Roma, 1 marzo 2002
Oggetto: Linee di indirizzo per
la liquidazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc. e
per la trattazione delle pratiche concernenti gli infortuni degli
alunni.
Nella prima applicazione del D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 e del D.M. 30
gennaio 2001 recante norme per la riorganizzazione degli Uffici di livello
non generale del Ministero della Pubblica Istruzione, sono state assegnate
alla scrivente Direzione le risorse finanziarie iscritte al capitolo di
bilancio 1618 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori,
rimborso delle spese di patrocinio legale".
Nel limite dello stanziamento di bilancio e sulla base della
documenta-zione raccolta da tutti i soppressi Uffici dell'Amministrazione
Centrale e dagli Uffici periferici, questa Direzione Generale ha
provveduto, costituendo ad hoc un Ufficio stralcio, a dare esecuzione alle
sentenze di condanna, a corrispon-dere spese di giudizio e risarcimenti di
dannii, a rimborsare spese per patro-cinio legale, ecc. e a tali spese
continuerà a provvedere limitatamente alle ri-chieste pervenute entro il
2001.
A partire dall'esercizio 2002, la predetta tipologia di spesa trova
colloca-zione, con apposito capitolo, in ogni Ufficio Scolastico Regionale
che dovrà provvedere, per le richieste pervenute dal 1° gennaio 2002, ad
effettuare i pa-gamenti dovuti compresi quelli nei confronti delle
Avvocature dello Stato.
E' bene precisare che il capitolo deve coprire tutta l'ampia gamma di
spese che avrà riguardo alle attività delle scuole, degli uffici e del
personale del territorio regionale, ivi compreso il rimborso di spese per
il patrocinio le-gale ai sensi dell'art. 18 del D.L. 25.3.1997, n.67,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n.135. Per quest'ultima
tipologia, che riguarda: "Le spese legali relative a giudizi per
responsabilità civile, penale e ammini-strativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti
connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedi-mento che escluda la loro
responsabilità ...", il rimborso delle spese dovuto dalle amministrazioni
di appartenenza può essere liquidato nei limiti ricono-sciuti congrui
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Con l'occasione, e per connessione di materia, si forniscono nuove
istruzioni in merito alla trattazione delle pratiche concernenti gli
infortuni de-gli alunni. La materia, richiamata dalla lettera circolare di
questa Direzione Gene-rale n.92 del 3 luglio 2001, aveva avuto completa
trattazione con la C.M. n.305 del 10 luglio 1998 e ad essa si può fare
puntuale riferimento, salvo i seguenti aggiornamenti:
a) tutti gli adempimenti attribuiti alla competenza dei
Provveditori agli Studi e dei Capi di Istituto, debbono intendersi ora
riferiti alla esclusiva competenza dei Dirigenti scolastici. Occorre
infatti ricordare che, ai sensi dell'art. 14,comma 7/bis, del Regola-mento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
(D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2001, n.
352) "L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la
difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le autorità giudiziarie, i
collegi arbi-trali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte
le istituzioni scolasti-che cui è stata attribuita l'autonomia e la
personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.
59". Occorre inoltre ricordare la let-tera circolare n.7267 in data 6
novembre 2001 di questa Direzione Generale, che richiama l'attenzione
sulla legittimazione processuale dei Dirigenti scola-stici nello
svolgimento dell'attività contenziosa riconducibile alle funzioni
tra-sferite alle istituzioni scolastiche a norma del già citato art. 14
del D.P.R. 275/99. Si rappresenta l'opportunità che l'Avvocatura Generale
dello Stato, ove con-cordi, dia indicazioni alle Avvocature Distrettuali
affinchè gli atti introduttivi di giudizio, concernenti controversie
rientranti nella sfera di autonomia delle istituzioni scolastiche,
proposti nei confronti del Ministero in persona del Mi-nistro pro-tempore,
siano inoltrati, senza eccezioni, agli Uffici Scolastici Re-gionali.
b) Gli adempimenti rimessi a questa Amministrazione Centrale e
riferiti alla liquidazione dei danni, delle spese dei legali di
controparte, di somme dovute per perizia tecnica, di parcelle delle
Avvocature dello Stato o di avvocati da queste delegati, debbono
intendersi riferiti a codesti Uffici Scolastici Regionali che potranno
provvedere direttamente al pagamento in favore dei creditori acquisendo
tutta la documentazione indicata nella citata circolare 305/97, ovvero
potranno accreditare le somme necessarie volta a volta alle istituzioni
scolastiche perché, acquisita la documentazione, provvedano ai pagamenti
ed agli adempimenti dovuti. Ciò comporta che la scrivente Direzione
Generale, mentre procederà a liquida-re mediante il menzionato Ufficio
stralcio danni e spese per i quali ha già ac-quisito gli atti costitutivi
delle obbligazioni, ovvero atti di richiesta entro il 31.12.2001, disporrà
il trasferimento a codesti Uffici Regionali delle pratiche pervenute
successivamente.
c) Gli atti di costituzione in mora di presunti responsabili
dell'evento dannoso ed il recupero dei crediti per eventuali decisioni di
condanna della magistratu-ra ordinaria o della Corte dei Conti, devono
essere curati, rispettivamente, dal Dirigente scolastico nei confronti del
personale della scuola e dal Direttore Generale Regionale nei confronti
dei Dirigenti scolastici.
d) Le fattispecie di rilevanza penale devono essere segnalate
all'Ufficio Scola-stico Regionale.
Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza delle
Istitu-zioni Scolastiche e dei Centri Servizi Amministrativi di livello
provinciale.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Riccio