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Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell’amministrazione
Ufficio VI
Nota 24
ottobre 2002
Prot. n.3497
Oggetto: Supplenze personale
ATA
In considerazione di particolari situazioni in materia
di supplenze del personale ATA si forniscono ulteriori
istruzioni con specifico riguardo alle sottoindicate
circostanze:
RINUNCIA PROPOSTA DI ASSUNZIONE – MANCATA ASSUNZIONE IN
SERVIZIO
Preliminarmente si chiarisce che il candidato convocato e non
presente alla convocazione, in assenza di delega, deve essere
considerato rinunciatario e come tale sarà gestito.
Si richiama l’attenzione su quanto a riguardo già
precisato con nota 431 del 23.1.2002 circa la non applicabilità
della sanzione di cui all’art.7 del Regolamento delle
supplenze adottato con D.M. 13.12.2000 n. 430 nei casi di sola
rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata assunzione
in servizio per supplenze conferite sulla base di graduatorie
permanenti o graduatorie provinciali ad esaurimento ed elenchi
provinciali.
Valga al riguardo anche il richiamo alla C.M. n. 82 del
19.7.2002 che prevede che “Le indicazioni contenute nella
presente comunicazione si applicano.......................al
personale ATA “.
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Per quanto concerne la modalità di interpello e convocazione
degli aspiranti a supplenze conferite sulla base delle
graduatorie di circolo e di istituto i dirigenti
scolastici adotteranno i medesimi criteri di cui all’art.12
del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001, concernente l’attribuzione
delle supplenze temporanee al personale docente ed
educativo.
Circa, inoltre, le modalità attuative di quanto previsto dal
comma 9 dell’art. 5 del “Regolamento” adottato con D.M.
430/00 concernente la possibilità, da parte del Dirigente
Scolastico, di acquisire ulteriori domande di supplenze si fa
presente che le suddette domande non possono essere prese in
considerazione in assenza di specifiche disposizioni emanate da
questo Ufficio, così come espressamente previsto dall’art.8
del citato Regolamento.
A riguardo, comunque, si sottolinea che la numerazione di cui
all’art.5, nel suo insieme, non intende stabilire un ordine di
inserimento, ma solamente l’elencazione degli aventi titolo
che sono graduati in base al punteggio e a quant’altro loro
riconosciuto.
In particolare il comma 9 del medesimo art.5 prevede soltanto
la possibilità di presentazione di domande di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto negli anni intermedi del
periodo di validità di tali graduatorie e non la possibilità
di inserirsi, anche se in coda, in una fascia diversa.
I successivi commi, infatti, definiscono i criteri di
acquisizione delle domande da parte delle scuole con
riferimento, unicamente, alla provincia ed al numero delle
scuole precedentemente espresse.
In estrema sintesi l’operazione innanzi descritta poggia la
sua validità, per coloro che sono già inseriti nella terza
fascia, sul requisito “essere inserito” e non “aver
prestato 30 giorni di servizio nel profilo corrispondente”,
come da più parti erroneamente inteso.
SUPPLENZE CONSERVATORI ED ACCADEMIE
Come è noto, l’ufficio Alta Formazione Artistica e
Musicale ha avviato una nuova procedura per la copertura
dei posti di “collaboratore scolastico” e di “assistente
amministrativo”disponibili nell’organico di ogni singola
istituzione di Alta Cultura.
Tale procedura non permette di ricorrere alle
graduatorie formulate in ambito provinciale per le scuole di
ogni ordine e grado per i suddetti profili professionali.
Vanno, a tal fine, rilevate le posizioni di coloro che, già
inseriti nelle graduatorie permanenti, elenchi o graduatorie
provinciali ad esaurimento nonché nelle graduatorie di circolo
e d’istituto, percepiscano mutamenti di rilievo nella fase del
conferimento di eventuali supplenze nelle suddette Istituzioni.
Pertanto si ritiene utile precisare che qualora il personale
sia in servizio con nomina annuale, fino al termine delle
attività didattiche o con supplenza temporanea ed abbandoni il
servizio anticipando la risoluzione del rapporto di lavoro, si
applicano, in considerazione della specificità del comparto, le
disposizioni di cui all’art.7, comma 1, lettera A, punto 1 e 2
e lettera B, punto 2 del Regolamento Supplenze approvato
con D.M. 13.12.2000 n. 430.
Qualora, invece, il personale sia in servizio con nomina a
tempo indeterminato non trova applicazione, nella fattispecie,
l’art.5 dell’Accordo per il personale ATA sottoscritto in
data 8.3.2002 in quanto esso opera nell’ambito dello stesso
comparto; è noto, infatti, che è stato costituito lo specifico
comparto di contrattazione collettiva per il personale delle
istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e
Musicale. Tale configurazione, pertanto, comporterà la
cancellazione dal ruolo di appartenenza.
Si ritiene, altresì, utile definire che il servizio prestato
in qualità di “collaboratore scolastico” e “ assistente
amministrativo” nelle Accademie, Conservatori di Musica e
negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato
, a partire dall’anno accademico 2002/2003, non è computabile
nei 24 mesi di servizio effettivo richiesto per l’ammissione
ai concorsi per soli titoli di cui all’art.554 del D.Lvo
16.4.1994, n. 297 concernenti i suddetti profili professionali,
ed, ai fini della valutazione nelle citate procedure
concorsuali, esso servizio è assimilato al “ servizio
prestato in altre Amministrazioni dello Stato”.
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima
urgenza, la presente nota a tutte le istituzioni scolastiche,
rappresentando, inoltre, che la stessa viene diffusa anche
attraverso la rete INTRANET.
Il Direttore Generale
F.to Antonio Zucaro
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