LEGGE 23 agosto 2004, n.243
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti
norme intese a:
2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione
e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra' ai seguenti
principi e criteri direttivi:
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di
eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto
all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche'
alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto.
4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita' contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa. 6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della relativa spesa sul prodotto interno lordo, mediante l'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento, con effetto dal 1° gennaio 2008 e con esclusione delle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103:
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i requisiti di eta' anagrafica di cui alla
Tabella A allegata alla presente legge sono ulteriormente incrementati di un
anno, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi. Con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, puo' essere stabilito il differimento della
decorrenza dell'incremento dei requisiti anagrafici di cui al primo periodo
del presente comma, qualora sulla base di specifica verifica, da effettuarsi
nel corso dell'anno 2013, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento, risultassero risparmi di spesa
effettivi superiori alle previsioni e di entita' tale da garantire effetti
finanziari complessivamente equivalenti a quelli previsti dall'applicazione
congiunta del comma 6 e del primo periodo del presente comma.
8. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 1° marzo 2004, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del personale di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' dei rispettivi dirigenti continua ad essere disciplinato dalla normativa speciale vigente. 9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, e' confermata la possibilita' di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianita', in presenza di un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'eta' pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione. 10. Il Governo, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7 e allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) tenere conto, con riferimento alle fattispecie di cui all'alinea, delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'; b) prevedere l'introduzione di regimi speciali a favore delle categorie che svolgono attivita' usuranti; c) prevedere il potenziamento dei benefici agevolativi per le lavoratrici madri; d) definire i termini di decorrenza di cui alla lettera c) del comma 6, per i trattamenti pensionistici liquidati con anzianita' contributiva pari o superiore ai quaranta anni, compatibilmente con le finalita' finanziarie di cui all'alinea del presente comma. 11. Il Governo, allo scopo di definire, nel rispetto delle finalita' finanziarie di cui ai commi 6 e 7, soluzioni alternative, a decorrere dal 2008, sull'elevazione dell'eta' media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai medesimi commi 6 e 7, che incidano, anche congiuntamente, sui requisiti di eta' anagrafica e anzianita' contributiva, nonche' sul processo di armonizzazione del sistema previdenziale, sia sul versante delle modalita' di finanziamento che su quello del computo dei trattamenti, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, secondo le modalita' di cui ai commi da 41 a 49 e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del
pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico,
i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti
minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita',
possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a
decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta
facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla
contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e'
corrisposta interamente al lavoratore.
13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', sulla base dell'anzianita' contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
14.All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro
dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: "i-bis) le quote di
retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta'
di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo
alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa".
15. Le modalita' di attuazione dei commi da 12 a 16 sono stabilite con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi da 12 a 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato. 18. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, di cui al comma 19:
19. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 18 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei
requisiti previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore della presente legge. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto
non prendera' in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 18.
20. Tutti i maggiori risparmi e tutte le maggiori entrate derivanti dalle
misure previste dai commi 1 e 2 sono destinati alla riduzione del costo del
lavoro nonche' a specifici incentivi per promuovere lo sviluppo delle forme
pensionistiche complementari anche per i lavoratori autonomi.
21. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il Nucleo di
valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di 20 membri con
particolare competenza ed esperienza in materia previdenziale nei diversi
profili giuridico, economico, statistico ed attuariale nominati per un periodo
non superiore a quattro anni, rinnovabile, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Il presidente del Nucleo, che coordina l'intera struttura, e' nominato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalita'
organizzative e di funzionamento del Nucleo, la remunerazione dei membri in
armonia con i criteri correnti per la determinazione dei compensi per
attivita' di pari qualificazione professionale, il numero e le
professionalita' dei dipendenti appartenenti al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali o di altre amministrazioni dello Stato da impiegare presso
il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto del distacco.
Al coordinamento del personale della struttura di supporto del Nucleo e'
preposto senza incremento della dotazione organica un dirigente di seconda
fascia in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Nei limiti delle risorse di cui alla specifica autorizzazione di spesa il
Nucleo puo' avvalersi di professionalita' tecniche esterne per lo studio e
l'approfondimento di questioni attinenti le competenze istituzionali dello
stesso".
22. Al fine del rispetto dell'invarianza di spesa, conseguentemente
all'incremento del numero dei componenti del Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale disposto dal comma 21, e' rideterminata la remunerazione in atto
erogata ai componenti del Nucleo medesimo ai sensi dell'articolo 1, comma 45,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
23. Presso l'INPS e' istituito il Casellario centrale delle posizioni
previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la
conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relativi ai
lavoratori iscritti:
24. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni
interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi
comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti
d'imposta, le modalita', la periodicita' e i protocolli di trasferimento delle
stesse.
25. In sede di prima applicazione della presente legge, gli enti e le
amministrazioni interessati trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni
risultanti nei propri archivi entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 24.
26. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assicurative
condivisa tra tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di
forme di previdenza e assistenza obbligatorie, secondo modalita' di
consultazione e di scambio di dati disciplinate dal decreto di cui al comma
24. Con le necessarie integrazioni, il Casellario consente prioritariamente
di:
27. Oltre alle informazioni di cui al comma 23 trasmesse secondo le modalita'
e la periodicita' di cui al comma 24, il Casellario, al fine di monitorare lo
stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi
contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi:
28. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario
costituiscono, insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati, la
base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative
legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i
dati in proprio possesso anche per favorirne l'utilizzo in forma aggregata da
parte del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale e da parte delle
amministrazioni e degli enti autorizzati a fini di programmazione, nonche' per
adempiere agli impegni assunti in sede europea e internazionale.
29. Per l'istituzione del Casellario e' autorizzata la spesa di 700.000 euro
per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella D
allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del
settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi e
parasubordinati, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge
9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, anche al fine della
rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e
cessazione di attivita' e degli adempimenti contributivi a carico delle
aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la
tempestivita' della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni
individuali dei lavoratori.
31. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
contenenti norme intese a riordinare gli enti pubblici di previdenza e
assistenza obbligatoria, perseguendo l'obiettivo di una maggiore funzionalita'
ed efficacia dell'attivita' ad essi demandata e di una complessiva riduzione
dei costi gestionali.
32. Il Governo si attiene ai principi generali e ai criteri direttivi
desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dal decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a quelli indicati
nell'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad esclusione, con
riferimento alla lettera a) del comma 1, delle parole da: "tendenzialmente" a:
"altro beneficiario,".
33. Dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 31 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel caso di eventuali
maggiori oneri, si procede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
34. La normativa statutaria e regolamentare degli enti di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
puo' prevedere, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, anche
forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari
di ogni singola gestione.
35. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "1-bis. Gli enti di
diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata,
istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1,
lettere a) e b), forme pensionistiche complementari".
36. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono accorparsi fra loro, nonche'
includere altre categorie professionali similari di nuova istituzione che
dovessero risultare prive di una protezione previdenziale pensionistica, alle
medesime condizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 103 del
1996.
37. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,
alla fine della lettera b), e' aggiunto il seguente periodo: "l'aliquota
contributiva ai fini previdenziali, ferma la totale deducibilita' fiscale del
contributo, puo' essere modulata anche in misura differenziata, con facolta'
di opzione degli iscritti;".
38. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni,
alle forme del trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto
legislativo, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorche' la trasformazione in persona
giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996.
39. Le societa' professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma
costituite, e le societa' di capitali, operanti in regime di accreditamento
col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo
di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza medici (ENPAM), un contributo pari al 2 per cento del
fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del
Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di
rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime societa' indicano i
nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attivita'
di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di
spettanza individuale.
40. Restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti
di accreditamento per i quali e' previsto il versamento del contributo
previdenziale ad opera delle singole regioni e province autonome, quali gli
specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni
fra professionisti o societa' di persone.
41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11 si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da
iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto
dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
42. I decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 10 e 11, la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
43. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 41, con la legge finanziaria
si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, a determinare la variazione delle aliquote
contributive e fiscali e a individuare i lavoratori interessati, nonche' a
definire la copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi
di attuazione dei commi 1, 2, 10 e 11.
44. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi dei commi 1, 2, 10,
11, 31, 32 e 33, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica
sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro,
ferme restando le norme procedurali di cui al comma 2, lettera p), e sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere
ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o
per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle
Commissioni.
45. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate
relativamente all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi recati dalla
presente legge, nonche' con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
46. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari di cui ai commi 44 e 45 scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine e' invece prorogato di
venti giorni nel caso in cui sia concessa, ai sensi del comma 44, secondo
periodo, la proroga del termine per l'espressione del parere.
47. Decorso il termine di cui al comma 44, primo periodo, ovvero quello
prorogato ai sensi del medesimo comma 44, secondo periodo, senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
48. Qualora il Governo abbia ritrasmesso alle Camere i testi ai sensi del
comma 45, decorso inutilmente il termine ivi previsto per l'espressione dei
pareri parlamentari, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
49. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono
essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai
commi 1, 2, 10, 11, 31, 32 e 33 e con le stesse modalita' di cui ai commi da
41 a 48. Nel caso in cui sia stato gia' emanato il testo unico di cui ai commi
da 50 a 53, le disposizioni correttive e integrative andranno formulate con
riferimento al citato testo unico, se riguardanti disposizioni in esso
ricomprese.
50. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale,
con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale
risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte ai sensi della
presente legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in
funzione di una piu' precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e semplificazione delle
procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti
tra le diverse gestioni, e di una armonizzazione delle aliquote contributive,
sia volto a modificare, correggere, ampliare e abrogare espressamente norme
vigenti relative alla contribuzione, all'erogazione delle prestazioni, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e all'erogazione
degli assegni sociali. Il Governo e' altresi delegato ad adottare, nell'ambito
del testo unico, disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione
delle norme previdenziali per il settore agricolo, secondo criteri omogenei a
quelli adottati per gli altri settori produttivi e a quelli prevalentemente
adottati a livello comunitario, nel rispetto delle sue specificita', anche con
riferimento alle aree di particolare problematicita', rafforzando la
rappresentanza delle organizzazioni professionali e sindacali nella gestione
della previdenza, anche ristrutturandone l'assetto e provvedendo alla graduale
sostituzione dei criteri induttivi per l'accertamento della manodopera
impiegata con criteri oggettivi. Dall'emanazione del testo unico non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
51. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 50 e' trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza
del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il
parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine
il decreto e' adottato anche in mancanza del parere.
52. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 50, il Governo puo' adottare disposizioni correttive e
integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma
50, con la procedura di cui al comma 51 e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
53. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui
al comma 50, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'
costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di
cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
54. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
diritto alla pensione di vecchiaia per il personale artistico dipendente dagli
enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate e' subordinato al
compimento dell'eta' indicata nella Tabella A allegata al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
55. Al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti
corrisposti a talune categorie di pensionati gia' iscritti a regimi
previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e
omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi
integrativi, l'articolo 3, comma 1, lettera p), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, e l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni
prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si
applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357.
All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la
perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
TABELLA A (ARTICOLO 1, COMMI 6 E 7)
Eta' anagrafica
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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