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Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della Scuola e dell'Amministrazione
Uffici VI-VII-VIII
| Prot.DGPSA/Uff.VII/3361 |
Roma, 25 settembre 2003 |
Oggetto: Assunzioni a
tempo determinato personale docente, educativo ed A.T.A.
Certificazione dell'idoneità fisica all'impiego
Si fa seguito alla Circolare Ministeriale n.65, prot.DGPSA/U1/840,
del 29 luglio 2003 per fornire, anche in relazione ai quesiti pervenuti,
alcuni chiarimenti sul punto "C) Indicazioni di carattere
generale", in materia di certificazioni di idoneità all'impiego.
Al riguardo, atteso che, ai sensi dell'art.49 del D.P.R.445/2000, tale
attestazione non può essere sostituita da documento diverso dal
certificato medico, si ritiene opportuno precisare che:
-
Il personale incluso nelle graduatorie
provinciali permanenti produce il certificato medico di idoneità
fisica all'impiego all'atto della stipula del primo contratto
individuale di lavoro; la validità di tale certificazione viene
meno solo per effetto di attribuzione di contratto a tempo
indeterminato, in occasione del quale la certificazione dovrà
essere riprodotta.
-
Analogamente, il personale incluso nelle
graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia
produce il certificato medico di idoneità fisica all'impiego
all'atto della stipula del primo contratto individuale di lavoro;
considerato, tuttavia, che le predette graduatorie hanno validità
triennale, tali certificazioni andranno riprodotte, con il medesimo
criterio, in occasione di ogni rinnovo delle graduatorie medesime.
All'atto della stipula di contratti di lavoro successivi al primo,
l'interessato dovrà, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, rendere nota, all'istituzione scolastica contraente, la sede
scolastica presso la quale è stata prodotta la certificazione in
parola.
Le predette disposizioni trovano, ovviamente, applicazione anche nei
riguardi di coloro che, all'atto delle presenti istruzioni, abbiano già
prodotto detta certificazione in anni scolastici precedenti.
Resta invariato quanto previsto dagli artt.43 e 71 del D.P.R. 445/2000
per quanto riguarda le modalità dei controlli nonché dall'art.76
relativo alle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci o atti
falsi.
La presente nota, che è diretta ad agevolare l'iter dei conferimenti
delle supplenze ed a renderne più spedita ed economica la procedura
anche da parte del personale destinatario dei contratti a tempo
determinato, è accessibile tramite il sito INTERNET nonché tramite la
rete INTRANET di questo Ministero.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
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