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Decreto
del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1975, n. 854
(in Gazz. Uff., 16
febbraio 1976, n. 42)
Attribuzioni del Ministero
dell'interno
in materia di documenti archivistici
non ammessi alla libera consultabilità
Il
Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87, comma
quinto, della Costituzione;
Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativa alla conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657,
concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali ed
ambientali;
Visto l'art. 2, penultimo comma, della legge stessa, che delega il
Governo ad emanare norme aventi valore di legge per la disciplina delle
attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti
archivistici non ammessi alla libera consultabilità, nonché per le
conseguenziali modifiche delle norme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e per l'integrazione degli
organici dei ruoli del personale civile di detta amministrazione in
corrispondenza ai servizi anzidetti;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui al terzo comma del
citato art. 2 della legge 29 gennaio 1975, n. 5;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla concertata proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
L'Amministrazione dell'interno provvede, in
attuazione del comma secondo, lettera c), dell'art. 2 del decreto-legge
14 dicembre 1974, n. 657, come modificato dalla legge 29 gennaio 1975,
n. 5:
a) ad esercitare la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la
riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla
consultabilità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
b) ad autorizzare, nei casi e con le procedure previste dalle
disposizioni vigenti, la consultazione degli atti di cui alla precedente
lettera a);
c) a svolgere i compiti di vigilanza previsti dal titolo IV del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sui
documenti che rientrano nella categoria riservata prevista dall'art. 21
del decreto medesimo, che si trovano a qualsiasi titolo in possesso di
enti pubblici e di privati.
Art. 2.
Per l'attuazione dei compiti previsti dal
precedente art. 1 è istituito nell'ambito della Direzione generale
degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno un
ispettorato centrale, cui è preposto un prefetto ispettore generale di
amministrazione. Il Ministro può avvalersi, altresì, in sede
periferica dei prefetti e, nelle provincie di Trento e Bolzano, dei
rispettivi commissari del Governo. Il Ministro per l'interno determina
con proprio decreto la regolamentazione interna dei servizi. In
relazione ai compiti di cui alle lettere a) e b) del precedente
articolo, il Ministro per l'interno dispone ispezioni presso l'archivio
centrale dello Stato, gli archivi di Stato e le sezioni di archivi di
Stato, a mezzo di funzionari della carriera direttiva amministrativa
dell'Amministrazione civile dell'interno. Gli organici dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno, appresso indicati, vengono
integrati con le seguenti variazioni: Numero dei posti carriera di
concetto amministrativa 30 - carriera esecutiva: ruolo archivio 15 -
ruolo copia 25.
Le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche della carriera
di concetto amministrativa e della carriera esecutiva sono specificate
per ciascun ruolo organico in conformità di quanto disposto negli
articoli 18 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Art. 3.
Per i documenti prodotti dagli uffici delle
amministrazioni dello Stato, l'accertamento della natura degli atti non
liberamente consultabili è effettuato dalle commissioni di sorveglianza
in occasione degli adempimenti di cui alla lettera d) dell'art. 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il
provvedimento definitivo è adottato dal Ministro per l'interno, sentito
il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Le
commissioni di sorveglianza previste dagli articoli 25 e 27 del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, sono modificate nella loro composizione con l'aggiunta di un
rappresentante dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal
Ministro per l'interno. Nei casi previsti dagli articoli 32, 33, 34, 39,
42 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il Ministero per
i beni culturali ed ambientali e gli organi periferici da esso
dipendenti provvedono a segnalare al Ministero dell'interno la presenza
di documenti relativi agli ultimi 70 anni. La determinazione degli atti
eventualmente non consultabili è effettuata dal Ministro per l'interno,
sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali. Le
proposte di scarto di documenti non consultabili di cui al precedente
art. 1, lettera a), sono inoltrate, per i provvedimenti di competenza,
al Ministero dell'interno. Per gli atti conservati negli archivi di
Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'individuazione dei documenti aventi carattere riservato ai sensi del
primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, è effettuata dal Ministro per l'interno,
sentito il parere del Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Art. 4.
I sovrintendenti archivistici, ricevuti gli
inventari di cui agli articoli 30, lettera c), e 38, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ne
trasmettono copia al Ministero dell'interno ai fini dell'accertamento
dell'esistenza di documenti non consultabili ai sensi degli articoli 21
e 22 del decreto stesso. Analoghe comunicazioni vengono effettuate nei
casi previsti dagli articoli 33, 34, 35, 37, secondo, terzo e quarto
comma, 38 lettere e) ed f), 42, 43 e 45. I provvedimenti adottati dai
sovrintendenti archivistici ai sensi dell'art. 36 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono comunicati
al Ministero dell'interno al fine di accertare l'esistenza di documenti
non ammessi alla libera consultabilità ai sensi degli articoli 21 e 22
del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 5.
I documenti riservati dell'Amministrazione
dell'interno sono versati all'Amministrazione dei beni culturali ed
ambientali allorchè, per il decorso dei termini stabiliti dalle
disposizioni vigenti, divengono liberamente consultabili.
Art. 6.
Il Ministro per l'interno, ai fini
dell'autorizzazione di cui all'art. 1, lettera b), del presente decreto,
ha facoltà di avvalersi del parere del comitato di settore per i beni
archivistici, istituito presso il Ministero per i beni culturali ed
ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti
riservati di cui sia stata richiesta la consultazione.
Art. 7.
Per quanto non contemplato dal presente
decreto valgono, in quanto compatibili, le norme stabilite dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 8.
All'onere derivante dall'applicazione del
presente decreto, valutato in lire 300 milioni in ragione di anno, si
provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante corrispondente riduzione
del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
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