art. 25.
Gli uffici dello Stato ai quali non si applica l'art. 25
provvedono a costituire, con le medesime norme stabilite da detto
articolo, e fatta sempre eccezione per i Ministeri degli affari esteri
e della difesa, apposite Commissioni ogni volta che si rende
necessario effettuare operazioni di scarto.
Anche sulle proposte formulate dalle Commissioni di cui al
precedente comma decide il Ministro per l'interno, sentita, se lo
ritiene necessario, la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Articolo
28 Ricerche di studio.
Le ricerche e letture per ragioni di studio di documenti
conservati negli archivi di Stato sono gratuite.
Articolo
29 Richieste per ragioni
non di studio.
Le richieste di lettura e copia od estratti di documenti
conservati negli archivi di Stato fatte dagli enti pubblici e dai
privati per ragioni che non siano di studio devono essere redatte in
carta bollata. Il
direttore dell'archivio di Stato appone sulle richieste il nulla osta
che è assoggettato ad imposta di bollo nella misura di L. 200 ed a
hssa di concessione governativa nella misura di L. 300 per la
richiesta di lettura dei documenti, e di L. 600 per il rilascio della
copia od estratto dei documenti stessi.
I suddetti tributi devono corrispondersi mediante applicazione
di marche sulle richieste di lettura dei documenti o di rilascio della
copia dei documenti stessi.
Le copie od estratti dei documenti sono redatti in carta
bollata. Restano
salve le esenzioni in materia di imposta di bollo previste dalla
tabella allegato B, annessa al decreto del Presidente della Repubblica
25 giugno 1953, n. 492. I
privati sono esenti dall'imposta di bollo per le richieste di lettura
e di copia od estratto nonchè per il rilascio delle copie od estratti
dei documenti di loro proprietà volontariamente depositati presso gli
archivi di Stato. Le
domande e le copie, esenti dall'imposta di bollo, sono esenti anche
dalla tassa di concessione governativa.
Articolo
30 Obblighi degli enti.
Gli enti pubblici hanno l'obbligo di:
a) provvedere alla conservazione e all'ordinamento dei propri
archivi; b)
non procedere a scarti di documenti senza osservare la procedura
stabilita dall'art. 35;
c) istituire separate sezioni di archivio per i documenti
relativi ad affari esauriti da oltre 40 anni, redigendone l'inventario
che deve essere inviato in triplice copia alla sovrintendenza
archivistica, la quale provvede a trasmetterne una all'archivio di
Stato competente per territorio e un'altra all'archivio centrale dello
Stato. Prima del passaggio dei documenti alle sezioni separate
d'archivio devono essere effettuate le operazioni di scarto;
d) consentire agli studiosi, che ne facciano richiesta, tramite
il competente sovrintendente archivistico, la consultazione dei
documenti conservati nei propri archivi e che siano consultabili ai
sensi degli articoli 21 e 22.
Per l'attuazione di quanto disposto dalla lettera c) gli enti
pubblici possono riunirsi in consorzio, affidando ad un unico
impiegato la direzione delle sezioni separate d'archivio.
Articolo
31 Direzione delle
sezioni separate d'archivio.
La Direzione delle sezioni separate d'archivio di cui alla
lettera c) del primo comma dell'art. 30 deve essere affidata a
impiegati che siano in possesso del diploma conseguito nelle scuole di
archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli archivi
di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari
istituite presso le Università degli studi, allorchè si tratti di:
a) archivi delle Regioni a statuto speciale e a statuto
ordinario; b)
archivi delle Provincie;
c) archivi dei Comuni capoluoghi di Provincia;
d) consorzi di cui al secondo comma dell'art. 30;
e) archivi che il Ministro per l'interno, su proposta del
sovrintendente archivistico competente e udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi, giudichi di particolare importanza.
Articolo
32 Archivi degli enti estinti.
Nel caso di estinzione di enti pubblici i rispettivi archivi
sono versati nei competenti archivi di Stato, a meno che non se ne
renda necessario il trasferimento in tutto o in parte, ad altri enti
pubblici.
Articolo
33 Inadempienza degli
enti.
In caso di totale o parziale inadempienza, da parte degli enti,
agli obblighi loro posti dagli articoli 30 e 31, il sovrintendente
archivistico assegna ad essi un congruo termine perchè vi adempiano.
Trascorso questo infruttuosamente, il Ministro per l'interno, su
proposta del sovrintendente, ordina il deposito, negli archivi di
Stato competenti, di quella parte degli archivi degli enti che
costituiscono, o che avrebbero dovuto costituire, la sezione separata
di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.
Qualora l'inadempienza consista nella mancata istituzione della
predetta sezione, il sovrintendente, invece di proporre il deposito di
cui al precedente comma, può proporre al Ministro per l'interno, che
provvede udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi,
l'istituzione della sezione con relativo ordinamento ed
inventariazione dei documenti a cura dello Stato e a spese dell'ente.
Il Ministro per l'interno, su proposta del sovrintendente
archivistico, o questi direttamente in caso di assoluta urgenza, ha
anche facoltà di disporre il restauro di singoli documenti degli
archivi degli enti e di adottare tutti gli altri provvedimenti
necessari per impedirne il deterioramento. Le spese sono a carico
dell'ente.
Articolo
34 Deposito volontario.
Gli enti pubblici possono chiedere di depositare presso i
competenti archivi di Stato i documenti dei loro archivi che
dovrebbero costituire le sezioni separate di cui alla lettera c) del
primo comma dell'art. 30. Il
Ministro per l'interno decide sulla richiesta, udita la Giunta del
Consiglio superiore degli archivi.
Le spese per le operazioni di deposito sono a carico dell'ente.
Articolo
35 Scarto di documenti
degli enti pubblici.
Gli enti pubblici stabiliscono con provvedimento motivato dei
rispettivi organi deliberanti quali documenti dei propri archivi siano
da scartare. Il provvedimento è sottoposto all'approvazione
dell'autorità che esercita la vigilanza sull'ente, previo nulla osta
del competente sovrintendente archivistico.
Articolo
36 Dichiarazione di
notevole interesse storico.
É compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con
provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il
notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati. Contro i
provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel
termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide,
udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Articolo
37 Accertamento
dell'esistenza degli archivi privati di notevole interesse storico.
I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore
all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata
in vigore del presente decreto e, in caso di successiva acquisizione,
entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al
sovrintendente archivistico competente e al prefetto della Provincia.
I sovrintendenti archivistici accertano d'ufficio l'esistenza
di archivi o di singoli documenti anche di data più recente, di cui
siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i
privati, e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
Tutti coloro che esercitano il commercio di documenti, nonchè
i titolari di case di vendita, hanno l'obbligo di comunicare al
competente sovrintendente archivistico l'elenco dei documenti posti in
vendita. I pubblici
ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di
comunicare al competente sovrintendente archivistico l'eventuale
esistenza di documenti tra gli oggetti da vendere.
Entro tre mesi dalle comunicazioni di cui ai due precedenti
commi il sovrintendente notifica ai denunzianti i provvvedimenti di
sua competenza, dandone notizia al prefetto. Il silenzio del
sovrintendente vale come autorizzazione alla vendita.
Articolo
38 Obblighi per il
privato.
I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o
dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico hanno
l'obbligo di: a)
conservare gli archivi e i singoli documenti, nonchè ordinarli e
inventariarli, o consentire che all'ordinamento e all'inventariazione
provveda il competente sovrintendente archivistico. Copia
dell'inventario deve comunque essere inviata al sovrintendente che
provvede a rimborsarne il costo;
b) permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta
tramite il competente sovrintendente archivistico, la consultazione
dei documenti che, d'intesa con il sovrintendente, non siano
riconosciuti di carattere riservato. La consultazione può avvenire, a
scelta del privato, mediante riproduzione fotografica eseguita a cura
del sovrintendente, oppure mediante temporaneo deposito dei documenti
presso il competente archivio di Stato, oppure in altro modo che venga
concordato volta a volta fra il sovrintendente e il privato. Le spese
sono a carico dello studioso;
c) comunicare entro 30 giorni dall'evento al sovrintendente
archivistico competente la perdita o la distruzione degli archivi o
dei singoli documenti, nonchè il trasferimento di essi in altra sede;
d) procedere al restauro dei documenti deteriorati, o
consentire che vi provveda il competente sovrintendente archivistico;
e) non trasferire, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà,
il possesso o la detenzione degli archivi o dei singoli documenti,
senza darne preventiva notizia al competente sovrintendente
archivistico. La stessa comunicazione debbono fare coloro che
acquistano a titolo di eredità o di legato gli archivi o i singoli
documenti, nonchè il notaio, nei casi di suo intervento;
f) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o
i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della
competente sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di
ufficio di esportazione;
g) non smembrare gli archivi, i quali debbono essere conservati
nella loro organicità;
h) non procedere a scarti senza osservare la procedura
prescritta dall'art. 42;
i) consentire al sovrintendente archivistico di procedere,
previe intese, a visite per accertare l'adempimento degli obblighi
posti dal presente articolo.
Articolo
39 Deposito volontario.
I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di
singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti
archivi di Stato. I privati possono revocare il deposito assumendo gli
obblighi di cui all'art. 38.
Articolo
40
Art.
40 Diritto di prelazione.
Nei casi previsti dal terzo e quarto comma dell'art. 37 e dalla
lettera e) dell'art. 38 il Ministro per l'interno può esercitare,
entro tre mesi dalla comunicazione fatta al sovrintendente
archivistico, il diritto di prelazione.
Articolo
41 Nullità delle
alienazioni.
Sono nulle le alienazioni non precedute dalle notifiche
previste dal terzo e dal quarto comma dell'art. 37 e dalla lettera e)
dell'art. 38, nonchè quelle effettuate prima della scadenza del
termine indicato nell'art. 40.
Articolo
42 Scarto di documenti
dei privati.
I proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico non possono
procedere a scarti se non previa autorizzazione del competente
sovrintendente archivistico.
Il sovrintendente può disporre il deposito, presso il
competente archivio di Stato, dei documenti che i privati propongono
per lo scarto.
Articolo
43 Inadempienze dei
privati.
Qualora i proprietari, possessori o detentori di archivi o di
singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico non
ottemperino, in tutto o in parte, agli obblighi sanciti dalle lettere
a) e d) dell'art. 38, il sovrintendente archivistico assegna ad essi
un congruo termine perchè vi adempiano o permettano al sovrintendente
stesso di provvedere direttamente. Trascorso questo termine
infruttuosamente, il Ministro per l'interno, nei casi di particolare
gravità, ordina, su proposta del sovrintendente e su conforme parere
della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, il deposito
dell'archivio o dei singoli documenti nell'archivio di Stato
competente. Il
deposito, con le stesse modalità può essere ordinato anche nei casi
di trasgressione dei divieti stabiliti dalle lettere f), g), h) del
menzionato art. 38.
Articolo
44 Ispettori archivistici
onorari.
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi, ha facoltà di nominare ispettori
archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti
archivistici nell'esercizio della vigilanza.
In particolare, gli ispettori onorari segnalano:
a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano
proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile
notevole interesse storico;
b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino
avulsi dagli archivi cui spettano;
c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
d) gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza
l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.
Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo
dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle società
e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti
culturali, nonchè fra gli studiosi in genere di discipline storiche,
con particolare riguardo alla storia locale.
Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e
possono essere confermati.
Articolo
45 Espropriazione degli
archivi e dei documenti.
Con decreto del Ministro per l'interno gli archivi e i singoli
documenti dichiarati di notevole interesse storico possono essere
espropriati per ragioni di pubblica utilità e salvo indennizzo, a
sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro per
l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi.
Articolo
46 Ruoli.
I ruoli del personale dell'Amministrazione degli archivi di
Stato sono stabiliti nella tabella C annessa al presente decreto.
Articolo
47 Titoli di studio
richiesti per l'ammissione alle singole carriere.
I titoli di studio richiesti per l'ammissione alla qualifica
iniziale delle singole carriere del personale dell'Amministrazione
degli archivi di Stato sono:
a) per la carriera direttiva: laurea in giurisprudenza, o in
scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in
materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le Facoltà di
magistero; b)
per la carriera di concetto, ruolo segretari: diploma di maturità
classica o scientifica o di abilitazione magistrale;
c) per la carriera di concetto, ruolo ragionieri: diploma di
abilitazione tecnica commerciale;
d) per la carriera esecutiva, ruolo aiutanti: licenza di scuola
media; e)
per la carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi: licenza di
scuola media o di scuola di avviamento.
Articolo
48 Esami di ammissione e
di promozione.
Le prove di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche
iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale
dell'Amministrazione degli archivi di Stato si svolgono in base ai
programmi stabiliti dal regolamento.
Il regolamento stabilisce anche la composizione delle
Commissioni giudicatrici.
Articolo
49 Promozione alla
qualifica di primo archivista di Stato.
Non sono scrutinabili per la promozione alla qualifica di primo
archivista di Stato gli archivisti di Stato che non hanno conseguito
il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle
scuole di cui all'art. 14.
Articolo
50 Promozione alla
qualifica di primo operatore-fotografo.
Non possono essere ammessi alle prove di esame per la
promozione alla qualifica di primo operatore-fotografo gli impiegati
che non abbiano frequentato con esito favorevole il corso di
qualificazione tecnica in fotoriproduzione, legatoria e restauro
presso il centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli
archivi di Stato.
Articolo
51 Promozione alla
qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Le promozioni alla qualifica di sovrintendente-direttore capo
di 2ª classe sono conferite mediante concorso per titoli riservato
agli impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione degli
archivi di Stato i quali abbiano compiuto almeno un triennio di
servizio nella qualifica di direttore.
Articolo
52 Nomina a ispettore
generale.
La qualifica di ispettore generale è conferita mediante
concorso per titoli al quale possono partecipare gli impiegati della
carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che
rivestano la qualifica di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe,
nonchè quelli che rivestano di almeno tre anni la qualifica di
sovrintendente-direttore capo di 2ª classe.
Articolo
53 Commissioni
giudicatrici.
La Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui
all'art. 51 è nominata del Ministro per l'interno ed è composta da
un vice presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la
presiede; dal direttore generale degli archivi di Stato; da un
impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi
di Stato che rivesta qualifica non inferiore a quella di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe o di ispettore generale;
di due componenti del Consiglio superiore designati del Consiglio
stesso. La
Commissione giudicatrice nei concorsi per titoli di cui all'art. 52
nominata dal Ministro per l'interno ed è composta da un vice
presidente del Consiglio superiore degli archivi, che la presiede; dal
direttore generale degli archivi di Stato; da un impiegato della
carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato che
rivesta qualifica o di sovrintendente all'archivio centrale dello
Stato o di ispettore generale; da due componenti del Consiglio
superiore designati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio superiore designa altresì i membri che, in caso
di assenza o di impedimento, sostituiscono i due componenti delle
Commissioni designati da esso Consiglio.
Le funzioni di segretario delle Commissioni di cui sopra sono
disimpegnate dal direttore della divisione del personale della
Direzione generale degli archivi di Stato.
Articolo
54 Vestiario protettivo e disintossicanti.
L'Amministrazione degli archivi di Stato fornisce agli
impiegati della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, ed agli
operai permanenti del ruolo ad esaurimento di cui al successivo art.
70, il vestiario e le altre apparecchiature protettive nonchè i
necessari disintossicanti.
Articolo
55 Volontari.
Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio
superiore degli archivi, può, con suo decreto, consentire che persone
particolarmente idonee, in possesso del titolo di studio di cui alla
lettera a) dell'art. 47 nonchè dei requisiti generali di legge, siano
ammesse a prestare, a titolo gratuito, opera di collaborazione presso
l'Amministrazione degli archivi di Stato.
Coloro che hanno lodevolmente svolto l'attività predetta in
modo continuativo e regolare per più di sei mesi, in caso di
successiva assunzione in ruolo nell'Amministrazione degli archivi di
Stato, sono esonerati dal servizio di prova.
Articolo
56 Vigilanza sugli
archivi delle Regioni.
Le norme del presente decreto relative alla vigilanza sugli
archivi degli enti pubblici si applicano anche agli archivi delle
Regioni a Statuto speciale e a Statuto ordinario, nonchè agli archivi
degli enti pubblici istituiti nel territorio delle Regioni medesime.
L'esercizio della vigilanza si effettua in armonia con quanto
previsto dai singoli Statuti e dalle loro norme di attuazione.
Articolo
57 Trasformazione o
soppressione delle sottosezioni di archivio di Stato.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro per l'interno provvede a trasformare in sezioni di
archivio di Stato le sottosezioni di archivio di Stato per le quali
sussistono le condizioni previste dalla lettera b) dell'art. 3,
seguendo la procedura dal medesimo articolo prescritta. Le
sottosezioni non trasformate sono soppresse.
Gli archivi e i documenti di proprietà dei Comuni, già
conservati presso le sottosezioni, sono trasferiti alle sezioni
separate dell'archivio comunale da istituire ai sensi della lettera c)
del primo comma dell'art. 30, a meno che i Comuni non intendano
depositarli presso i competenti archivi di Stato. Tutti gli altri
documenti e archivi già conservati dalle sottosezioni sono versati
nei competenti archivi di Stato.
Articolo
58 Archivi notarili
comunali.
Gli atti notarili, sia in originale che in copia, conservati
negli archivi notarili comunali, sono versati nei competenti archivi
di Stato. Tuttavia
gli archivi notarili comunali che alla data di entrata in vigore del
presente decreto:
a) conservano atti di data posteriore all'ultimo centennio;
b) sono retti da conservatori nominati con decreto
ministeriale, continueranno a sussistere sino a che nel caso sub a)
non sia decorso un centennio per tutti gli atti conservati, nel caso
sub b) i rispettivi conservatori non lascino il servizio. Gli archivi
suddetti non potranno però ricevere ulteriori versamenti di atti.
Articolo
59 Termine per gli
adempimenti da parte degli enti pubblici.
Gli enti pubblici debbono adempiere agli obblighi sanciti dagli
articoli 30 e 31 entro tre anni dalla data dell'entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo
60 Limite temporaneo per
le assunzioni alle qualifiche iniziali.
Fino al 30 giugno 1964 le assunzioni alle qualifiche iniziali
nelle varie carriere secondo i ruoli stabiliti dalla tabella C annessa
al presente decreto non potranno superare il 25% della disponibilità
dei nuovi organici. É
fatto salvo il disposto dell'art. 69.
Articolo
61 Programmi di esame.
Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento, i
programmi di esame dei concorsi per l'ammissione alle qualifiche
iniziali e per le promozioni nelle singole carriere del personale
dell'Amministrazione degli archivi di Stato saranno stabiliti con
decreto ministeriale, udita la Giunta del Consiglio superiore degli
archivi.
Articolo
62 Inquadramento nelle
nuove qualifiche ed assorbimento del soprannumero.
Il personale della carriera direttiva è inquadrato nelle nuove
qualifiche che sostituiscono quelle precedenti di eguale coefficiente,
conservando l'anzianità posseduta.
L'ampliamento degli organici assorbe i posti soprannumerari
determinati nelle qualifiche di ispettore generale degli archivi di
Stato, di sovrintendente-direttore capo di 1ª classe, di segretario
principale e di aiutante capo, in applicazione della legge 19 ottobre
1959, n. 928, e della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.
Articolo
63 Unificazione di
qualifiche.
Le qualifiche di sovrintendente di 1ª classe e di direttore
capo di 1ª classe sono unificate nella nuova qualifica di
sovrintendente-direttore capo di 1ª classe. Le qualifiche di
sovrintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe sono
unificate nella nuova qualifica di sovrintendente-direttore capo di 2ª
classe. Gli
impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto
rivestono le qualifiche unificate sono collocati rispettivamente in
quelle nuove secondo l'ordine di anzianità nella qualifica rivestita
e, a parità di questa, secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi
in base ai quali sono pervenuti alle qualifiche di sovrintendente di 2ª
classe o di direttore capo di 2ª classe. In caso di parità di
graduatoria nello stesso concorso oppure di partecipazione soltanto a
concorsi distinti che abbiano dato luogo a promozioni nella stessa
data, ha precedenza l'impiegato con maggiore anzianità di servizio
nella carriera direttiva. Nel caso che anche questa sia pari, ha la
precedenza l'impiegato più anziano di età.
Articolo
64 Passaggio degli
impiegati della carriera di concetto nel ruolo ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera
di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato possono
chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di uguale coefficiente,
della carriera di concetto, ruolo ragionieri previo parere della
Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si
applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo
65 Passaggio degli
impiegati della carriera esecutiva nel ruolo operatori-fotografi.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli impiegati appartenenti, alla data anzidetta, alla carriera
esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato e che prestino
servizio da almeno un anno presso il centro microfotografico degli
archivi di Stato o presso le sezioni microfotografiche, possono
chiedere di essere inquadrati nella qualifica, di eguale coefficiente,
della carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, previo parere
della Giunta del Consiglio superiore degli archivi.
Agli impiegati inquadrati ai sensi del presente articolo si
applicano le norme di cui al terzo comma dell'art. 200 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Articolo
66 Passaggio alla
qualifica iniziale della carriera di concetto, ruolo ragionieri.
Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli impiegati della carriera esecutiva dell'Amministrazione
degli archivi di Stato che, alla data anzidetta, siano stati da almeno
un anno nominati economi con decreto ministeriale ai sensi dell'art.
5l del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163
e che siano in possesso di licenza di scuola media superiore o titolo
equipollente, possono chiedere di essere ammessi, previo parere della
Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ad un colloquio sulle
materie attinenti ai servizi di ragioneria e di economato che saranno
indicate nel bando di concorso. Coloro che avranno superato con esito
favorevole il colloquio saranno inquadrati nella qualifica di vice
ragioniere della carriera di concetto, ruolo ragionieri, nei limiti
dei posti disponibili dopo effettuato l'inquadramento ai sensi
dell'art. 64. La
Commissione per il colloquio è nominata dal Ministro per l'interno ed
è composta dal direttore generale degli archivi di Stato, presidente,
dal direttore della divisione del personale della Direzione generale
degli archivi di Stato e da tre impiegati della carriera direttiva
degli archivi di Stato che rivestano qualifica non inferiore a quella
di direttore. Le funzioni di segretario della Commissione sono
esercitate da un impiegato della carriera direttiva
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che rivesta qualifica non
inferiore a quella di archivista di Stato.
Articolo
67 Passaggio dai ruoli
aggiunti ai ruoli organici.
Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in
corrispondenza dei ruoli organici dell'Amministrazione degli archivi
di Stato sostituiti da quelli di cui alla tabella C annessa al
presente decreto, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli organici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il
personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette
qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando
l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di
provenienza. Il
personale inquadrato nei ruoli organici ai sensi del presente articolo
non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la
promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che
lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità
minima prescritta.
Articolo
68 Passaggio nei ruoli
dell'Amministrazione degli archivi di Stato di impiegati di altre
Amministrazioni statali.
Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre
Amministrazioni dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, prestino da almeno un anno lodevole servizio,
esclusivo e continuativo, nei servizi di economato o fra il personale
esecutivo ed ausiliario dell'Amministrazione degli archivi di Stato,
possono, entro un mese dalla data suddetta, chiedere di essere
inquadrati, previo parere della Giunta del Consiglio superiore degli
archivi, e udita l'Amministrazione di appartenenza, nei ruoli del
personale degli archivi di Stato, rispettivamente nella carriera di
concetto, ruolo ragionieri, nella carriera esecutiva, ruolo aiutanti e
ruolo operatori-fotografi o nella carriera ausiliaria. L'inquadramento
avviene nella carriera e nella qualifica corrispondente a quella
rivestita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti disponibili
dopo effettuato l'inquadramento di cui agli articoli 65 e 66. Gli
impiegati così inquadrati conservano l'anzianità di qualifica e di
carriera maturata nei ruoli di provenienza e sono collocati nel ruolo
dopo l'ultimo degli impiegati iscritti con pari anzianità di
qualifica.
Articolo
69 Concorsi riservati.
Nella prima applicazione del presente decreto, effettuato
l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, i posti che
risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali della carriera
direttiva, della carriera di concetto, ruolo segretari e ruolo
ragionieri, nonchè della carriera esecutiva, ruolo aiutanti e ruolo
operatori-fotografi, saranno conferiti mediante concorsi per esami
riservati, limitatamente, ad eccezione che per il ruolo degli
operatori-fotografi, ad un terzo dei posti stessi, agli impiegati
dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, si trovino in servizio da almeno tre
anni e siano alla data del bando di concorso, in possesso
rispettivamente dei titoli di studio indicati nelle lettere a), b),
c), d), e) dell'art. 47. Gli impiegati della carriera ausiliaria
possono partecipare al concorso riservato per la qualifica iniziale
della carriera esecutiva, ruolo aiutanti, anche se muniti di un titolo
di studio equipollente alla licenza di scuola media.
Ai predetti concorsi possono anche partecipare gli impiegati
delle carriere di concetto ed esecutiva della Amministrazione degli
archivi di Stato che, alla data del bando di concorso, si troveranno
rispettivamente nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art.
161 o dal quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
A detti concorsi possono altresì partecipare: a) gli impiegati
che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino
in servizio da almeno due anni presso le sezioni o le sottosezioni di
archivio di Stato e che siano in possesso dei titoli di studio
richiesti dal ricordato art. 47 per le singole carriere e per i
singoli ruoli; b) limitatamente alla qualifica iniziale della carriera
esecutiva, ruolo operatori-fotografi, gli operai permanenti del
servizio microfotografico, di legatoria e restauro degli archivi di
Stato, del ruolo istituito con decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 1961, che siano in possesso della licenza di scuola media
o titolo equipollente. A coloro che avranno superato con esito
favorevole il concorso si applica, per quanto riguarda il trattamento
economico, quanto disposto dall'art. 1 del regio decreto-legge 26
luglio 1925, n. 1256; c) limitatamente alla qualifica iniziale della
carriera esecutiva, ruolo operatori-fotografi, coloro che siano in
possesso del titolo di studio richiesto dalla lettera e) dell'art. 47
e che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano prestato lodevole servizio presso il centro
microfotografico degli archivi di Stato o presso le sezioni
microfotografiche in base a contratto di diritto privato, approvato
con provvedimento registrato alla Corte dei conti.
Articolo
70 Ruolo ad esaurimento
degli operai permanenti.
Il ruolo degli operai permanenti del servizio microfotografico,
di legatoria e restauro degli archivi di Stato, istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, è conservato come
ruolo ad esaurimento. In
corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento sono
accantonati altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo
operatori-fotografi della carriera esecutiva.
Articolo
71 Rinvio al testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato.
Per quanto non contemplato dal presente decreto valgono, se con
esso compatibili, le norme stabilite dal testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonchè le norme di
esecuzione stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686.
Articolo
72 Norme provvisorie
relative al Consiglio superiore.
Fino al momento della emanazione del regolamento di esecuzione
del presente decreto, per la elezione dei membri del Consiglio
superiore degli archivi indicati nella lettera d) del secondo comma
dell'art. 5 si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite
dall'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione del 7 maggio
1948, contenente le modalità per la designazione dei membri elettivi
del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.
Entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto dovrà
procedersi alla costituzione del Consiglio superiore, fino
all'insediamento del quale rimarrà in carica il Consiglio che si
trova costituito alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Articolo
73 Disposizioni abrogate.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati: gli articoli 246 e 247 del regolamento per l'esecuzione
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10
settembre 1914, n. 1326; il quinto comma dell'art. 7 del regio
decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84; il regio decreto 31 agosto
1933, n. 1313; la legge 19 giugno 1936, n. 624; la legge 22 dicembre
1939, n. 2006; gli articoli 43-45 del regio decreto 6 giugno 1940, n.
1481; il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361; il regio decreto 20
maggio 1943, n. 417; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22
novembre 1946, n. 466; il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 21 gennaio 1947, n. 99; il secondo comma dell'art. 3 della
legge 17 maggio 1952, n. 629; la legge 13 aprile 1953, n. 340; il n. 3
della parte I dell'allegato A del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 da <<Per le copie>> a
<<visto per bollo>>; gli articoli da 239 a 244 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; la legge 30
aprile 1959, n. 287; il decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 1961; e ogni altra norma in contrasto con il presente
decreto. Fino al
momento della emanazione del regolamento di esecuzione del presente
decreto rimarranno in vigore, in quanto con esso compatibili, le
disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 2 ottobre
1911, n. 1163.
Allegato
1
Tabella
A SOVRINTENDENZE ARCHIVISTICHE
1)
Torino: per il Piemonte e la Valle d'Aosta;
2) Genova: per la Liguria;
3) Milano: per la Lombardia;
4) Venezia: per il Veneto;
5) Trento: per il Trentino-Alto Adige;
6) Trieste: per il Friuli-Venezia Giulia;
7) Bologna: per l'Emilia-Romagna;
8) Firenze: per la Toscana;
9) Ancona: per le Marche;
10) Perugia: per l'Umbria;
11) Roma: per il Lazio;
12) Pescara: per gli Abruzzi e Molise;
13) Napoli: per la Campania;
14) Potenza: per la Basilicata;
15) Bari: per le Puglie;
16) Reggio Calabria: per la Calabria;
17) Palermo: per la Sicilia;
18) Cagliari: per la Sardegna.