1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4
giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23
dicembre 1977, n. 937. E' altresì considerata giorno festivo la
ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta
servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1,
sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni
caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il
termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle
lezioni.