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Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Uff.VI
| Prot. n. 2067 |
Roma, 23 luglio 2003 |
Oggetto: Anno scolastico
2003/2004 - indicazioni operative in materia di supplenze del
personale docente, educativo ed ATA.
Si confermano, per l'a.s. 2003/2004, le disposizioni
impartite con C.M. n. 82, prot. n. 2103 del 19 luglio 2002, in materia
di conferimento di supplenze al personale docente, educativo ed ATA da
parte dei dirigenti scolastici.
Si reputa opportuno richiamare alla particolare attenzione delle SS.LL.
taluni punti significativi della menzionata circolare concernenti:
-
la individuazione delle "scuole di
riferimento";
-
l'adozione delle procedure, dei criteri e delle
modalità organizzative finalizzate al conferimento delle supplenze
attraverso le citate "scuole di riferimento" e col
supporto del Sistema Informativo;
-
la possibilità da parte degli aspiranti di
delegare alla scelta, oltre che persona di propria fiducia, il
dirigente del CSA competente (delega che dopo il 31 luglio p.v. si
intende applicabile anche al o ai dirigenti scolastici che abbiano
assunto la gestione della procedura);
-
la non applicabilità delle sanzioni previste
dall'art. 8 del D.M.201/2000 nei casi di rinuncia alla proposta di
assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie
permanenti.
Le indicazioni e le istruzioni di cui alla presente
nota trovano ulteriore esplicitazione nei chiarimenti e nelle
precisazioni contenute nella nota tecnica che sarà tempestivamente
diramata.
Con l'occasione si evidenzia l'esigenza, tra l'altro richiamata anche
negli anni decorsi, di dare priorità alle supplenze relative ai posti
di sostegno da assegnare agli aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione; ciò tenuto conto delle particolari modalità di
individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze
stesse, nonché della necessità di assicurare tempestivamente il
sostegno agli allievi portatori di handicap. Come è noto, le operazioni
di conferimento di tali supplenze dovranno essere concluse entro il 31
luglio al fine di evitare che la gestione delle stesse ricada
nell'ambito di due diverse competenze, quella degli Uffici diretti dalle
SS.LL. e quella dei dirigenti scolastici attraverso le "scuole di
riferimento".
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno tratti
dalle graduatorie permanenti, alla copertura dei relativi posti
eventualmente residuati procederanno in via definitiva i dirigenti delle
istituzioni scolastiche in cui si verificano le disponibilità,
scorrendo gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo o di istituto,
secondo la sequenza indicata nell'art. 2 della C.M. n. 53 del 20 giugno
2003; sequenza che individua, come ultimi aventi titolo all'attribuzione
dei posti stessi, gli aspiranti inseriti negli elenchi con riserva di
conseguimento del titolo di specializzazione entro il 31 ottobre 2003.
Al riguardo si richiamano le disposizioni impartite nel penultimo e
ultimo comma dell'art. 2 della C.M. n. 68 del 14 giugno 2002, relativa
all'espletamento di analoghe operazioni sulle graduatorie di circolo e
di istituto dell'anno scolastico 2002/03.
Pertanto, i predetti aspiranti dovranno far pervenire alle scuole che
gestiscono le rispettive domande, entro il citato termine del 31
ottobre, la dichiarazione di aver conseguito il titolo di
specializzazione, in modo che tale situazione possa essere resa nota a
tutte le scuole interessate. Nei confronti degli aspiranti che avranno
sciolto positivamente la riserva, le scuole procederanno alle conferme
sui posti di sostegno occupati provvisoriamente dagli aspiranti stessi.
Disporranno poi il conferimento delle supplenze sui posti di sostegno
eventualmente assegnati a titolo provvisorio ad aspiranti privi di
titolo, attenendosi ai criteri di cui all'art. 7, comma 8, del D.M.
201/2000; criteri secondo cui le scuole che, nelle proprie graduatorie,
abbiano esaurito gli aspiranti forniti di titolo, utilizzano quelle
delle altre istituzioni scolastiche della provincia, individuate in base
alla viciniorità. Al termine di tali operazioni, nel caso in cui, dopo
il conferimento della supplenza a tutti gli aspiranti forniti di titolo
di specializzazione, residuino posti di sostegno attribuiti in via
provvisoria ad aspiranti privi di titolo, si procede alla conferma di
questi ultimi sugli stessi posti in via definitiva.
A tale ultimo riguardo si precisa che, qualora si renda necessario
attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di
specializzazione, i dirigenti scolastici individueranno gli interessati
mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie d'istituto, in base
ai medesimi criteri seguiti per la formazione degli elenchi di sostegno
previsti dall'art. 11 del D.M. 14 giugno 2001 n. 103.
In materia di supplenze su posti di sostegno, si richiama, altresì, la
perdurante vigenza degli orientamenti espressi nella FAQ n. 49 del 17
ottobre 2002: pertanto, i posti conferiti a titolo provvisorio in attesa
che vengano pubblicate le graduatorie definitive di istituto, sono da
considerare, a seconda che si tratti di posti vacanti nell'organico di
diritto o di posti disponibili nella situazione di fatto, posti da
conferire rispettivamente "fino al termine dell'anno
scolastico" o "fino al termine delle attività
didattiche". Da ciò consegue che gli aspiranti possono lasciare la
supplenza breve eventualmente ricoperta per assumere quella su posto di
sostegno.
Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare, si precisa che possono essere conferite supplenze agli
insegnanti specialisti su spezzoni di orario residui dopo la
costituzione dei posti, anche abbinando ore di circoli didattici
diversi, tenendo conto della funzionalità degli abbinamenti e della
raggiungibilità delle sedi secondo criteri che potranno essere definiti
a livello regionale.
Per il conferimento delle supplenze al personale ATA, si fa riserva di
ulteriori indicazioni. Si precisa tuttavia che, qualora al momento del
conferimento delle supplenze, non siano ancora disponibili le
graduatorie definitive del concorso per soli titoli in via di
espletamento per l'anno scolastico 2003/2004, dovranno essere utilizzate
le graduatorie relative alla precedente procedura concorsuale, in
analogia con le disposizioni emanate con la nota n. 2332 del 25 luglio
2002.
Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità che
tutte le informazioni relative alle operazioni di conferimento delle
supplenze (disponibilità dei posti, calendario, sedi delle
convocazioni, ecc…), siano adeguatamente pubblicizzate attraverso
tutti i canali di comunicazione e di informazione utilizzabili
(pubblicazione all'albo, inserimento nel sito internet, comunicati
stampa, ecc.) in modo che le relative procedure risultino il più
possibile chiare, e facilmente accessibili. Anche a tale riguardo, si
raccomanda il puntuale adempimento di quanto indicato nella citata nota
tecnica.
Il ricorso a tutte le possibili forme di pubblicità e divulgazione si
rende ancor più necessario allorché il conferimento delle supplenze,
per avvenuto decorso del termine del 31 luglio, viene ulteriormente
decentrato col passaggio ai dirigenti scolastici, e l'attivazione delle
"scuole di riferimento". In tal caso si raccomanda che la
diffusione dell'informazione sia il più possibile agevolata anche con
la pubblicazione dei calendari delle operazioni anche presso i CSA.
Come precisato nella nota tecnica più volte richiamata il passaggio
delle competenze nel conferimento delle supplenze alle scuole di
riferimento avverrà a far tempo dal 9 agosto, al fine di consentire, a
conclusione delle operazioni di competenza degli Uffici scolastici, la
puntuale ridefinizione del quadro delle disponibilità residuate, e la
precisa individuazione degli aspiranti non nominati nelle graduatorie
provinciali. Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to - Pasquale Capo -
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