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Legge
18 dicembre 1997, n. 440
"Istituzione del
Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per
gli interventi perequativi"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 298 del 23 dicembre 1997)
Art. 1.
(Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi)
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è
istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione un fondo denominato "Fondo per l'arricchimento e
l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi" destinato alla piena realizzazione dell'autonomia
scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità
e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della
scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria
non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente,
agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi
ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi
perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire,
anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento
dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla
copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono
ripartite, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
con decreti del Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, in
attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali
disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate
nell'esercizio successivo.
Art. 2.
(Direttive del Ministro)
1. Con una o più direttive del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il
supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi.
Art. 3.
(Progetti integrati)
1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che
richiedono il coinvolgimento degli enti locali è data la precedenza a
progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato
la concreta disponibilità ad assolvere agli obblighi loro spettanti per
legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.
Art. 4.
(Dotazione del fondo)
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1 è
determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in lire 400 miliardi
per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando, per lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e
per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno
1999, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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