Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
 

Prot. n. 386 (ex DGPSA/Uff.VII e VIII) Roma, 26 febbraio 2004

 

Oggetto: Comparto scuola - C.C.N.L. 24 luglio 2003
Art. 8, comma 2, art. 17, comma 8, art. 33 e art. 58 -Chiarimenti.
 

       Al fine di assicurare corretta ed uniforme applicazione delle norme contrattuali indicate in oggetto, si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, il testo dei chiarimenti forniti dall'A.R.A.N. con nota prot.n. 1289 del 17 febbraio 2004:


       "1) La norma di cui all'art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal 1° gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.

       2) Gli artt.33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.

       3) Le assemblee di cui all'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e ATA, ove indette separatamente."

La presente viene diramata tramite la rete Intranet di questo Ministero al fine di darne la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Cosentino

 

   
   


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