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Dipartimento per
l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
| Prot. n. 386 (ex DGPSA/Uff.VII e VIII)
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Roma, 26 febbraio 2004 |
Oggetto: Comparto scuola -
C.C.N.L. 24 luglio 2003
Art. 8, comma 2, art. 17, comma 8, art. 33 e art. 58 -Chiarimenti.
Al fine di assicurare corretta ed uniforme
applicazione delle norme contrattuali indicate in oggetto, si trascrive,
per opportuna conoscenza e norma, il testo dei chiarimenti forniti dall'A.R.A.N.
con nota prot.n. 1289 del 17 febbraio 2004:
"1) La norma di cui all'art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto
(trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi
decorrente dal 1° gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con
le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello
stesso CCNL.
2) Gli artt.33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare
incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno,
hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente
l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo
didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai
fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
3) Le assemblee di cui all'art. 8 non possono superare il numero di
due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente
e ATA, ove indette separatamente."
La presente viene diramata tramite la rete Intranet di questo Ministero al
fine di darne la massima diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Cosentino
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