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Decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395
(in S.O. alla G.U.
n. 212, Serie generale, del 9 settembre 1988)
Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui art. 12
della Legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge-quadro sul pubblico impiego),
relativo al triennio 1988-90
Art. 1.- Campo di applicazione e durata
1. Le disposizioni contenute nel
presente decreto, che recepisce l'accordo intercompartimentale per il
triennio 1988-90 di cui in premessa si applicano a tutti i comparti di
contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della Legge 29 marzo 1983,
n. 93, ed al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.
2. Le disposizioni del presente
decreto si riferiscono al periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990.
Art. 2.- Formazione del personale
1. Per il migliore assolvimento delle
finalità istituzionali, per far fronte a processi di riordinamento e di
ristrutturazione organizzativa ed al fine di favorire nuovi modelli di
inquadramento professionale derivanti dagli accordi sindacali di
comparto, le amministrazioni promuovono forme permanenti di intervento
per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la
riqualificazione, la riconversione e la specializzazione del personale,
garantendo in ogni caso le pari opportunità.
2. Il Ministro per la funzione
pubblica, sentito un apposito comitato tecnico-scientifico, da nominarsi
con provvedimento dello stesso Ministro entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, emana direttive sulla base
delle quali le amministrazioni promuovono e favoriscono, anche in
collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione,
con le università, con enti pubblici di ricerca e con centri o scuole
di formazione specializzati, le attività dirette a migliorare ed
aggiornare la preparazione professionale dei dipendenti, formulando,
prima dell'inizio di ogni anno, sentite le federazioni di comparto o di
categoria aderenti alle confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto, il programma dei corsi. Detti programmi
devono essere finalizzati anche alla valorizzazione delle professionalità
emergenti per i connessi riflessi sui profili professionali, specie per
quanto attiene all'informatica, alle relazioni sindacali ed alle
relazioni con l'utenza.
3. Le direttive di cui al comma 2
costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e
per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze
operative connesse con il loro particolare ordinamento.
4. Alle iniziative di cui al comma 2
possono partecipare i dipendenti di più amministrazioni, le quali
provvederanno a definire il concorso alle relative spese in misura
proporzionale ai rispettivi dipendenti partecipanti al corso, con le
modalità che seguono:
a) la partecipazione a ciascun corso
è comunque subordinata alla valutazione delle esigenze di servizio
dei vari uffici, anche in relazione alle innovazioni
tecnico-amministrative introdotte o da introdurre
nell'amministrazione:
b) a parità di condizioni, di norma
sono ammessi a frequentare i corsi i dipendenti che non abbiano mai
frequentato altri corsi per la stessa materia.
5. Il personale che, in base ai
programmi di cui ai commi 1, 2 e 4, è tenuto a partecipare ai corsi di
aggiornamento, qualificazione, riqualificazione, riconversione e
specializzazione cui l'amministrazione lo iscrive, è considerato in
servizio a tutti gli effetti, i relativi oneri sono a carico delle
amministrazioni di appartenenza. Qualora i corsi si svolgano fuori sede,
competono, ricorrendone i presupposti, il trattamento di missione ed il
rimborso delle spese di viaggio.
6. Le attività di aggiornamento,
qualificazione, riqualificazione, riconversione e specializzazione si
concludono con l'accertamento dell'avvenuto conseguimento di un
significativo accrescimento della professionalità del singolo
dipendente e costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio, da
valutare secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di
appartenenza.
7. In sede di contrattazione di
comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario,
ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e
la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori
discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
Art. 3.- Diritto allo studio
1. Al fine di garantire il diritto
allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura
massima di centocinquanta ore annue individuali.
2. I permessi di cui al comma 1 sono
concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di
titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico.
3. Nella concessione dei permessi di
cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari
opportunità, le seguenti modalità:
a) i dipendenti che
contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della
riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non
dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio
all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;
b) a parità di condizioni sono
ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per
lo stesso corso;
c) il permesso per il conseguimento
dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al comma 2 può
essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività
formative programmate dall'amministrazione.
4. Il personale interessato ai corsi
di cui ai commi 1, 2 e 3 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili
esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di
lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5. Il conseguimento di un
significativo accrescimento della professionalità del singolo
dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati
professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare
secondo le norme degli ordinamenti delle amministrazioni di
appartenenza.
6. Il personale interessato alle
attività didattiche di cui al comma 2 è tenuto a presentare alla
propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione
ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali
sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già
utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
7. In sede di contrattazione di
comparto e decentrata potranno essere definite, ove necessario,
ulteriori modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e
la frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori
discipline per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli comparti.
Art. 4.- Congedo ordinario
1. Fatte salve le condizioni di
miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario
è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni
lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli,
rispettivamente, in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando
quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive
modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete
in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche
durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da
prestare in tale anno.
2. Il congedo ordinario deve essere
fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del capo
dell'ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio,
irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più
periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.
3. Qualora il godimento del congedo
ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze
di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre
dell'anno successivo.
4. La fruizione del congedo ordinario
può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo
qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma
imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il
godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3.
5. Il diritto al congedo ordinario non
è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale
assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima
ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere
del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle
esigenze di organizzazione del servizio.
6. Le infermità insorte durante la
fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di
ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e
debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in
condizione di accertare.
7. Al dipendente in congedo ordinario
richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono,
previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese
personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata
del viaggio.
8. La ricorrenza del Santo Patrono, se
ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario
oltre il limite di cui al comma 1.
9. Relativamente al comparto scuola di
cui all'art. 8 del D.P.R. 5 marzo 1986,n. 68, le modalità di fruizione
del congedo ordinario saranno definite in sede di contrattazione di
comparto, tenendo conto delle peculiari esigenze organizzative di tale
comparto.
Art. 5.- Trattamento di missione
1. A decorrere dall'1 gennaio 1989,
per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale
compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta
fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e
per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il
primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi
di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo
pasto.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1
compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle
indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione
per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.
3. Per incarichi di durata inferiore
ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo
misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli
accordi di comparto.
4. Nei casi di missione continuativa
nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è
consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza
turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per
l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto
al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
5. I limiti di spesa per i pasti di
cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dall'1 gennaio
1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base
agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica.
6. Il personale delle diverse
qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con
dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione
ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con
provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni
previste per il dipendente in missione di grado più elevato.
7. Per prestazioni rese da particolari
categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di
lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi
restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la
corresponsione del trattamento di missione.
8. Al personale inviato in missione
fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta
dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del
trattamento complessivo spettante per la missione.
9. Sono fatte salve, in quanto
compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti
degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione
della Legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 6.- Copertura assicurativa
1.Per il tempo strettamente necessario
alle prestazioni di servizio rese dal personale con l'uso del mezzo di
trasporto proprio, autorizzato nel rispetto della vigente normativa,
negli accordi di comparto saranno previste norme relative alla copertura
assicurativa per i soli rischi aggiuntivi rispetto all'assicurazione
obbligatoria
Art. 7.- Indennità integrativa
speciale nella 13esima mensilità
1. A decorrere dall'anno 1990
l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in
servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un
importo lordo pari a £. 48.400.
2. Il beneficio derivante
dall'applicazione del comma 1 è proporzionalmente ridotto nei casi in
cui la tredicesima mensilità non competa in misura intera.
Art. 8.- Maggiore rappresentatività
1. Ai fini dell'applicazione della
Legge 29 marzo 1983, n. 93, a partire dalla trattative successive alla
data di entrata in vigore del presente decreto, costituiscono criteri di
riferimento da utilizzare da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione
della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle
confederazioni e delle organizzazioni sindacali i seguenti elementi:
a) la consistenza associativa
rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni
dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale, accertate
mediante comunicazione delle stesse amministrazioni alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed
alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono prima
dell'avvio delle trattative di cui all'art. 12 della Legge 29 marzo
1983, n. 93 e dei comparti di contrattazione collettiva di cui al
Decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
b) l'adesione ricevuta in occasione
di elezione di membri sindacali in organismi amministrativi previsti
dalle leggi vigenti, costituiti negli ambiti dei diversi comparti, di
altre consultazioni elettorali per la costituzione del Consiglio
superiore della pubblica amministrazione, ovvero per la nomina di
soggetti cui ai diversi livelli, anche decentrati, venga conferito
potere rappresentativo e negoziale per gli accordi previsti dall'art.
14 della Legge 29 marzo 1983,n. 93;
c) diffusione e consistenza delle
strutture organizzative negli ambiti categoriali e territoriali di
ciascun comparto di contrattazione valutate sulla base
dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).
2. Qualora sorgano divergenze tra i
dati di cui al comma 1, rilevati dalle amministrazioni e quelli forniti
dalle organizzazioni sindacali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica sottoporrà il caso alla
valutazione dell'Osservatorio del pubblico impiego di cui all'art. 11
della Legge 22 agosto 1985, n. 444 e all'art. 12 della Legge 22 agosto
1985, n. 444.
Art. 9.- Aspettative e permessi
sindacali
1. In sede di accordi di comparto, ove
già non previsto dalle vigenti disposizioni legislative, saranno
definiti i criteri, le modalità ed i limiti della disciplina e della
ripartizione del numero globale dei permessi e delle aspettative
sindacali tra le varie organizzazioni in relazione ed in rapporto alla
rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8.
2. Alla ripartizione delle aspettative
sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui
all'art. 5 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al D.P.R. 5 marzo 1986,
n. 68, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali
interessate e d'intesa con l'ANCI per quanto riguarda il personale
dipendente dal Servizio sanitario nazionale e dai comuni, con l'UPI per
quanto riguarda il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per
quanto riguarda il personale dipendente dalle comunità montane e con la
Conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale
dipendente dalle regioni. Alla ripartizione dei permessi sindacali
provvedono le singole amministrazioni.
3. Diverse intese intervenute tra le
organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi e delle
aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo degli
stessi, saranno comunicate rispettivamente alle amministrazioni
interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica per i conseguenziali adempimenti.
Art. 10.- Norme di garanzia del
funzionamento dei servizi pubblici essenziali
1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e comunque prima dell'inizio
delle trattative per i rinnovi degli accordi di comparto, fermo restando
l'obbligo di adozione di codici di autoregolamentazione dell'esercizio
del diritto di sciopero da allegare agli stessi, le delegazioni di cui
al D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, provvederanno a concordare norme dirette
a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, in
relazione alla essenzialità dei servizi, per assicurare il rispetto dei
valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Le suddette norme
faranno parte integrante degli accordi di comparto e dei rispettivi
DD.PP.RR. di recepimento.
2. Le confederazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto si impegnano a
definire e presentare, prima dell'inizio delle trattative di comparto,
codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
unificati per ciascun comparto.
3. La violazione delle norme di cui al
comma 1 e dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto
di sciopero costituisce causa di sospensione dell'organizzazione
responsabile dalla titolarità dell'azione contrattuale.
Art. 11.- Assemblee del personale
1. Fatte salve le condizioni di
miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il personale ha
diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue
pro-capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che possono
riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono
essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi
rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui
all'art. 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve
riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. La convocazione, la sede e l'orario
delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali
esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da
effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.
4. La rilevazione dei partecipanti è
effettuata a cura dei responsabili delle singole unità amministrative.
5. Le modalità necessarie per
assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei
servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione di intesa con i
promotori dell'assemblea.
Art. 12.- Determinazione delle
dotazioni organiche territoriali di ufficio
1. I carichi funzionali di lavoro
previsti dal comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, sono
definiti entro il 30 giugno 1989, dalle singole amministrazioni
pubbliche, d'intesa con le organizzazioni sindacali. Il Ministro per la
funzione pubblica, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui al
comma 6 dell'art. 26 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, emanerà atti di
indirizzo in ordine alle metodologie che saranno acquisite attraverso
l'attuazione di progetti strumentali e/o pilota realizzati ai sensi
dell'art. 12 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13 e dell'art. 13 del D.P.R.
1 febbraio 1986, n. 13, e dall'art. 26 della Legge 11 marzo 1988, n. 67,
nonché alle metodologie acquisite a seguito di sperimentazioni operate
da altri organismi.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale
delle risorse umane, attraverso i predetti carichi funzionali di lavoro,
le amministrazioni determinano, con i provvedimenti previsti dai
rispettivi ordinamenti, le dotazioni organiche del personale. Le
amministrazioni pubbliche con articolazioni periferiche sono tenute a
determinare anche le dotazioni organiche territoriali di ufficio.
3. I risultati della determinazione
dei predetti carichi funzionali sono comunicati alla presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 13.- Norme di indirizzo per le
regioni a statuto ordinario e per le autonomie territoriali
1. Le disposizioni di cui all'art. 12,
ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto,
costituiscono linee di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e
per le autonomie territoriali in relazione alle specifiche esigenze
operative connesse con il loro particolare ordinamento.
Art. 14.- Verifiche
1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e le organizzazioni
sindacali entro il mese di marzo 1990 procedono alla verifica dei
risultati cui sono pervenute le singole amministrazioni pubbliche in
ordine alla rilevazione dei carichi funzionali di cui all'art. 12.
Art. 15.- Produttività
1. I singoli accordi di comparto per
il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono
privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di
produttività diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione
amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi
alla collettività.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo
di incentivazione di cui all'art. 14 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13,
sarà incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i
seguenti criteri:
a) partecipazione a progetti di
incremento della produttività di specifici servizi, secondo obiettivi
quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della
qualità dei servizi prodotti e della professionalità del personale
utilizzato;
b) verifica motivata del
conseguimento degli obiettivi dati;
c) erogazione degli incentivi in
tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati.
Art. 16.- Parità uomo-donna
1. In sede di contrattazione di
comparto saranno definiti misure e meccanismi atti a consentire una
reale parità uomo-donna nell'ambito del pubblico impiego.
Art. 17.- Area medica
1. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5
marzo 1986, n. 68, in sede di contrattazione dell'area negoziale medica
si procederà all'interpretazione ed alla integrazione di quanto
contenuto negli accordi intercompartimentali, in rapporto alle
particolarità professionali dei medici e dei veterinari.
Art. 18.- Tutela dei dipendenti in
particolari condizioni psico-fisiche
1. In sede di contrattazione di
comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la
riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di
handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico
o grave debilitazione psico-fisica.
Art. 19.- Norma di rinvio
1. Restano confermate le norme di cui
al D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, non espressamente modificate o
sostituite dal presente decreto.
Art. 20.- Copertura finanziaria
1. All'onere derivante
dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1990 valutato in £.
91 miliardi per le amministrazioni di cui agli articoli 2, 5, 8 e 9 del
D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, si provvede mediante riduzione di pari
importo, per l'anno medesimo, dell'autorizzazione di spesa recata dal
comma 9 dell'art. 1 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria
1988).
2. Al corrispondente onere per gli
enti di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68,
complessivamente valutato per il 1990 in £. 83 miliardi, provvedono gli
enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità
dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del
bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle
specifiche attività svolte dai medesimi.
3. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 21.- Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO A
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
Le Confederazioni CGIL, CISL, UIL,
nella convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire
il massimo consenso dei lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto
possibile i disagi alla collettività ed in coerenza con i principi che
hanno ispirato le Confederazioni stesse nella stipula dell'accordo
intercompartimentale, assumono, in allegato all'accordo stesso, il
presente codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di
sciopero nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della Legge n.
93/1983.
Esso costituisce disciplina generale
per tutti i comparti della P.A. ed è integrato dai codici di
autoregolamentazione dei singoli comparti.
Nella convinzione che l'esercizio del
diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e
degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività,
le Confederazioni CGIL - CISL - UIL ritengono tale codice coerente agli
obiettivi indicati nell'accordo intercompartimentale.
Il presente codice riguarda il
complesso di azioni sindacali relative agli accordi intercompartimentali
collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali per
l'insieme del settore pubblico, e non si applica - oltre che nei casi in
cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
La titolarità a dichiarare,
sospendere e revocare gli scioperi è riservata, per le materie di cui
al comma precedente, alle Confederazioni nazionali CGIL, CISL, UIL e per
problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive
strutture regionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere
dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in
caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità
naturali.
Il primo sciopero non può superare la
durata di un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo per
la stessa vertenza non possono superare le due giornate di lavoro in
unica soluzione.
L'effettuazione di ogni forma di lotta
avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli
impianti.
Si rinvia ai codici di
autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene:
- i periodi di esclusione degli
scioperi;
- l'individuazione dei gradi di
essenzialità dei servizi e i relativi termini di preavviso;
- le modalità di svolgimento al
fine di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione ai rispettivi statuti di organizzazione ed è,
come tale, soggetto alle relative sanzioni.
ALLEGATO B
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.D.A.
La C.I.D.A., premesso che un codice di
autoregolamentazione ha valore nel contesto di un protocollo teso a
migliorare le relazioni tra le parti agenti, che si impegnano
reciprocamente, al fine di garantire, nel rispetto dei diritti
costituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi,
prevedendo una disciplina procedurale per ogni genere di vertenza,
ritiene che nel settore pubblico un siffatto protocollo debba contenere
sia impegni delle organizzazioni sindacali e sia impegni della parte
pubblica, nonché norme pattizie e clausole di garanzia.
Pertanto, poiché al momento, la parte
pubblica non ha fatto conoscere i suoi impegni, per cui non è possibile
la compilazione di un protocollo per la regolamentazione dello sciopero
in modo uniforme per i vari comparti della Pubblica Amministrazione, per
ognuno dei quali, occorrerà stilare un protocollo particolare, si
indicano i principi ispiratori cui la C.I.D.A. farà riferimento nel
pubblico impiego nei singoli protocolli settoriali o in protocollo
generale che li comprenderà tutti:
1 - Gli scioperi di qualsiasi genere
dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi
in caso di avvenimenti eccezionali e di particolare gravità o calamità
naturale tale da richiedere l'impegno civico di tutti i cittadini.
2 - La titolarità a dichiarare,
sospendere o revocare lo sciopero è riservata alle strutture
nazionali di categoria, d'intesa con la Federazione, per gli scioperi
nazionali, alle strutture regionali di categoria, d'intesa con le
strutture regionali o nazionali della Federazione, per gli scioperi
regionali, alle strutture provinciali di categoria, d'intesa con le
strutture provinciali o nazionali della Federazione, per gli scioperi
provinciali. Per gli scioperi aziendali le decisioni vanno prese dalle
Associazioni sindacali esistenti nell'azienda, sentite le strutture
federali.
3 - Il primo sciopero, per qualsiasi
tipo di vertenza, non può superare le 24 ore. Quelli successivi
saranno definiti comparto per comparto. I preavvisi relativi sono
fissati in un minimo di 15 giorni.
4 - Gli scioperi di durata inferiore
alla giornata, interessanti una singola categoria, si svolgono in un
periodo di ore continuative, per contenere al massimo i disagi
dell'utenza.
5 - Nella fase di rottura delle
trattative o nel periodo di preavviso, il Sindacato è disponibile a
iniziative di mediazione del Governo o degli altri organi pubblici.
6 - L'attuazione di ogni forma di
lotta avrà riguardo della sicurezza dell'utente, dei lavoratori,
degli impianti e dei mezzi.
7 - L'adozione di tali regole si
riferisce al complesso delle azioni sindacali collegate alle politiche
di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre il Sindacato si
riserva la più ampia libertà di iniziativa quando fossero in gioco i
valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della
democrazia e della pace.
8 - I presenti principi, con
ulteriori specificazioni tecniche elaborate dalle singole categorie,
saranno, come detto, informatori del codice di autoregolamentazione
che sarà adottato nei singoli comparti.
Resta inteso che la presente ipotesi
si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro di cui agli accordi
intercompartimentali previsti dalla Legge n. 93/83 e non è da
intendersi estensibile ad altri settori (pubblici o privati) non
coinvolti nell'attuale trattativa.
ALLEGATO C
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.N.A.L.
La C.I.S.N.A.L. ritiene necessario che
nel campo dei servizi pubblici essenziali siano espressamente formulate
regole di comportamento intese a razionalizzare l'esercizio del diritto
di sciopero, al fine di evitare che dall'autotutela collettiva degli
interessi di lavoro possano discendere ingiustificati disagi e danni
agli utenti ed ai cittadini in generale; regole tali da assicurare,
comunque, la continuità delle prestazioni indispensabili in relazione
ai servizi essenziali al fine di garantire il rispetto dei valori e dei
diritti tutelati dalla Costituzione.
Con il presente codice di
autoregolamentazione la C.I.S.N.A.L. precisa che la necessità delineata
nel precedente paragrafo inerisce essenzialmente all'esercizio del
diritto di sciopero nei servizi riguardanti:
- il funzionamento di tutte quelle
prestazioni indispensabili ai servizi ritenuti essenziali nell'ambito
del settore pubblico;
- il funzionamento degli ospedali ed
ambulatori pubblici e delle strutture sanitarie e di ricovero private
convenzionate
- le attività pubbliche antincendio
e, in generale, di protezione civile, sia di vigilanza preventiva, sia
di intervento;
- la raccolta e lo smaltimento di
rifiuti solidi;
- la manutenzione ed esercizio di
acquedotti e distribuzioni di acqua potabile;
- il trasporto ferroviario, aereo,
marittimo, di navigazione interna, urbano ed interurbano, pubblico o
in regime di concessione nonché i relativi servizi ausiliari;
- il funzionamento dei fari e dei
segnalamenti costieri;
- la manutenzione ed esercizio di
impianti pubblici per la produzione e distribuzione di energia
elettrica e nucleare e per la produzione e distribuzione di gas per
uso domestico;
- l'esercizio delle reti postali,
telegrafiche, telefoniche e radio telefoniche pubbliche;
- i trasporti funebri e l'inumazione
dei cadaveri;
- il funzionamento dei servizi
veterinari diretti alla profilassi delle malattie infettive e diffuse,
nonché agli interventi contro le epidemie e le epizoozie.
La C.I.S.N.A.L. si impegna a
provvedere affinché il diritto di sciopero dei dipendenti addetti ai
servizi pubblici essenziali che formano oggetto dell'elencazione di cui
al precedente secondo paragrafo sia esercitato in base ai principi ed
alle modalità indicate di seguito:
- l'esercizio del diritto di
sciopero non deve compromettere la sicurezza della popolazione, dei
materiali e degli impianti nonché, nei casi in cui le circostanze
possano ricorrere, la salute e la incolumità delle persone.
- l'effettuazione dello sciopero sarà
preceduta da preavviso non inferiore a quindici giorni e sarà
notificata all'Amministrazione, Ente o Azienda interessati con
l'indicazione delle motivazioni dello sciopero nonché della durata e
delle modalità dello stesso;
- non saranno attuate forme di
sciopero consistenti nell'astensione dal lavoro frazionata nel tempo
(sciopero a singhiozzo) o nello spazio (sciopero a scacchiera) e forme
di lotta costituite dalla permanenza nel posto di lavoro senza che ad
essa segua l'adempimento normale e corretto della prestazione;
- non saranno effettuati scioperi
nei sette giorni precedenti e successivi alle festività di Capodanno,
Pasqua, Ferragosto e Natale, nel corso delle campagne elettorali, in
coincidenza di calamità pubbliche. In tali periodi i termini di cui
ai paragrafi precedenti restano sospesi.
La C.I.S.N.A.L., pur in presenza del
codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, al fine sempre
di salvaguardare i diritti costituzionali dei lavoratori e gli interessi
dell'intera comunità, si impegna ad esperire, prima dell'esercizio
dello sciopero proclamato secondo le modalità esposte, tentativi di
conciliazione per il componimento delle divergenze che hanno dato luogo
alla vertenza.
ALLEGATO D
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.A.L.
LA C.I.S.A.L.
premesso
che ha partecipato, come agente
contrattuale primario, alle trattative sia a livello tecnico che
politico con la delegazione della Pubblica Amministrazione per la
stipula degli accordi sindacali intercompartimentali previsti dall'art.
12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, (Legge-quadro sul pubblico impiego)
da valere per i periodi dal 1985 al 1987 e dal 1988 al 1990;
preso atto
di quanto emerso negli incontri di
trattativa di cui sopra circa i rapporti tra le parti stipulanti
l'accordo e circa l'opportunità di formulare ora un codice di
autodisciplina del diritto di sciopero;
si impegna
con manifestazione autonoma di volontà
perché il diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego regolato
dalla Legge n. 93/83 venga esercitato nel rispetto dei principi e delle
modalità di seguito indicate:
1) la titolarità del diritto di
proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero per l'intero
settore del Pubblico Impiego è riservata alla Segreteria Generale
della C.I.S.A.L.;
2) la titolarità del diritto di
proclamare, sospendere o revocare azioni di sciopero nei comparti è
riservata: per gli scioperi nazionali alla Segreteria Nazionale della
Federazione o del Sindacato di comparto.
Per gli scioperi regionali o provinciali rispettivamente alla
Segreteria Regionale o Provinciale della Federazione o del Sindacato
di comparto d'intesa con la Segreteria Nazionale.
3) la proclamazione dello sciopero
deve essere notificata con un preavviso di 15 giorni alla controparte
e deve contenere la motivazione, la data, l'ora di inizio e la durata
dello sciopero;
4) lo sciopero non può essere
effettuato nei sette giorni precedenti o successivi alle festività di
Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Natale;
5) lo sciopero non può coincidere
con lo svolgimento delle operazioni elettorali, politiche ed
amministrative nazionali e per l'elezione del Parlamento europeo,
nonché con avvenimenti di carattere eccezionale dovuti a calamità
naturali, e deve, comunque, garantire la continuità delle prestazioni
indispensabili che dovranno essere individuate a livello di comparto;
6) non sono ammessi scioperi a
carattere intermittente nel tempo, nella stessa giornata di lavoro.
La presenza del lavoratore in sciopero sul posto di lavoro è
consentita, salve in ogni caso le sue responsabilità personali per la
sicurezza degli impianti e le strutture;
7) l'assemblea permanente al di
fuori ovvero oltre le ore previste dalle singole norme è considerata
ad ogni effetto azione di sciopero per chi vi partecipa;
8) lo sciopero non può avere per il
lavoratore altre conseguenze che la trattenuta sulla retribuzione pari
alle ore o giornate di effettiva astensione dal lavoro.
ALLEGATO E
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
CONF.S.A.L.
La CONF.S.A.L. nell'approvare il
seguente codice di autoregolamentazione dello sciopero - come diritto
irrinunciabile sancito dalla Carta costituzionale inteso quale mezzo per
tutelare gli interessi legittimi dei lavoratori - afferma in linea di
principio che al senso di responsabilità delle organizzazioni dei
lavoratori deve corrispondere un atteggiamento adeguato delle
controparti che deve sostanziarsi nel rispetto integrale degli accordi
in tutti i loro aspetti, al di fuori di ogni forma di rinvio o di
lentezza che pregiudichi la realizzazione degli obiettivi e delle
finalità di esse.
L'autoregolamentazione va intesa non
come rinuncia e limitazione del diritto di sciopero costituzionalmente
garantito ma come insieme di comportamenti che assicurino i diritti
fondamentali dell'utenza e del Paese.
La CONF.S.A.L. nel rendere pubblico il
codice di autoregolamentazione che sarà adottato dalle Federazioni e
dai sindacati aderenti rileva che, persistendo l'attuate situazione di
mancata attuazione delle norme costituzionali (artt. 39 e 40 della
Costituzione) si è di fronte ad una regolamentazione giurisprudenziale
di fatto e ad una discrezionalità della pubblica Amministrazione che
non possono avere quei caratteri di obiettività, univocità e di
validità generale necessari allo sviluppo dell'azione sindacale.
Il codice di autoregolamentazione è
così articolato:
1) la proclamazione dello sciopero,
così come la sospensione e la revoca, è demandata alle Federazioni
Nazionali di categoria, d'intesa con la Confederazione, se trattasi di
sciopero a carattere nazionale, ed ai corrispondenti organismi
regionali o provinciali se trattasi di sciopero a carattere
territoriale;
2) la proclamazione dello sciopero
sarà preceduta da un preavviso di almeno 15 giorni e sarà notificata
alle Amministrazioni ed agli Enti interessati a comporre la vertenza;
3) gli scioperi dichiarati o in
corso di attuazione saranno sospesi in casi di emergenza, quali
calamità naturali o altri eventi eccezionali;
4) le modalità di svolgimento dello
sciopero saranno fissate di volta in volta ed in relazione alle
specifiche caratteristiche dei vari comparti garantendo, nei servizi
pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili all'utenza nonché
la sicurezza dei lavoratori e degli impianti;
5) dei contenuti e delle ragioni
della lotta sarà data tempestiva comunicazione all'utenza e
all'opinione pubblica attraverso i normali canali dell'informazione.
Le regole di comportamento sopra
riportate si riferiscono alle azioni sindacali collegate alle iniziative
di riforma, ai contratti ed alle altre rivendicazioni. La CONF.S.A.L.
intende conservare la più ampia facoltà di iniziativa quando si
profili un effettivo pericolo per le istituzioni democratiche e siano in
gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali.
ALLEGATO F
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.O.N.F.E.D.I.R.
La C.O.N.F.E.D.I.R. ribadisce la sua
convinzione circa la obiettiva difficoltà di disciplinare validamente
l'esercizio del diritto di sciopero attraverso la sola forma
dell'autoregolamentazione, che dovrebbe, invece, svolgere una funzione
integratrice della Legge. L'esigenza del ricorso alla Legge scaturisce,
peraltro, direttamente dagli artt. 39 e 40 della Carta costituzionale,
rimasti finora in gran parte disattesi.
La C.O.N.F.E.D.I.R. prende atto che il
Governo non ha provveduto finora a regolamentare l'esercizio del diritto
di sciopero, né attraverso i necessari accordi con le OO.SS. né
mediante lo strumento legislativo.
Nonostante tali carenze, questa
Confederazione ritiene opportuno, da parte sua, stabilire alcuni
principi che siano alla base della autoregolamentazione.
Posto che il diritto di sciopero è
sancito dalla Costituzione a tutela dei lavoratori, vanno disciplinate
le forme del suo esercizio, al fine di limitare gli eccessi che
provocano gravi scompensi nei servizi pubblici essenziali. A tal fine il
Governo dovrà innanzitutto stabilire con esattezza, di concerto con le
OO.SS., il termine di "essenzialità", con riferimento alle
esigenze primarie della collettività nazionale.
E' inoltre indispensabile che le norme
di autoregolamentazione siano condivise da tutte le OO.SS.
rappresentative delle categorie di un determinato settore e si rende,
quindi, necessario che il Governo fissi le linee generali che consentano
di realizzare un'intesa preliminare tra le stesse su basi uniformi.
Alla luce dell'attuale situazione, pur
rilevando la grave carenza del Governo in materia, le singole
Federazioni aderenti alla C.O.N.F.E.D.I.R. si impegnano di aderire ai
seguenti criteri di autoregolamentazione del diritto di sciopero:
- gli organi competenti saranno
preavvisati dalle azioni di sciopero con almeno 15 giorni di anticipo;
- per le varie categorie addette a
servizi pubblici definiti "essenziali" saranno stabiliti i
contingenti di lavoratori, per ogni attività interessata, che
potranno essere esonerati dallo sciopero al fine di garantire la
continuità dei servizi stessi;
- sarà prevista la sospensione
delle azioni di sciopero in casi di emergenza, come calamità naturali
o altri eventi eccezionali, ed inoltre, per alcuni servizi, in
particolari periodi dell'anno (come festività, ferie estive, ecc.);
- in generale lo sciopero non deve
essere strumentalizzato ai fini politici; tuttavia, poiché è
nell'interesse dei lavoratori la difesa dell'ordinamento democratico,
è ammissibile il ricorso allo sciopero come forma di aggregazione e
di reazione di gruppo organizzato, in casi di particolare gravità, in
cui si profili un effettivo pericolo per istituzioni democratiche.
La presente riguarda la
C.O.N.F.E.D.I.R. nella sua organizzazione, confederale ed associativa
(I, II, III grado).
ALLEGATO G
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.S.A.S.
La C.I.S.A.S. - Confederazione
italiana addetta ai servizi - maggiormente rappresentativa su base
nazionale e quindi anche nel pubblico impiego di cui alla Legge n.
93/83, consapevole del momento che attraversa la società e nello stesso
tempo della necessità di ribadire l'inviolabilità dell'esercizio del
diritto di sciopero, tenendo conto dei gravi disagi derivanti per la
collettività dalla sospensione dei servizi pubblici fondamentali ed
essenziali, presenta i seguenti criteri, cui la confederazione si atterrà
nella effettuazione di scioperi che da essa potranno essere proclamati
nel pubblico impiego:
1) La C.I.S.A.S., in caso di
conflitto sindacale si ritiene libera di proclamare lo sciopero o
altre forme di lotta sindacale, con un preavviso non inferiore a
quindici giorni ai sensi dell'art. 11 della Legge-quadro sul pubblico
impiego n. 93/83.
2) Lo sciopero, di qualsiasi
comparto, viene proclamato dalle strutture confederali della
C.I.S.A.S., dei rispettivi livelli territoriali.
3) Per l'effettuazione dello
sciopero sono costituiti comitati di sciopero organizzati dalla
organizzazione sindacale, perché siano garantiti i servizi essenziali
e quelli di emergenza. Tali comitati provvedono alla organizzazione ed
alla regolamentazione pratica dello sciopero e costituiscono punto di
riferimento per le informazioni intercorrenti tra le parti e con i
lavoratori durante lo svolgimento dello sciopero.
4) La C.I.S.A.S. rifiuta la
strumentalizzazione politico-partitica dello sciopero e ribadisce la
propria autonoma determinazione di politica sindacale.
5) La C.I.S.A.S. dichiara che i
sopra riportati principi saranno osservati dai propri associati e
dalle proprie strutture (territoriali e funzionali) in ogni comparto
del pubblico impiego.
6) La C.I.S.A.S. dichiara per ogni
singolo comparto del pubblico impiego di cui alla Legge n. 93/83
provvederà, inoltre, ad individuare ed elencare i servizi pubblici
essenziali da garantire.
7) La C.I.S.A.S. si ritiene
svincolata dal presente codice, fatte salve le norme di cui ai punti
1) e 3), per azioni di sciopero avverso il mancato rispetto di
scadenze di Legge, regolamentari o contrattuali ed in caso di
comportamenti discriminatori nei confronti di qualcuna delle OO.SS.
firmatarie del Protocollo d'Intesa 25 luglio 1986.
ALLEGATO H
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
U.S.P.P.I.
Art. 1.- La Confederazione Unione
Sindacati Professionisti Pubblico-Privato Impiego - U.S.P.P.I. - con
sede sociale in Roma, via Gramsci, 34, giusta l'art. 15 dello statuto
depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si
impegna ad adottare il seguente codice di autoregolamentazione del
diritto di sciopero.
Art. 2.- L'invito all'astensione dal
lavoro (sciopero) da parte della Confederazione USPPI sarà determinato
esclusivamente da rivendicazioni di carattere
giuridico-normativo-economico e dalle esigenze di tutelare gli interessi
etico-morali, professionali singoli e collettivi degli iscritti e la
salute dei lavoratori e di migliorarne le condizioni ambientali di
lavoro.
Art. 3.- L'invito di cui all'art. 2
sarà preceduto da formale comunicazione inviata all'amministrazione da
cui dipendono i lavoratori interessati allo sciopero, nonché alle
autorità interessate, per i conflitti di lavoro che coinvolgano una o
più amministrazioni o aziende, almeno quindici giorni prima della data
stabilita per lo svolgimento dello sciopero.
In detta comunicazione saranno esposti
i motivi dell'astensione del lavoro e la durata della stessa.
Le modalità di svolgimento dello
sciopero assicureranno la continuità delle prestazioni indispensabili.
Saranno conseguentemente assicurati durante il periodo di sciopero i
servizi essenziali per garantire lo svolgimento delle attività
indispensabili di pronto intervento per la sicurezza degli impianti e
degli utenti del servizio, nonché per assicurare il rispetto dei valori
e dei diritti costituzionalmente tutelati.
Art. 4.- Qualora le circostanze di
tempo e di luogo lo richiedano o si tratti di periodi in cui le esigenze
di ordine pubblico consiglino di evitare turbative alla collettività
(calamità naturali, epidemie, elezioni, ecc.), nonché nei periodi di
festività nazionali (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), la
Confederazione Sindacale USPPI si impegna a sospendere e a non
effettuare scioperi da parte degli iscritti.
Art. 5.- Modalità più specifiche di
svolgimento dello sciopero, nonché le procedure da esperire nei
conflitti di lavoro saranno indicate nei codici di autoregolamentazione
del diritto di sciopero che saranno allegati agli accordi per i singoli
comparti del pubblico impiego.
ALLEGATO I
CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO
C.I.L.D.I.
La Confederazione C.I.L.D.I. nella
convinzione che l'esercizio del diritto di sciopero deve garantire il
massimo consenso dei lavoratori e degli utenti, attenuando per quanto
possibile i disagi alla collettività e in coerenza con i principi che
hanno ispirato la Confederazione stessa nella stipula dell'accordo
intercompartimentale, assume in allegato all'accordo stesso, il presente
codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
nell'ambito dell'impiego pubblico ai sensi della Legge n. 93 del 1983.
Esso costituisce disciplina generale
per tutti i comparti della pubblica amministrazione ed è integrato dai
codici di autoregolamentazione dei singoli comparti.
Nella convinzione che l'esercizio del
diritto di sciopero deve garantire il massimo consenso dei lavoratori e
degli utenti attenuando per quanto possibile i disagi alla collettività,
la Confederazione C.I.L.D.I. ritiene tale codice coerente agli obiettivi
indicati nell'accordo intercompartimentale.
Il presente codice riguarda il
complesso di azioni sindacali relative agli accordi intercompartimentali
collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali per
l'insieme del settore pubblico, e non si applica - oltre che nei casi in
cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
La titolarità a dichiarare,
sospendere o revocare gli scioperi è riservata, per le materie di cui
al comma precedente, alla Confederazione nazionale C.I.L.D.I., per
problemi riguardanti i relativi ambiti territoriali, alle rispettive
strutture regionali e locali.
Gli scioperi di qualsiasi genere
dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in
caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità
naturali.
Il primo sciopero non può superare la
durata di un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo per
la stessa vertenza non possono superare le due giornate di lavoro in
unica soluzione.
L'effettuazione di ogni forma di lotta
avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori e degli
impianti.
Si rinvia ai codici di
autoregolamentazione dei singoli comparti per quanto attiene:
- i periodi di esclusione degli
scioperi;
- l'individuazione dei gradi di
essenzialità dei servizi e i relativi termini di preavviso;
- le modalità di svolgimento al
fine di garantire la continuità nelle prestazioni indispensabili.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione ai rispettivi statuti di organizzazione ed è,
come tale, soggetto alle relative sanzioni.
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