Oggetto: Cause civili
per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni ad alunni:
legittimazione processuale
A seguito delle recenti innovazioni legislative, in
particolare il D.P.R. 275/99 e il D.L.vo 165/2001, questa Direzione
generale, con nota n. 198/segreteria del 15.5.2002 ha, tra l'altro,
chiesto all'Avvocatura generale di esprimere il proprio avviso in merito
alla legittimazione processuale nelle cause civili per il risarcimento dei
danni derivanti da infortuni ad alunni.
Si porta a conoscenza di codesti Uffici scolastici
regionali che l'Avvocatura generale, previa audizione del Comitato
consultivo, ha ritenuto legittimato passivo, nei giudizi in questione, il
Ministero e non la singola istituzione scolastica.
In effetti, secondo l'Avvocatura generale, "pur dopo la
profonda riforma dell'organizzazione del sistema scolastico introdotta
dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e delle fonti normative
collegate (D.L.vo 6-3-98 n.59, D.P.R. 8-3-1999 n.275 recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21
della L. 15 marzo 1997 n. 59, D.P.R. 6-11-2002 n. 347) e l'ambito di
autonomia attribuito alle istituzioni scolastiche, il personale docente
rimane personale dello Stato: l'attivitā posta in essere (azioni positive
o negative) da questo č dunque riferibile allo Stato".
La stessa Avvocatura richiama poi la copiosa
giurisprudenza della Corte di Cassazione( Sez. III, 7.11.2000, n. 14484;
Sez. Un. 6.12.1991, n. 13169; Sez. III, 7.10.1997, n. 9742; Sez. III,
3.2.1997, n. 1000; Sez. III, 23.6.1993, n. 6937), formatasi prima delle
richiamate innovazioni normative in materia di autonomia scolastica e
relativa all'imputazione allo Stato dell'azione del personale docente
dipendente da istituti giā dotati di personalitā giuridica, quali, ad
esempio, gli istituti professionali: secondo tale giurisprudenza, il
personale in questione si trovava in rapporto organico con
l'amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la naturale
conseguenza che, nel caso di danni subiti da un allievo ed ascrivibili al
personale docente, legittimato passivo nel giudizio di risarcimento era il
Ministero e non l'istituto.
Tali considerazioni valgono ora per tutto il personale
docente, a seguito della attribuzione della personalitā giuridica anche
alle istituzioni scolastiche che ne erano prive.
Il Direttore generale
Bruno Pagnani