1. L’attività amministrativa persegue
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente
legge e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non
per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria.
Art. 2
1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato
d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di
procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per
regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma
2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3
1. Ogni provvedimento amministrativo,
compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo
svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze
dell’istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a
contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
Capo II - Responsabile
del procedimento
Art. 4
1. Ove non sia già direttamente
stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di
loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del
provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 5
1. Il dirigente di ciascuna unità
organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità la responsabilità dell’ istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell’adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto
alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo
4.
3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Art. 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l’emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti
all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito
svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi cui all’articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione.
Capo III - Partecipazione
al procedimento amministrativo
Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le
modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a
fornire loro, con le stesse modalità, notizie dell’inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
Art. 8
1. L’amministrazione provvede a dare
notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2 Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l’amministrazione competente;
b) l’oggetto del procedimento promosso;
c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione
medesima.
4 L’omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta
valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto, portatore di
interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all’articolo 7 e
quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto :
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto
dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha
l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del
procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell’articolo 10, l’amministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in
ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli
interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1,
il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti.
Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice
civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi
controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione
recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi
verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma
1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui
al medesimo comma 1.
Art. 13
1. Le disposizioni contenute nel
presente capo non si applicano nei confronti dell’attività della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
Capo IV - Semplificazione
dell'azione amministrativa
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando
l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal
caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti
gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2- bis Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni
che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile
pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine
l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3- bis e 4.
2- ter Le disposizioni cui ai commi 2 e 2- bis si applicano anche quando
l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato,
dall’amministrazione preposta a tutela dell’interesse pubblico
prevalente.
3 Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia
partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere
definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi
all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti
giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della
comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3- bis Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso
della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazione
procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una
amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della
regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei
consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione è esecutiva.
4 Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia
espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può
richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di
conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri (5/a).
4- bis La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la
conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente
ovvero dall’amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L’indizione della
conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta (5/b).
Art. 14 bis
1. Il ricorso alla conferenza di servizi
è obbligatorio nei casi in cui l’attività di programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere
pubbliche o programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore
a lire 30 miliardi richieda l’intervento di più amministrazioni o enti,
anche attraverso intese, concerti, nullaosta o assensi comunque
denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o che
interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente
e può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in
tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si
considera adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla
conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni
territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i
dati dell’ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di
quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla
decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni
o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i
rappresentanti delle province.
Art. 14 ter
1. La conferenza di servizi di cui
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n.383, può essere convocata prima o nel corso dell’accertamento
di conformità di cui all’ articolo 2 del predetto decreto. Quando
l’accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i
progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse
statale, dal provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.
Allo stesso organo compete l’accertamento di cui all’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il
caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il quale
l’intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici.
Art. 14 quater
1. Nei procedimenti relativi ad opere
per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui
all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, le disposizioni di cui
agli articoli 14, comma 4,16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
sole amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini,
fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del
Ministro competente, del Ministro dell’ambiente o del Ministro per i
beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può
essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non
appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell’articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n.349.
2. Per l’opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il
provvedimento finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della
predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su
un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi
previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune .
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall’articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16
1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi
obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di
procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di
pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici
giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione espressa di
legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o
non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o , in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le
suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità
tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto
dal comma 4 dell’articolo 16.
Art. 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e
documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla
legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
commissione di cui all’articolo 27.
2. Qualora l’interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del
procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi
o di copie di essi.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente
o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
Art. 19
1. In tutti i casi in cui l’esercizio
di una attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n.1089, 29
giugno 1939, n.1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti di
legge, senza l’esperimento di prove a ciò destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l’atto di
consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da
parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l’esigenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente accompagnata dall’autocertificazione dell’esperimento di
prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all’amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all’interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall’amministrazione stessa.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso od altro atto di consenso
comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un’attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato
all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento . In tali casi,
sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l’amministrazione
competente può annullare l’atto di assenso illegittimamente formato,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall’amministrazione stessa.
2. Ai fini dell’adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere
delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso
entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo
procede comunque all’adozione dell’atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono
regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21
1. Con la denuncia o con la domanda di
cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la
conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il
fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività
in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità
di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti
richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
Capo V - Accesso ai
documenti amministrativi
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale
è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2.E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
3. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a
garantire l’applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone
comunicazione alla Commissione di cui all’articolo 27.
Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui
all’articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello
Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i
concessionari di pubblici servizi.
Art. 24
1. Il diritto di accesso è escluso per
i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977,
n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall’ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e
gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l’ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo
peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme
particolari per assicurare che l’accesso ai dati raccolti mediante
strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al
medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l’obbligo di individuare, con uno o
più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità
sottratti all’accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 9, L. 1 aprile
1981, n. 121, come modificato dall’articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n.
668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione
attualmente vigente che limiti l’accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell’articolo 23 hanno facoltà di differire
l’accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi
possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione
amministrativa. Non è comunque ammesso l’accesso agli atti preparatori
nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all’articolo 13,
salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei
modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo
detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di
trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice
amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei
documenti richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla
legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono
pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l’interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l’applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui all’articolo 27 e, in generale, è data la
massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge
e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la
libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s’intende
realizzata.
Art. 27
1. E’ istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri
, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2
aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
quattro fra i professori di ruolo in materia giuridico-amministrative e
quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle
Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena
conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione
annuale sulla trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri;
propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che
siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all’articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel
termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa
richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1
dell’articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione
di cui al presente articolo.
Art. 28
1. (Sostituisce l’art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3)
Capo VI - Disposizioni
finali
Art. 29
1. Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono principi generali dell’ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando
esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da
testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere
atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà prevista dall’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a
diretta conoscenza dell’interessato.
Art. 31
1 Le norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24.