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Legge
n. 836 del 18 dicembre 1973
Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE
Art. 1
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni
con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle forze armate ed ai
corpi organizzati militarmente comandati in missione isolata fuori della
ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 30 chilometri,
spettano le indennità di trasferta di cui alle unite tabelle A, B, C,
D, E ed F per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il
viaggio) di assenza dalla sede. Per le ore residuali spettano le
indennità orarie di cui all'art. 3 della presente legge.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è ridotto
del 10% dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una medesima
località. Se la durata della missione, nella stessa località, eccede i
90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo
successivo, è ridotta del 20%. Qualora la missione si protragga oltre i
primi 180 giorni, la continuazione della corresponsione dell'indennità
di trasferta è subordinata ad un'apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e
continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio,
compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e
straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo della
missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima località
sono considerate come missione unica e continuativa quando in 30 giorni
consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova la
missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreché la
distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30 chilometri,
le indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo
sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al terzo comma, lettera
d), del successivo art. 3.
Per quelle qualifiche non indicate nella tabella allegata alla presente
legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli stipendi,
paghe o retribuzione del personale statale allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 2
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata,
in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria sede di
servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali località
siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie giornaliere di
treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea oppure quando il
dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un proprio mezzo di
trasporto.
Art. 3
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di
trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera
per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto
comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 7 della presente legge.
Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a
lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora
inferiori a trenta minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad
ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli
effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata
interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30
chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia svolta
come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o di
custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di
bonifica, cantonieri stradali, ecc.),
d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui
ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea
ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di
servizio;
e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per
centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona
periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o
gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.
Art. 4
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo
non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi
nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia
all'estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data del
decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
Art. 5
Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza di
altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta, per
ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della
supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura
prevista nell'art. 3 della presente legge per la qualifica o grado
rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto.
Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente
comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma
dell'art. 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'art. 7 della presente
legge.
Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui
all'art. 3 della presente legge.
Art. 6
Ai fini della presene legge, le distanze chilometriche si misurano, per
i viaggi compiuti in ferrovia, Tra la stazione ferroviaria di partenza e
quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la stazione è fuori
del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la distanza
fra la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata
viene portata in aumento.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si
computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede
dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi in
una frazione o in una località isolata.
Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la
località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze di
cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al
luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si trovi
oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima
località.
Art. 7
Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli 1 e 3 della
presenta legge sono ridotte del 10 e del 20% per le missioni da compiere
in Comuni con popolazioni inferiori ai 500.000 e 50.000 abitanti
rispettivamente.
I Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 50.000
abitanti, sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente
comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999
abitanti.
Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in Comuni
diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di trasferta
prevista per il Comune con popolazione maggiore.
Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui
sl secondo ed al quinto comma dell'art. 1 della presente legge.
Art. 8
Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal
provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di
inizio del viaggio di ritorno devono risultare dalle dichiarazioni
dell'ufficio presso il o nella quale o nella cui giurisdizione è svolta
la missione.
Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante
apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a
quella di prima dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine
della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti
stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.
Art. 9
Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano, di
regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di trasferta è
ridotta del 30% dopo la quindicesima. Detta riduzione non si cumula con
quella di cui al secondo comma dell'art. 1 della presenta legge.
Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle per
le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di
trasferta.
Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito
fornito dall'Amministrazione o qualsiasi altro pubblico ente, l'indennità
di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o della metà.
Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennità
è ridotta a un terzo.
Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a
pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta
di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto
corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione
dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il
pagamento effettuato alla foresteria.
La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene disposta
anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del quinto comma
dell'art. 1 della presente legge.
Art. 10
Ai dipendenti che si rechino in missione presso la stazioni ferroviarie
di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio
estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità
previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni, compete l'indennità
di trasferta anche se la distanza intercorrente fra l'ordinaria sede di
servizio e la località di missione è inferiore ai 12 chilometri di cui
al punto d) del terzo comma dell'art. 3 della presente legge.
Art. 11
Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede di
servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra
impiegare un treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta
intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di
trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari
trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di
posto letto di cuccetta o di aereo.
Art. 12
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese effettivamente
sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel limite del costo
del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il
vitto) e per la classe di diritto stabilita come segue:
- prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto ed
equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e
qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed
equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi
delle accademie militari;
- seconda classe per tutto il rimanente personale.
Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi
eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi
consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato
dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando manchi
un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il rimborso
è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute per
l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale
o equiparata, spetta altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta
per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con letti. Per i
dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il personale del ruolo
ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per tutto il
rimanente personale è consentito il rimborso dell'eventuale spesa
sostenuta per l'uso di una cuccetta.
È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché
per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe
spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse
altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia
all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al
personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o
equiparata.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi di
servizio e di trasferimenti del personale civile e militare in servizio
all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o
da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa,
una indennità di L. 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi
effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di
chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono
arrotondate a chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi
resi fuori dall'ordinaria sede di servizio anche se il personale non
acquista titolo all'indennità di trasferta.
Art. 13
L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere
raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere
autorizzate dal Ministro o dal dirigente generale o da un altro capo
ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o
equiparata.
Con la stessa procedura può essere consentito, quando via sia una
particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della
missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle
relative spese.
Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno e
all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una assicurazione
sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale
ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente
10 per i casi di morte o di invalidità permanente.
È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei
contenuta nel primo comma dell'art. 198 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Art. 14
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio
all'interno o all'estero è dovuta un'indennità supplementare pari al
10% del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto
in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di
linea, terrestre o marittimo, al 5% del costo del biglietto stesso se il
viaggio è compiuto in aereo.
La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni
all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per
via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni di
viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni svolte.
Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti
dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso,
l'indennità di L. 2.
Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovuti anche agli estranei
alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle stesse.
L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno
rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli
eventuali supplementi in aggiunta al prezzo normale del normale
biglietto di viaggio, ancorché ammessi a rimborso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per i
trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.
Art. 15
Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia
frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della
circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non
oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se
non acquista titolo all'indennità di trasferta, l'uso di un proprio
mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a
chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo
risulta il più conveniente dei normali servizi di linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal
dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di
liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei
chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di
tali mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato
dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità circa l'uso del mezzo.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile
con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al
personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei
limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo,
può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel
comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal
luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o
viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito
del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne
alcuna corresponsione di indennità chilometrica.
Art. 16
La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e
strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio
di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con decreti
delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto
riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a quelle del
materiale e degli strumenti.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
Art. 17
Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio
sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli successivi.
Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della
presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello
stesso comune.
Art. 18
Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per il
tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la durata
del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento, nella
misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del
trasferimento, compete anche per ciascuna persona della famiglia del
dipendente stesso.
Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte
della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a
carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati e
quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli
affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se
di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in
linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le
figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.
Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800
chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto
almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di famiglia, una
sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di
trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra sosta, di uguale durata
massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600
chilometri.
Art. 19
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per il
viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di cui al
precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto di
viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante al
dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute
per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad un quintale,
per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole partite ordinarie
di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali complessivamente. Sono
salve le disposizioni che consentono il rimborso di spese per maggiori
quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare.
Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal
biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal
prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle
masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche
l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto
con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.
Ove manchi un servizio di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso
delle spese di viaggio, un indennità chilometrica di L. 43 per ciascuna
persona.
Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio
sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con indennità
chilometrica di L. 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50
chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e
di un quintale a persona per il bagaglio.
Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di ferrovia
separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si rendano
necessari più scali, il dipendente previa autorizzazione del superiore
che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi di trasporto
diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso, oltre
all'importo delle spese che sarebbero occorso per il trasporto
ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da ferrovia, compete
la corresponsione dell'indennità chilometrica prevista nel precedente
comma per il percorso non servito da ferrovia.
Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per il
trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso consentiti e
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi
diversi dalla ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato
sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.
Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far
accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica
riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare
regolare bolletta. Non è consentita la sostituzione di tale bolletta
con l'atto notorio previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi
forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito non
compete alcuna indennità chilometrica.
Art. 20
Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il
carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e
del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di L.
4.800 a quintale o frazione superiore a 50 chili, fino ad un massimo di
40 quintali, e di L. 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa la
Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la Sicilia e
viceversa.
Ove il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di trasporto
diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per l'imballaggio
e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella misura di L.
1.500 per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili,
fino ad un massimo di 40 quintali.
Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a
domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse
le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e
quanto altro non sia da considerare come facente parte dell'arredamento
di un'abitazione.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una
località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente
trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in
misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse
avvenuto fra le due sedi di servizio.
Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia, del
mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla
situazione di famiglia alla data del movimento e sempreché questo
risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del
provvedimento di trasferimento.
Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà
compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente
art. 19, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo
comma dell'art. 15 della presente legge per il capo di famiglia e quella
di cui al terzo comma dell'art. 14 per ciascuno dei familiari.
Art. 21
Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione
nella misura di:
- L. 200.000 al personale con qualifica di dirigente generale e
qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 170.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e
qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 140. 000 al personale con qualifica di segretario e qualifiche
corrispondenti o superiori;
- L. 120.000 a tutto il rimanente personale.
L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per il
dipendente senza. persone di famiglia conviventi ed a carico alla data
di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la
famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione
di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà
dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un
triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi dei
precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che, nella
nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia
provvisto di indennità di alloggio.
L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura
corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di
decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai
sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non siano
raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente, in caso
di trasferimento, il trattamento previsto per la presente legge per le
trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto del proprio
bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'art. 19 della presente
legge.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione, per le
qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo comma
dell'art. 1 della presente legge.
Art. 22
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di trovare
alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili
e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso ugualmente a fruire
delle indennità e dei rimborsi inerenti al trasferimento purché la
distanza dalla casa municipale del Comune viciniore alla nuova sede di
servizio non superi i 30 chilometri.
Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il
termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 20, dà diritto
al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di
trasporto dei mobili e delle masserizie.
Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede
di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorché appartenenti ad
amministrazioni diverse, non separati legalmente, è attribuita una sola
indennità di prima sistemazione al coniuge con qualifica più elevata.
Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di
spese o corresponsione di indennità.
Art. 23
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto
in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le
indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18, 19 e 20 e
l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento dall'ultima sede
di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale. Il diritto
alle predette indennità ed ai rimborsi si perde se, entro tre anni
dalla data di cessazione dal servizio, non siano avvenuti i relativi
movimenti.
Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di
abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità
di cui all'art. 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o
dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da una
località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i
rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in
misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di
trasferimento dall'ultima sede di servizio.
Art. 24
Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da
uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un
alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune, compete,
per ogni quintale o frazione di quintale non superiore a 50 chili, fino
ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal
precedente al nuovo alloggio, un'indennità di L. 1.500 a titolo di
rimborso delle spese per imballaggio, presa a resa a domicilio.
Art. 25
Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21
sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione
in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza
interruzione di servizio, da uno ad un altro ruolo anche di diversa
amministrazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e di
trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari
provinciali ed ai segretari comunali.
Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e
non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti
parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico,
anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque
sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento
lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere
quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria
praticabili.
I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed
istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati,
conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece,
missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di detti
enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma
successivo.
Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di
cui al secondo comma, del presente articolo è attribuito, per le
missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di
missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da
approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può
eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di
dirigente generale.
Art. 27
Tutte le indennità comunque denominate, commisurate ad una aliquota
dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della
legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di cui
all'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale dei
ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a prestare
servizio fuori dalla capitale, compete nella stessa misura prevista per
i dipendenti senza carico di famiglia quando il dipendente, coniugato
senza figli, non riscuote per il coniuge l'aggiunta di famiglia.
Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito nel
caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio fuori
dalla capitale.
Art. 28
Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da estranei
alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo,
e del personale a riposo, il trattamento relativo è stabilito
dall'amministrazione che ha disposto l'invio in missione, nei limiti
della misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di
servizio con qualifica non superiore a quella di dirigente generale.
Art. 29
A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del
bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio per
raggiungere la sede di servizio, purché questa sia diversa dalla
località di residenza.
Art. 30
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del
personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle
leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34 e successive
modificazioni.
Art. 31
Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previste
dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione
prevista dall'art. 84, lettera e) del testo unico sulle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645.
Art. 32
Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291, e
26 giugno 1965, n. 771. La presente legge entra in vigore il primo
giorno dal mese successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 33
Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua,
per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio
nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di
previsione approvati od in corso di approvazione.
TABELLA A
MAGISTRATI - CARRIERE DIRETTIVE -
UFFICIALI
PROFESSORI
VEDI:RNQLS (LG)
1) PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE;PROCURATORE GENERALE E PRESIDENTE AGGIUNTO DELLA CORTE DI
CASSAZIONE;PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE;PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE DEI
CONTI;AVVOCATO GENERALE DELLO STATO; PRESIDENTI DI SEZIONE DELLA CORTE
DI CASSAZIONE,DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE DEI CONTI;PROCURATORE
GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI;PROCURATORE GENERALE MILITARE;VICE
AVVOCATI GENERALI DELLO STATO;PREFETTI DI I CLASSE;GENERALI DI CORPO
D'ARMATA;PROFESSORI UNIVERSITARI ALLA V CLASSE DI STIPENDIO; QUALIFICHE
CIVILI O GRADI MILITARI CORRISPONDENTI...L.18.000
2) CONSIGLIERI DI CORTE DI
CASSAZIONE,DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA CORTE DEI CONTI;VICE
PROCURATORI GENERALI DELLA CORTE DEI CONTI; SOSTITUTI PROCURATORI
GENERALI MILITARI;CONSIGLIERE RELATORE DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE;
SOSTITUTI AVVOCATI GENERALI DELLO STATO; DIRIGENTI GENERALI;GENERALI DI
DIVISIONE; PROFESSORI UNIVERSITARI ALLA IV CLASSE DI
STIPENDIO;QUALIFICHE CIVILI O GRADI MILITARI CORRISPONDENTI...L.15.000
3) CONSIGLIERI DI CORTE
D'APPELLO;PRIMI REFERENDARI E REFERENDARI DEL CONSIGLIO DI STATO E DELLA
CORTE DEI CONTI;PROCURATORI E VICE PROCURATORI MILITARI;GIUDICI;VICE
AVVOCATI E SOSTITUTI AVVOCATI DELLO STATO; PROCURATORI CAPI DELLO
STATO;DIRETTORI AGGIUNTI DI DIVISIONE; COLONNELLI;PROFESSORI
UNIVERSITARI ALLA II CLASSE DI STIPENDIO; PROFESSORI UNIVERSITARI
AGGREGATI ALLA IV E V CLASSE DI STIPENDIO; PROFESSORI DI RUOLO A ALLA V
CLASSE DI STIPENDIO;PRESIDI DI PRIMA CATEGORIA;PRESIDI DI SECONDA
CATEGORIA ALLA II CLASSE DI STIPENDIO; ISPETTORI SCOLASTICI;QUALIFICHE
CIVILI O GRADI MILITARI CORRISPONDENTI O SUPERIORI...L.12.600
4) SOSTITUTI PROCURATORI E GIUDICI
ISTRUTTORI MILITARI DI I E II CLASSE; PROCURATORI DELLO
STATO;CONSIGLIERI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ALLA II CLASSE DI
STIPENDIO;CAPITANI;PROFESSORI UNIVERSITARI ALLA I CLASSE DI
STIPENDIO;PROFESSORI UNIVERSITARI AGGREGATI ALLA I CLASSE DI
STIPENDIO;ASSISTENTI UNIVERSITARI ALLA II CLASSE DI STIPENDIO;
PROFESSORI DI RUOLO A ALLA II CLASSE DI STIPENDIO;PROFESSORI DI RUOLO B
ALLA III CLASSE DI STIPENDIO;PRESIDI DI SECONDA CATEGORIA ALLA I CLASSE
DI STIPENDIO;DIRETTORI DIDATTICI;QUALIFICHE CIVILI O GRADI MILITARI
CORRISPONDENTI O SUPERIORI...L.10.800
5) AGGIUNTI GIUDIZIARI;SOSTITUTI
PROCURATORI E GIUDICI ISTRUTTORI MILITARI DI III CLASSE; SOSTITUTI
PROCURATORI DELLO STATO;UDITORI;UDITORI GIUDIZIARI MILITARI;PROCURATORI
AGGIUNTI DELLO STATO;CONSIGLIERI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI ALLA I
CLASSE DI STIPENDIO;SOTTOTENENTI; ASSISTENTI UNIVERSITARI ALLA I CLASSE
DI STIPENDIO;PROFESSORI DI RUOLO A ALLA I CLASSE DI STIPENDIO;
PROFESSORI DI RUOLO B ALLA I CLASSE DI STIPENDIO;QUALIFICHE CIVILI O
GRADI MILITARI CORRISPONDENTI O SUPERIORI...L.9.600
TABELLA B
CARRIERE DI CONCETTO - PROFESSORI
DI RUOLO C - INSEGNANTI TECNICO-PRATICI - INSEGNANTI ELEMENTARI
1) SEGRETARI CAPI E QUALIFICHE
CORRISPONDENTI...L.12.600
2) SEGRETARI PRINCIPALI;PROFESSORI
DI RUOLO C,INSEGNANTI TECNICO- PRATICI ED INSEGNANTI ELEMENTARI ALLA IV
CLASSE DI STIPENDIO; QUALIFICHE CORRISPONDENTI...L.10.800
3) SEGRETARI;PROFESSORI DI RUOLO
C,INSEGNANTI TECNICO-PRATICI ED INSEGNANTI ELEMENTARI ALLA I, II E III
CLASSE DI STIPENDIO;QUALIFICHE CORRISPONDENTI...L.8.400
TABELLA C
CARRIERE ESECUTIVE
VEDI:RNQLS (LG)
1) COADIUTORI SUPERIORI DELLE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI E QUALIFICHE CORRISPONDENTI...L.10.800
2) COADIUTORI PRINCIPALI DELLE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI E QUALIFICHE CORRISPONDENTI...L.8.400
3) COADIUTORI DELLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI E QUALIFICHE CORRISPONDENTI...L.7.200
TABELLA D
SOTTUFFICIALI - GRADUATI E MILITARI
DI TRUPPA
1) AIUTANTI,MARESCIALLI MAGGIORI
CON QUALIFICHE DI AIUTANTE O SCELTO E GRADI CORRISPONDENTI...L.10.800
2) MARESCIALLI ORDINARI E GRADI
CORRISPONDENTI O SUPERIORI...L.8.400
3) SERGENTI MAGGIORI E GRADI
CORRISPONDENTI;VICE BRIGADIERI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEI CORPI DI
POLIZIA...L.7.200
4) SERGENTI E GRADI CORRISPONDENTI;
APPUNTATI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEI CORPI DI POLIZIA...L.6.600
5) CARABINIERI E GRADI
CORRISPONDENTI...L.5.400
6) RIMANENTE PERSONALE
MILITARE...L.4.800
TABELLA E
CARRIERE AUSILIARIE E PERSONALE
OPERAIO
1) COMMESSI CAPI DELLE
AMMINISTRAZIONI CENTRALI E QUALIFICHE CORRISPONDENTI;OPERAI QUALIFICATI
E QUALIFICHE CORRISPONDENTI O SUPERIORI...L.6.600
2) COMMESSI DELLE AMMINISTRAZIONI
CENTRALI E QUALIFICHE CORRISPONDENTI;OPERAI APPRENDISTI E QUALIFICHE
CORRISPONDENTI O SUPERIORI...L.6.000
TABELLA F
1) PERSONALE NON DI RUOLO -
INSEGNANTI INCARICATI E SUPPLENTI PRIMA CATEGORIA...L.8.400
SECONDA CATEGORIA...L.7.200
TERZA CATEGORIA...L.6.6000
QUARTA CATEGORIA...L.6.000
2) PERSONALE INQUADRATO NEL RUOLO
SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960,N.1600
PERSONALE IMPIEGATIZIO PROVVISTO DELLO STIPENDIO DI CUI AI PARAMETRI DAL
245 AL 370...L.8.400
PERSONALE IMPIEGATIZIO PROVVISTO
DELLO STIPENDIO DI CUI AI PARAMETRI DAL 150 AL 215...L.7.200
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