PROMULGA:
la seguente
legge:
Art. 1
- All’articolo
2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "e
con l’indicazione della durata dell’astensione dal lavoro"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". I
soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare
per iscritto, nel termine di preavviso, la durata e le modalità di
attuazione, nonché le motivazioni dell’astensione collettiva dal
lavoro. La comunicazione deve essere data sia alle amministrazioni o
imprese che erogano il servizio, sia all’apposito ufficio costituito
presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui
all’articolo 8, che ne cura la immediata trasmissione alla
Commissione di garanzia di cui all’articolo12".
- All’articolo
2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le
parole: "in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze
della sicurezza" sono inserite le seguenti: ", nonché alla
salvaguardia dell’integrità degli impianti".
- All’articolo
2, comma 2, primo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le
parole da: "di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a:
"sentite le organizzazioni degli utenti" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nonché nei regolamenti di
servizio, da emanare in base agli accordi con le rappresentanze del
personale di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n.
29 del 1993".
- All’articolo
2, comma 2, secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo
le parole: "possono disporre forme di erogazione periodica"
sono aggiunte le seguenti: "e devono altresì indicare intervalli
minimi da osservare tra l’effettuazione di uno sciopero e la
proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare
che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti
sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo
stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità
dei sevizi pubblici di cui all’articolo 1. Nei predetti contratti o
accordi collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di
raffreddamento e di conciliazione, obbligatorie per entrambe le parti,
da esperire prima della proclamazione dello sciopero ai sensi del
comma 1. Se non intendono adottare le procedure previste da accordi o
contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo
preventivo di conciliazione si svolga: se lo sciopero ha rilievo
locale, presso la prefettura, o presso il comune nel caso di scioperi
nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui
l’amministrazione comunale sia parte; se lo sciopero ha rilievo
nazionale, presso la competente struttura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Qualora le prestazioni indispensabili e le
altre misure di cui al presente articolo non siano previste o non
siano valutate idonee, la Commissione di garanzia adotta, nelle forme
di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la provvisoria
regolamentazione compatibile con le finalità del comma 3".
- All’articolo
2, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: "di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" fino a: "di cui
all’articolo 25 della medesima legge" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nonché dei regolamenti di servizio da
emanare in base agli accordi con le rappresentanze del personale di
cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993
e nei codici di autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis della
presente legge".
- All’articolo
2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo le parole:
"quando l’astensione dal lavoro sia terminata." È
inserito il seguente periodo: "Salvo che sia intervenuto un
accordo tra le parti ovvero vi sia stata una richiesta da parte della
Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare
l’ordinanza di cui all’articolo 8, la revoca spontanea dello
sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all’utenza
ai sensi del presente comma, costituisce forma sleale di azione
sindacale e viene valutata dalla Commissione di garanzia ai fini
previsti dall’articolo 4, commi da 2 a 4-bis".
- All’articolo
2, comma 6, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il terzo periodo
sono aggiunti i seguenti: "Le amministrazioni e le imprese
erogatrici dei servizi hanno l’obbligo di fornire tempestivamente
all Commissione di garanzia che ne faccia richiesta le informazioni
riguardanti gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le
sospensioni ed i rinvii degli scioperi proclamati, e le relative
motivazioni, nonché le cause di insorgenza dei conflitti. La
violazione di tali obblighi viene valutata dalla Commissione di
garanzia ai fini di cui all’articolo 4, comma 4-sexies".
Art. 2
1. Dopo l’articolo 2 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. -
1. L’astensione collettiva dalle prestazioni, a fini di protesta o di
rivendicazione di categoria, da parte di lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori che incida sulla funzionalità dei
servizi pubblici di cui all’articolo 1, è esercitata nel rispetto di
misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni
indispensabili di cui al medesimo articolo. A tale fine la Commissione di
garanzia di cui all’articolo 12 promuove l’adozione, da parte delle
associazioni o degli organismi di rappresentanza delle categorie
interessate, di codici di autoregolamentazione che realizzino, in caso di
astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all’articolo 1. Se tali codici
mancano o non sono valutati idonei a garantire le finalità di cui al
comma 2 dell’articolo 1, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a),
delibera la provvisoria regolamentazione. I codici di autoregolamentazione
devono in ogni caso prevedere un termine di preavviso non inferiore a
quello indicato al comma 5 dell’articolo 2, l’indicazione della durata
e delle motivazioni dell’astensione collettiva, ed assicurare in ogni
caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al
comma 2 di cui all’articolo 1. In caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione, fermo restando quanto previsto dalla comma 3
dell’articolo 2, la Commissione di garanzia valuta i comportamenti e
adotta le sanzioni di cui all’articolo 4".
2. Decorsi sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, qualora i codici di
autoregolamentazione di cui all’articolo 2-bis della legge 12 giugno
1990, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non siano
ancora stati adottati, la Commissione di garanzia, sentite le parti
interessate nelle forme previste dall’articolo 13, comma 1, lettera a),
della predetta legge n. 146 del 1990, come sostituito dall’articolo 10,
comma 1, della presente legge, delibera la provvisoria regolamentazione.
Art.
3
1. All'articolo 4, comma 1,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: ", primo
periodo," sono soppresse.
2. All'articolo 4, comma 2,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: ", per la durata
dell'azione stessa" fino a: "pubblici dipendenti" sono
sostituite dalle seguenti: "i permessi sindacali retribuiti ovvero i
contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero
entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare
economico complessivo non inferiore a lire 5.000.000 e non superiore a
lire 50.000.000 tenuto conto della consistenza associativa, della gravità
della violazione e della eventuale recidiva, nonché della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico. Le medesime organizzazioni
sindacali possono altresì essere escluse dalle trattative alle quali
partecipino per un periodo di due mesi dalla cessazione del
comportamento".
3. All'articolo 4 della legge
12 giugno 1990, n. 146, il comma 3 è stato abrogato.
4. All'articolo 4 della legge
12 giugno 1990, n. 146, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. I dirigenti
responsabili delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti
delle imprese e degli enti che erogano i servizi pubblici di cui
all'articolo 1, comma 1, che non osservino le disposizioni previste dal
comma 2 dell'articolo 2 o gli obblighi loro derivanti dagli accordi o
contratti collettivi di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o dalla
regolazione provvisoria della Commissione di garanzia, o che non prestino
correttamente l'informazione agli utenti di cui all'articolo 2, comma 6,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 5.000.000 a
lire 50.000.000, tenuto conto della gravità della violazione,
dell'eventuale recidiva, dell'incidenza di essa sull'insorgenza o
sull'aggravamento di conflitti e del pregiudizio eventualmente arrecato
agli utenti. Alla medesima sanzione sono soggetti le associazioni e gli
organismi rappresentativi dei lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, in solido con i singoli lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, che aderendo alla protesta si siano
astenuti dalle prestazioni, in caso di violazione dei codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2-bis, o della regolazione
provvisoria della Commissione di garanzia e in ogni altro caso di
violazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi precedenti, la sanzione
viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del
lavoro-sezione ispettorato del lavoro".
5. All'articolo 4 della legge
12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4, come sostituito dal comma 4 del
presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino
applicabili, perché le organizzazione sindacali che hanno promosso lo
sciopero o vi hanno aderito non fruiscono dei benefìci di ordine
patrimoniale di cui al comma 2 o non partecipano alle trattative, la
Commissione di garanzia delibera in via sostitutiva una sanzione
amministrativa pecuniaria a carico di coloro che rispondono legalmente per
l'organizzazione sindacale responsabile, tenuto conto della consistenza
associativa, della gravità della violazione e della eventuale recidiva,
nonché della gravità degli effetti dello sciopero sul servizio pubblico,
da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 50.000.000. La
sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione della direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
4-ter. Le sanzioni di cui al
presente articolo sono raddoppiate nel massimo se l'astensione collettiva
viene effettuata nonostante la delibera di invito della Commissione di
garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e),
ed h).
4-quater. Su richiesta delle
parti interessate, delle associazioni degli utenti rappresentative ai
sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, delle autorità nazionali o
locali che vi abbiano interesse o di propria iniziativa, la Commissione di
garanzia apre il procedimento di valutazione del comportamento delle
organizzazioni sindacali che proclamano lo sciopero o vi aderiscono, o
delle amministrazioni e delle imprese interessate, ovvero delle
associazioni o organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti o piccoli imprenditori, nei casi di astensione collettiva
di cui agli articoli 2 e 2-bis. L'apertura del procedimento viene
notificata alle parti, che hanno trenta giorni per presentare osservazioni
e per chiedere di essere sentite. Decorso tale termine e comunque non
oltre sessanta giorni dall'apertura del procedimento, la Commissione
formula la propria valutazione e, se valuta negativamente il
comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto,
delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo, indicando il termine
entro il quale la delibera deve essere eseguita con avvertenza che
dell'avvenuta esecuzione deve essere data comunicazione alla Commissione
di garanzia nei trenta giorni successivi, cura la notifica della delibera
alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla direzione
provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro competente.
4-quinquies. L'Inps trasmette
trimestralmente alla Commissione di garanzia i dati conoscitivi sulla
devoluzione dei contributi sindacali per gli effetti di cui al comma 2.
4-sexies. I dirigenti
responsabili delle amministrazioni pubbliche ed i legali rappresentanti
degli enti e delle imprese che nel termine indicato per l'esecuzione della
delibera della Commissione di garanzia non applichino le sanzioni di cui
al presente articolo, ovvero che non forniscano nei successivi trenta
giorni le informazioni di cui all'articolo 2, comma 6, sono soggetti ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400.000 a lire 1.000.000
per ogni giorno di ritardo ingiustificato. La sanzione amministrativa
pecuniaria viene deliberata dalla Commissione di garanzia tenuto conto
della gravità della violazione e della eventuale recidiva, ed applicata
con ordinanza-ingiunzione della direzione provincial3 del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro, competente per territorio".
Art. 4
- I
commi sesto e settimo dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della legge 12 giugno 1990,
n. 146, sono abrogati.
Art. 5
- All'articolo
7, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui al decreto legislativo 3 febbraio 199, n. 29, e
successive modificazioni".
Art. 6
- Dopo
l'art. 7 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis - 1. Le associazioni degli utenti riconosciute ai
fini della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in
giudizio ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, in deroga alla
procedura di conciliazione di cui al comma 3 dello stesso articolo,
anche al sono fine dio ottenere la pubblicazione, a spese del
responsabile, della sentenza che accerta la violazione dei diritti
degli utenti, limitatamente ai casi seguenti: a) nei confronti delle
organizzazioni sindacali responsabili, quando lo sciopero sia stato
revocato dopo la comunicazione all'utenza al di fuori dei casi di cui
all'articolo 2, comma 6, e quando venga effettuato nonostante la
delibera di invito della Commissione di garanzia di differirlo ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere c), d), e) ed h), e da ciò
consegua un pregiudizio al diritto degli utenti di usufruire con
certezza dei servizi pubblici; b) nei confronti delle amministrazioni,
degli enti o delle imprese che erogano i servizi di cui all'articolo
1, qualora non vengano fornite adeguate informazioni agli utenti ai
sensi dell'articolo 2, comma 6, e da ciò consegua un pregiudizio al
diritto degli utenti di usufruire dei sevizi pubblici secondo standard
di qualità e di efficienza".
Art. 7
1. L'articolo 8 della legge
12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Quando sussista il fondato pericolo di un pregiudizio
grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di
cui all'articolo 1, comma 1, che potrebbe essere cagionato
dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi
pubblici di cui all'articolo 1, conseguente all'esercizio dello sciopero o
a forme di astensione collettiva di lavoratori autonomi, professionisti o
piccoli imprenditori, su segnalazione della Commissione di garanzia
ovvero, nei casi di necessità e urgenza, di propria iniziativa,
informando previamente la Commissione di garanzia, il Presidente del
Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato, se il conflitto ha
rilevanza nazionale o interregionale, ovvero, negli altri casi, il
prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale,
informati i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e
Bolzano, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano
la situazione di pericolo, esperiscono un tentativo di conciliazione, da
esaurire nel più breve tempo possibile, e se il tentativo non riesce,
adottano con ordinanza le misure necessarie a prevenire il pregiudizio ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1.
2. L'ordinanza può disporre
il differimento dell'astensione collettiva ad altra data, anche unificando
astensioni collettive già proclamate, la riduzione della sua durata
ovvero prescrivere l'osservanza da parte dei soggetti che la proclamano,
dei singoli che vi aderiscono, e delle amministrazioni o imprese che
erogano il servizio, di misure idonee ad assicurare livelli di
funzionamento del servizio pubblico compatibili con la salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1. Qualora la Commissione di garanzia, nella sua segnalazione o
successivamente, abbia formulato una proposta in ordine alle misure da
adottare con l'ordinanza al fine di evitare il pregiudizio ai predetti
diritti, l'autorità competente ne tiene conto. L'ordinanza è adottata
non meno di quarantotto ore prima dell'inizio dell'astensione collettiva,
slavo che sia ancora in corso il tentativo di conciliazione o vi siano
regioni di urgenza, e deve specificare il periodo di tempo durante il
quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti.
3.L'ordinanza viene portata a
conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuare, a cura
dell'autorità che l'ha emanata, ai soggetti che promuovono l'azione, alle
amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone
fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché
mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiere a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene
altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la
radio e la televisione.
4. Dei provvedimenti adottati
ai sensi del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri dà
comunicazione alle Camere".
Art. 8
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo" sono
sostituite dalle seguenti: "dei singoli prestatori di lavoro,
professionisti o piccoli imprenditori".
2. All'articolo 9, comma1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole:
"da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400.000"
sono sostituite dalle seguenti:
"da un minimo di lire
500.000 ad un massimo di lire 1.000.000. Le organizzazioni dei lavoratori,
le associazioni e gli organismi di rappresentanza dei lavoratori autonomi,
professionisti e piccoli imprenditori, che non ottemperano all'ordinanza
di cui all'articolo 8 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 5.000.000 a lire 50.000.000 per ogni giorno di mancata
ottemperanza a seconda della consistenza economica dell'organizzazione,
associazione o organismo rappresentativo e della gravità delle
conseguenze dell'infrazione. Le sanzioni sono irrogate con decreto della
stessa autorità che ha emanato l'ordinanza e sono applicate con
ordinanza-ingiunzione della direzione provinciale del lavoro-sezione
ispettorato del lavoro".
Art. 9
1. All'articolo12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, i periodi
secondo e terzo, introdotti dall'articolo 17, comma 13, della legge 15
maggio 1997, n. 127, sono sostituiti dai seguenti: "La Commissione si
avvale di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle
Amministrazioni pubbliche in posizione di comando o fuori ruolo, adottando
a tale fine i relativi provvedimenti. Per i dipendenti pubblici si applica
la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127. La Commissione individua, con propria deliberazione, i
contingenti di personale di cui avvalersi nel limite massimo di trenta
unità. Il personale in servizio presso la Commissione in posizione di
comando o fuori ruolo conserva lo stato giuridico e il trattamento
economico fondamentale delle Amministrazioni di provenienza, a carico di
queste ultime. Allo stesso personale spetta un'indennità nella misura
prevista per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché gli altri trattamenti economici accessori previsti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. I trattamenti accessori gravano
sul fondo di cui al comma 5".
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, pari a lire 108 milioni per il 2000 ed a lire 423
milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
Art. 10
1. L'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13. - 1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria
iniziativa, sentite le organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281,
che siano interessate ed operanti nel territorio di cui trattasi, le quali
possono esprimere il loro parere entro il termine stabilito dalla
Commissione medesima, l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle
procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure
individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il
contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1
dell'articolo 1, e qualora non le giudichi idonee sulla base di una
specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme
delle prestazioni, procedure e misure da considerare indispensabili. Le
parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici
giorni dalla notifica. Se non si pronunciano, la Commissione, dopo aver
verificato, in seguito ad apposite audizioni da svolgere entro il termine
di venti giorni, l'indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo,
adotta con propria delibera la provvisoria regolamentazione delle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, comunicandola alle
parti interessate, che sono tenute ad osservarla agli effetti
dell'articolo 2, comma 3, fino al raggiungimento di un accordo valutato
idoneo. Nello stesso modo la Commissione valuta i codici di
autoregolamentazione di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e provvede nel
caso in cui manchino o non siano idonei ai sensi della presente lettera.
La Commissione al fine della provvisoria regolamentazione di cui alla
presente lettera, deve tenere conto delle previsioni degli atti di
autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli
accordi sottoscritti nello stesso settore nelle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nella
provvisoria regolamentazione, le prestazioni indispensabili devono essere
individuate in modo da non compromettere, per la durata della
regolamentazione stessa, le esigenze fondamentali di cui all'art. 1; salvo
casi particolari, devono essere contenute in misura non eccedente mediante
il 50 per cento delle pr43estaziioni normalmente erogate e riguardare
quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un
terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del
servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle
condizioni tecniche e della sicurezza. Si deve comunque tenere conto
dell'utilizzabilità dei servizi alternativi o forniti da imprese
concorrenti. Quando, per le finalità di cui nell'articolo 1, è
necessario assicurare fasce orarie di erogazione dei servizi, questi
ultimi devono essere garantiti nella misura di quelli normalmente offerti
e pertanto non rientrano nella predetta percentuale del 50 per cento.
Eventuali deroghe da parte della Commissione per casi particolare, devono
essere adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessità di
garantire livelli di funzionamento e sicurezza stretta ente occorrenti
all'erogazione di servizi in modo da non compromettere le esigenze
fondamentali di cui all'articolo 1. I medesimi criteri previsti per la
individuazione delle prestazioni indispensabili ai fini della provvisoria
regolamentazione costituiscono parametri di riferimento per la
valutazione, da parte della Commissione, dell'idoneità degli atti
negoziali e di autoregolamentazione. Le delibere adottate dalla
Commissione ai sensi della presente lettera sono immediatamente trasmesse
ai Presidenti delle Camere;
b) esprime il proprio
giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli
accordi o codici di autoregolamentazione di cui al comma 2 dell'articolo 2
e all'articolo 2-bis per la parte di propria competenza su richiesta
congiunta delle parti o di propria iniziativa.
Su richiesta congiunta delle
parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito
della controversia. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso
di una pluralità di amministrazioni ed imprese la Commissione può
convocare le amministrazioni e imprese interessate, incluse quelle che
erogano servizi strumentali, accessori o collaterali, e le rispettive
organizzazioni sindacali, e formulare alle parti interessate una proposta
intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 2,
tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) ricevuta la comunicazione
di cui all'articolo 2, comma 1, può assumere informazioni o convocare le
parti in apposite audizioni, per verificare se sono stati esperiti i
tentativi di conciliazione e se vi sono le condizioni per una composizione
della controversia, e nel caso di conflitti di particolare rilievo
nazionale può invitare, con apposita delibera, i soggetti che hanno
proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro per
il tempo necessario a consentire un ulteriore tentativo di mediazione;
d) indica immediatamente ai
soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al
preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive
di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli
intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra
prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva, e
può invitare, con apposita delibera, i soggetti interessati a riformulare
la proclamazione in conformità della legge e degli accordi o codici di
autoregolamentazione differendo l'astensione dal lavoro ad altra data;
e) rileva l'eventuale
concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi,
che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni
collettive proclamate da soggetti sindacali diversi e può invitare i
soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in
ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data;
f) segnala all'autorità
competente le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione
collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai
diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'articolo 1,
comma 1, e formula proposte in ordine alle misure da adottare con
l'ordinanza di cui all'articolo 8 per prevenire il predetto pregiudizio;
g) assume informazioni dalle
amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo
1, che sono tenute a fornirle nel termine loro indicato, circa
l'applicazione delle delibere sulle sanzioni ai sensi dell'articolo 4,
circa gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, sospensioni e i
rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare
rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni e
imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi
della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause
di insorgenza dei conflitti, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e gli
aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; può acquisire dall'INPS,
che deve fornirli entro trenta giorni dalla richiesta, dati analitici
relativamente alla devoluzione dei contributi sindacali per effetto
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4;
h) se rileva comportamenti
delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi di cui all'articolo
1 in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste
da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque
possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti in corso,
invita, con apposita delibera, le amministrazioni o le imprese predette a
desistere dal comportamento e ad osservare gli obblighi derivanti dalla
legge o da accordi o contratti collettivi;
i) valuta, con la procedura
prevista dall'articolo 4, comma 4-quater, il comportamento delle parti e
se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi che derivano
dalla presente legge, degli accordi o contratti collettivi sulle
prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e
conciliazione e delle altre misure di contemperamento, o dei codici di
autoregolamentazione, di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 2-bis,
considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, delibera le
sanzioni previste dall'articolo 4 e, per quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 4, prescrive al datore di lavoro di applicare le sanzioni
disciplinari;
l) assicura forme adeguate e
tempestive di pubblicità delle proprie delibere, con particolare riguardo
alle delibere di invito di cui alle lettere c), d), e) ed h), e può
richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati
contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito
nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da
essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei. Le amministrazioni
e le imprese erogatrici di servizi hanno l'obbligo di rendere note le
delibere della Commissione, nonché gli accordi o contratti collettivi di
cui all'articolo 2, comma 2, mediante affissione in luogo accessibile a
tutti;
m) riferisce ai Presidenti
delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli
aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a
servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta
tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e
dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle
prestazioni indispensabili;
n) trasmette gli atti e le
pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo,
che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.
Art. 11
1. All'articolo 14, comma 1
della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole: "può indire"
sono sostituite dalla seguente: "indìce".
Art. 12
- L'articolo
17 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è abrogato.
Art. 13
- All'articolo
20, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nel secondo periodo,
dopo le parole: "quanto previsto" sono inserite le
seguenti:"dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, nonché".
Art. 14
- All'articolo
20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Ai fini della
presente legge si considerano piccoli imprenditori i soggetti indicati
all'articolo 2083 del codice civile".
Art. 15
- Dopo
l'articolo 20 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il
seguente:
"Art. 20-bis. - 1.
Contro le deliberazioni della Commissione di garanzia in materia di
sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro".
Art. 16
- Le
sanzioni previste dagli articoli 4 e 9 della legge 12 giugno 1990, n.
146, non si applicano alle violazioni commesse anteriormente al 31
dicembre 1999.
- Le
sanzioni comminate, anteriormente al 31 dicembre 1999, per le
violazioni di cui al comma 1 sono estinte.
- I
giudizi di opposizione agli atti con i quali sono state comminate
sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, commesse anteriormente
al 31 dicembre 1999, pendenti, in qualsiasi stato e grado, sono
automaticamente estinti con compensazione delle spese.
- In
nessun caso si fa luogo al rimborso di somme corrisposte per il
pagamento delle sanzioni.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 aprile
2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per
la funzione pubblica
SALVI, Ministro del
lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli:
DILIBERTO